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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2012 – Strack / Commissione

(Causa F-44/05 RENV)

(Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale previo annullamento – Revoca dell’immunità degli agenti di un’istituzione per le parole pronunciate e gli scritti prodotti nell’ambito di un procedimento giudiziario – Nomina a un posto di capo unità – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire del candidato escluso – Autorità di cosa giudicata – Vizio di procedura – Bilanciamento dei contrapposti interessi – Ricorso per risarcimento danni – Danno morale subito a causa di un’irregolarità)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. A. Lödler e H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Rinvio previo annullamento – Funzione pubblica – Da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell’unità «Gare d’appalto e contratti» e nomina di un altro candidato a tale posto, nonché, dall’altro, una domanda di risarcimento danni (già T–225/05)

Dispositivo

La domanda di revoca dell’immunità di cui beneficiano gli agenti della Commissione delle Comunità europee, nella causa F-44/05, Strack/Commissione, è respinta in quanto irricevibile.

La domanda di risarcimento per la durata eccessiva del procedimento amministrativo volto a coprire il posto e per la durata eccessiva del procedimento precontenzioso è respinta in quanto infondata.

La decisione di nomina del sig. A e la decisione della Commissione delle Comunità europee, del 19 novembre 2004, recante rigetto della candidatura del sig. Strack al posto di capo dell’unità «Gare d’appalto e contratti» dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee sono annullate.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nelle cause Strack/Commissione, F-44/05, Commissione/Strack, T-526/08 P, e Strack/Commissione, F-44/05 RENV ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Strack in queste stesse cause.