Language of document : ECLI:EU:C:2012:766

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 29 novembre 2012 (1)

Causa C‑228/11

Melzer

contro

MF Global UK Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania)]

«Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza speciale in materia di illeciti civili – Concorso transfrontaliero di più persone in un medesimo atto asseritamente dannoso – Eventuale possibilità di dimostrare la competenza di un giudice di uno Stato membro nei confronti di un convenuto domiciliato in un altro Stato membro in base al luogo in cui il fatto generatore di simile atto sarebbe stato commesso da un presunto coautore o complice non citato per danni»






I –          Introduzione

1.        La domanda di decisione pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), e più precisamente sulla definizione del «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi della norma sulla competenza in materia di illeciti civili prevista dal testo in parola, quando elementi costitutivi di tale evento si siano presumibilmente verificati in due diversi Stati membri nonché nell’ambito stesso di uno di essi.

2.        Dopo essere stato adito con un’azione di responsabilità extracontrattuale a carattere transfrontaliero, il giudice del rinvio si chiede, al fine di stabilire la propria competenza ratione loci per statuire in merito, se uno dei presunti responsabili dei danni asseriti, che sia domiciliato in uno Stato membro (3), possa essere citato dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in base al luogo in cui il complice o coautore avrebbe commesso l’atto dannoso, sebbene quest’ultimo non sia convenuto in giudizio.

3.        Nella propria decisione di rinvio, il Landgericht Düsseldorf suggerisce alla Corte di stabilire un nuovo criterio di competenza, che offra all’attore un’opzione complementare (4) rispetto all’alternativa principale derivante dalla distinzione, operata da lungo tempo dalla giurisprudenza con riguardo all’ipotesi di dispersione nello spazio di fatti illeciti, tra il luogo della concretizzazione del danno e il luogo del fatto generatore di quest’ultimo (5), ossia una competenza fondata sul luogo dell’atto commesso da un altro autore del fatto dannoso diverso dal convenuto, conformemente a una norma vigente nel diritto interno tedesco (6).

4.        La causa in esame rivela ancora una volta la tendenza di taluni giudici di Stati membri a ritenere che il regolamento n. 44/2001 possa essere interpretato tenendo conto dei particolarismi nazionali, di cui la Corte viene invitata a riconoscere gli effetti a livello transfrontaliero (7), nonostante la vocazione essenzialmente unificatrice di tale atto del diritto dell’Unione. Oltre alla notevole importanza sotto tale profilo teorico, in base agli elementi forniti alla Corte dalle parti, la causa in esame sembra avere altresì una considerevole incidenza sul piano pratico (8).

II –       Contesto normativo

5.        Dal secondo considerando del regolamento n. 44/2001 emerge che quest’ultimo è volto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale (…)».

6.        L’undicesimo considerando del suddetto regolamento prevede che «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento».

7.        Il dodicesimo considerando del medesimo regolamento stabilisce che «[i]l criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

8.        Il quindicesimo considerando del regolamento in parola prevede che: «[i]l funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili (…)».

9.        Le norme sulla competenza sono contenute nel capo II del regolamento n. 44/2001.

10.      L’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento, contenuto nella sezione 1 del capo II, rubricata «Disposizioni generali», è formulato come segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

11.      L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, ricompreso nella stessa sezione, prevede che: «[l]e persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

12.      L’articolo 5, punti 1 e 3, del regolamento n. 44/2001, collocato nella sezione 2 del capo II, relativa alle «Competenze speciali», prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

      nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

      nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

13.      L’articolo 6, punto 1, del suddetto regolamento, contenuto nella medesima sezione, prevede che «[l]a persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta (…) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

III –       Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

14.      Il sig. Melzer, domiciliato a Berlino (Germania), è stato acquisito come cliente a mezzo di contatto telefonico e la sua pratica è stata seguita dalla società Weise Wertpapier Handelsunternehmen (in prosieguo: la «W.W.H.»), con sede a Düsseldorf, la quale ha aperto un conto intestato al sig. Melzer presso la MF Global UK Ltd (in prosieguo: la «MF Global UK»), società di intermediazione mobiliare ubicata a Londra (Regno Unito), che ha eseguito su tale conto operazioni di borsa a termine per l’interessato a fronte del percepimento delle relative commissioni.

