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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 18 marzo 2022 – Procedimento penale

(Causa C-209/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Lukovit (Bulgaria)

Parte nel procedimento penale principale

Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit

Questioni pregiudiziali

Se i casi in cui, in sede di indagine su un reato connesso al possesso di sostanze stupefacenti, sono stati adottati provvedimenti coercitivi sotto forma di perquisizione personale e confisca a carico di una persona fisica che la polizia suppone essere in possesso di siffatte sostanze ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/48/UE1 , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, e della direttiva 2012/13/UE2 , sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quale sia lo status di tale persona ai sensi delle direttive qualora il diritto nazionale non contempli la figura giuridica dell’“indagato” e l’“imputazione” della persona non avvenga mediante notifica ufficiale, e se a tale persona debba essere riconosciuto il diritto all’informazione e il diritto di avvalersi di un difensore.

Se il principio di legalità e il divieto di arbitrarietà ammettano una disposizione nazionale come quella dell’articolo 219, paragrafo 2, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’“NPK”) ai sensi del quale l’autorità inquirente può formulare l’atto di imputazione a carico di una persona anche nel quadro della redazione del verbale sul primo atto investigativo compiuto a suo carico qualora la legislazione nazionale non contempli la figura giuridica dell’“indagato” e, in base alla stessa, i diritti della difesa sorgano solo a partire dalla formulazione ufficiale dell’“imputazione”, rimessa, a sua volta, alla discrezionalità dell’autorità inquirente, e se una siffatta procedura nazionale leda l’esercizio effettivo e l’essenza del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48/UE.

Se il principio dell’efficacia del diritto dell’Unione ammetta una prassi nazionale in base alla quale il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove, compresa la perquisizione personale e la confisca disposte nel corso del procedimento istruttorio, non consente di verificare se sia stata commessa una violazione sufficientemente qualificata dei diritti fondamentali garantiti all’indagato e all’imputato dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla direttiva 2013/48/UE e dalla direttiva 2012/13/UE.

Se il principio dello Stato di diritto ammetta disposizioni e una giurisprudenza nazionali ai sensi delle quali il giudice non ha il potere di esaminare l’imputazione di una persona, benché proprio ed esclusivamente da tale atto formale dipenda il riconoscimento dei diritti della difesa a favore di una persona fisica quando nei suoi confronti sono disposti provvedimenti coercitivi per finalità di indagine.

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1 GU 2013, L 294, pag. 1.

1 GU 2012, L 142, pag. 1.