15.      Dal 2002 al 2003 il sig. Melzer ha effettuato versamenti su detto conto per un importo totale di EUR 172 000. Il 9 luglio 2003 la MF Global UK gli ha corrisposto a sua volta la somma di EUR 924,88, e gli ha fatturato una commissione di USD 120, dalla quale ha trattenuto USD 25 girando alla W.W.H. il saldo di USD 95.

16.      Il sig. Melzer ha adito il Landgericht Düsseldorf al fine ottenere la condanna della MF Global UK a versargli un risarcimento fino a concorrenza della differenza tra quanto versato e quanto percepito nell’ambito di dette operazioni, ossia la somma di EUR 171 075,12 maggiorata degli interessi (9).

17.      A sostegno delle sue richieste, il sig. Melzer ha fatto valere di non essere stato sufficientemente informato dei rischi connessi alle operazioni di borsa a termine, relativamente ai contratti di opzione, né da parte della W.W.H. né da parte della MF Global UK. A suo avviso, i documenti rilasciati dalla W.W.H. (10) non rispondevano ai requisiti di sufficiente informazione del cliente, in merito a tali rischi, richiesta dalla giurisprudenza tedesca. Non sarebbe stato neppure informato in modo obiettivo in merito all’accordo sulle commissioni occulte, cosiddetto «kickback agreement», concluso tra la MF Global UK e la W.W.H., e riguardo al conflitto di interessi che ne sarebbe derivato. Il sig. Melzer ha inoltre sostenuto che la commissione calcolata dalla MF Global UK sarebbe eccessiva ed ha affermato che quest’ultima era tenuta a risarcirlo per assistenza dolosa e illecita nella realizzazione del danno commesso dalla W.W.H.

18.      La MF Global UK ha contestato la competenza ratione loci del Landgericht Düsseldorf e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

19.      Il giudice del rinvio rileva che nel procedimento principale sono applicabili le disposizioni del regolamento n. 44/2001, poiché il convenuto è una persona giuridica avente la sede sociale in uno Stato membro. Precisando che, nella specie, non può intervenire alcuna clausola attributiva della competenza giurisdizionale (11), esso considera che la competenza internazionale dei giudici tedeschi è fondata sull’articolo 5, punto 3, di tale regolamento in ragione del fatto che il danno si è verificato in Germania. Il giudice del rinvio fa presente che, secondo il sig. Melzer, il danno patrimoniale di cui questi chiede il risarcimento si sarebbe verificato in Germania, dal momento che avrebbe ivi effettuato i versamenti sul suo conto di Londra e che il danno al saldo attivo sarebbe avvenuto sul suo conto bancario in tale Stato membro.

20.      Per contro, il giudice medesimo esprime dubbi riguardo alla propria competenza territoriale ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e ricorda che, secondo tale disposizione, il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, o dinanzi al giudice del luogo in cui il danno si è verificato, cosiddetto «luogo di concretizzazione», o dinanzi al giudice del luogo del fatto causale, cosiddetto «luogo del fatto generatore», quando detti luoghi non coincidono. Il giudice del rinvio ritiene che il danno si sia verificato a Berlino, ove è domiciliato il sig. Melzer, e non a Düsseldorf, ove esso giudice ha sede. Tenuto conto di tale ubicazione del «luogo di concretizzazione» del danno, nel caso di specie sarebbe determinante il «luogo del fatto generatore». Orbene, dal momento che la MF Global UK opererebbe solo a Londra, la competenza territoriale potrebbe fondarsi unicamente sull’attività della W.W.H. à Düsseldorf.

21.      Secondo il giudice del rinvio, nel diritto tedesco sussisterebbe un simile criterio di collegamento, poiché sarebbe previsto che, in caso di concorso di più persone nel compimento di un atto dannoso, ciascuna sia corresponsabile del contributo prestato da un’altra alla realizzazione di tale atto. Nella fattispecie, alla luce delle affermazioni del sig. Melzer secondo le quali la MF Global UK avrebbe agito intenzionalmente quanto meno nel prestare assistenza alla W.W.H. nella commissione degli atti illeciti che la medesima avrebbe compiuto in Germania e, più precisamente, a Düsseldorf, si potrebbe ipotizzare che la competenza di detto giudice sia fondata sul luogo in cui sono posti in essere i comportamenti del coautore o complice (12).

22.      Poiché il regolamento n. 44/2001 non contiene alcuna norma di collegamento di tal genere per il fatto di un terzo su cui fondare una competenza internazionale o locale, sorgerebbe quindi la questione se l’articolo 5, punto 3, di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che l’illecito civile di un autore principale o di un complice possa parimenti fondare la competenza internazionale o territoriale nei confronti del soggetto citato in giudizio. Il giudice del rinvio osserva che esiste una divergenza di opinioni in materia sia nella giurisprudenza nazionale che in dottrina.

23.      In tale contesto, con decisione registrata il 16 maggio 2011, il Landgericht Düsseldorf ha disposto la sospensione del procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se, per determinare il luogo di concretizzazione del danno in caso di concorso transfrontaliero di più autori in un illecito civile nell’ambito della competenza ratione loci in materia di illeciti civili di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001], sia ammissibile un criterio di collegamento alternativo al luogo del fatto generatore».

24.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte il sig. Melzer e la MF Global UK, i governi tedesco, ceco, portoghese e svizzero, nonché la Commissione europea.

25.      All’udienza, tenutasi il 5 luglio 2012, sono comparsi il sig. Melzer, la MF Global UK, il governo tedesco e la Commissione.

IV –       Analisi

26.      Tenuto conto della formulazione della questione pregiudiziale, i cui contorni possono risultare un po’ sfumati, ritengo necessario circoscrivere anzitutto, prima di proporre una possibile risposta, l’oggetto e le implicazioni della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

A –          Sulla portata della questione pregiudiziale

27.      La causa in esame si inserisce nell’ambito di un’azione esperita sul fondamento della responsabilità extracontrattuale. Dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 risulta che, in materia, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere citata, a scelta dell’attore, o dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio si trovi il suo domicilio, o dinanzi a un tribunale situato in un altro Stato membro, ossia quello nella cui circoscrizione si trovi il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» o «può avvenire».

28.      Quest’ultimo capoverso, che estende la competenza del foro dall’illecito civile agli atti antecedenti, costituisce l’unico elemento aggiuntivo contenuto nell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 rispetto all’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles (13), sostituita da tale regolamento. Nonostante l’elemento così introdotto (14), che del resto non rileva nella specie, le suddette disposizioni, come è stato ammesso dalla Corte, sono sostanzialmente equivalenti, cosicché la giurisprudenza relativa all’interpretazione della norma sulla competenza enunciata dalla convenzione vale altresì per quella contenuta nel regolamento (15).

29.      Posto che nel procedimento principale il sig. Melzer si è indubbiamente legato contrattualmente con la MF Global UK nonché con la W.W.H., può sembrare strano a priori che il giudice del rinvio non abbia considerato che, nella specie, possa trovare applicazione il punto 1 dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001, relativo alla competenza in materia contrattuale, almeno quanto il punto 3 di detto articolo, relativo alla competenza in materia di illeciti civili (16). La MF Global UK formula osservazioni preliminari in tal senso, ritenendo che sia utile fissare una distinzione tra i rispettivi ambiti di applicazione dei punti 1 e 3 dell’articolo 5 del regolamento in parola. Nonostante tale osservazione, risulta in ogni caso da una giurisprudenza costante che il giudice del rinvio è il solo a determinare l’oggetto della propria domanda di pronuncia pregiudiziale e, considerato che la questione pregiudiziale non è posta in questi termini dal giudice medesimo, non è necessario che la Corte si pronunci su un punto sollevato da una delle parti nel procedimento principale (17).

30.      Il giudice del rinvio rileva, in limine, che la competenza internazionale dei giudici tedeschi, complessivamente considerati, non pone problemi. Esso ritiene che tale competenza sia un dato incontestabile, tenuto conto del fatto che il luogo in cui avviene l’evento dannoso, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è a suo avviso Berlino, città in cui si trovano nel contempo il domicilio del sig. Melzer e il suo conto bancario a partire dal quale sono state finanziate le operazioni controverse.

31.      La Commissione ha espresso tuttavia un’opinione contraria, sostenendo che la sentenza Kronhofer (18) fisserebbe il divieto di attribuire la competenza al tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’attore quale luogo in cui si situerebbe il «centro patrimoniale» di quest’ultimo, per il solo fatto che egli vi abbia subito un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato membro, laddove l’insieme degli elementi costitutivi della responsabilità risultano situati nel territorio di quest’ultimo (19).

32.      Condivido il parere della Commissione in quanto mi pare che il danno patrimoniale di cui il sig. Melzer chiede il risarcimento, consistente nella perdita di parte del capitale da questi investito, si sia verificato a Londra e non a Berlino. I fondi controversi sono stati infatti collocati in un conto aperto presso la società di intermediazione londinese e sono stati oggetto di perdita in tal luogo, poiché l’esecuzione del contratto di opzione o la scadenza del termine di opzione hanno avuto come risultato che le somme riversate su detto conto sono state inferiori a quelle investite.

33.      Dalla decisione del giudice del rinvio emerge che quest’ultimo si interroga soltanto sulla propria competenza «territoriale» o, in altri termini, a livello nazionale, nel senso che esso si chiede se, tra tutti i giudici tedeschi, sia proprio quello tenuto a statuire ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

34.      Evidenzio, a tal proposito, la diversità testuale esistente tra talune disposizioni del suddetto regolamento quali, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 1, che determina la competenza dell’insieme dei giudici di uno Stato membro (20) e quali, dall’altro, i punti 1 e 3 dell’articolo 5, che indicano un giudice specifico, definito in funzione del luogo al quale si ricollega in particolare la controversia (21). Così, la disposizione di cui viene richiesta l’interpretazione consente effettivamente, come auspicato dal giudice del rinvio, di individuare la competenza ratione loci di un determinato giudice, tra tutti i giudici di uno Stato membro che sarebbero competenti ratione materiae, e ciò in maniera diretta. Pertanto, il ricorso al concetto di competenza internazionale come fase preliminare dell’iter logico da seguire ai fini dell’applicazione di tale disposizione, cui ha provveduto il giudice del rinvio, mi pare inutile se non addirittura errato.

35.      In concreto, secondo detto giudice, la difficoltà consiste nello stabilire se, nella controversia transfrontaliera ad esso sottoposta, sia possibile fissare a Düsseldorf, come luogo ove ha agito uno dei due presunti autori del danno – dato che tale città è quella in cui ha sede la W.W.H. –, una competenza nei confronti dell’altro autore dell’evento dannoso – ossia la MF Global UK –, che, a quanto pare, esercitava la propria attività unicamente dal Regno Unito.

36.      Al riguardo, occorre qui ricordare che il regolamento n. 44/2001 prevede che la persona che intende ottenere il risarcimento del danno da illecito civile ha due opzioni principali consistenti nell’adire il giudice del luogo in cui si trova il domicilio del convenuto ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 44/2001 oppure nell’utilizzare la competenza speciale fondata sull’articolo 5, punto 3, del suddetto regolamento.

37.      Quest’ultimo criterio di competenza può essere, a sua volta, suddiviso in due capi principali, o di più se si tiene conto dei contenziosi specifici nei quali la Corte ha formulato criteri di collegamento complementari (22), nel caso in cui gli elementi costitutivi dell’illecito civile, e quindi i fattori di collegamento, siano sparsi tra vari Stati membri. La Corte, infatti, ha ripetutamente interpretato l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», utilizzato all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 nel senso che in tale ipotesi essa designa, al contempo, il luogo di concretizzazione del danno, vale a dire, da un lato, lo Stato membro nel quale l’evento dannoso ha prodotto direttamente i propri effetti pregiudizievoli per la vittima e, dall’altro, il luogo del fatto generatore del danno, vale a dire lo Stato membro in cui l’evento dannoso ha avuto origine a causa di atti dannosi commessi dall’autore dell’illecito civile (23). Ne deriva che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici nella cui circoscrizione si trova l’uno o l’altro dei predetti luoghi.

38.      Nella causa in esame i dati propri del procedimento principale sono i seguenti. Il luogo di concretizzazione del danno, corrispondente al primo dei menzionati capi, si troverebbe in Germania, secondo il giudice del rinvio, il quale considera che il danno asserito si è verificato più specificamente a Berlino, in quanto il sig. Melzer ha ivi il proprio domicilio e il conto bancario sul quale sono stati registrati gli addebiti (24), e non a Düsseldorf. Di conseguenza, al fine di accertare la propria competenza, il Landgericht Düsseldorf cerca di individuare la sussistenza, nella specie, di un criterio di competenza che possa essere fondato sul secondo dei due capi summenzionati, tenuto conto degli atti illeciti rispettivamente contestati ai presunti autori dell’illecito civile. A tal proposito, il luogo dei fatti generatori del danno potrebbe essere quindi ubicato o a Londra, in quanto le operazioni di intermediazione sono state ivi effettuate dalla MF Global UK, o a Düsseldorf, in quanto città ove ha sede la W.W.H., società non citata in giudizio ma che ha collaborato con l’unico convenuto.

39.      Si tratta, più precisamente, di accertare se gli atti posti in essere dalla società stabilita a Düsseldorf, ossia l’aver contattato il cliente a domicilio e l’aver seguito la sua pratica se non addirittura il fatto di averlo sollecitato ad agire in modo troppo rischioso, possano essere considerati come parte integrante dei fatti che hanno causato il danno subito dal cliente stesso. Si chiede soprattutto alla Corte se il luogo di tali atti possa servire di per sé da fondamento affinché il Landgericht Düsseldorf possa pronunciarsi sulla responsabilità extracontrattuale della società stabilita nel Regno Unito, che è l’unica – dei due soggetti interessati – citata in giudizio, per effetto dell’imputazione a quest’ultima dei comportamenti della società tedesca, altro presunto autore del danno.

40.      Sembra, pertanto, che la questione pregiudiziale si limiti all’interpretazione della nozione di luogo del fatto generatore del danno nel caso in cui ricorrano tre fattori di complessità: in primo luogo, il fatto che i luoghi in cui si sarebbero verificati gli atti che hanno causato il danno siano disseminati tra vari Stati membri; in secondo luogo, un concorso di responsabilità, vale a dire una fattispecie in cui non sia stato un solo autore ad aver commesso tali atti, bensì più persone che sarebbero coautori o complici e, in terzo luogo, il fatto che l’attore abbia proposto un’azione unicamente nei confronti di uno dei presunti autori del danno e ciò nello Stato membro in cui un altro di tali autori ha esercitato la propria attività. Se è vero che i primi due elementi sono già stati considerati nella giurisprudenza della Corte sotto diversi profili, la loro combinazione costituisce una circostanza inedita.

41.      Alla luce degli elementi risultanti dagli atti, rilevo un problema particolare concernente l’individuazione delle rispettive posizioni giuridiche della MF Global UK e della W.W.H., in quanto, nelle osservazioni presentate alla Corte, sussiste spesso confusione tra l’autore principale e il complice o coautore dell’illecito civile di cui trattasi. Dalla decisione di rinvio emerge che, sebbene il sig. Melzer chieda di essere risarcito soltanto dalla MF Global UK, che sembrerebbe quindi avere, a suo giudizio, un ruolo determinante nella concretizzazione del danno, l’autore principale sarebbe piuttosto la W.W.H. mentre la MF Global UK, in base alle affermazioni e alle richieste dell’attore, sarebbe quantomeno un complice. In ogni caso la questione pregiudiziale è formulata in modo sufficientemente ampio per comprendere le due fattispecie della complicità o del concorso della persona non citata in giudizio. Di conseguenza, la risposta proposta nelle presenti conclusioni sarà enunciata tenendo conto di questo duplice aspetto.

42.      Così, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di più fatti generatori localizzati in diversi Stati membri, sia possibile proporre un’azione dinanzi al giudice nella cui circoscrizione un complice o coautore abbia posto in essere i propri comportamenti illeciti. Ciò equivarrebbe, più esattamente, ad assumere il luogo dell’evento generatore del danno derivante da uno dei partecipanti alla realizzazione di tale danno e questo senza che la presunta vittima sia obbligata a citare in giudizio detto complice o coautore come avvenuto nel procedimento principale.

43.      In altri termini, detto giudice vorrebbe che la Corte riconoscesse un’ulteriore possibilità di scelta del giudice in caso di convenuti, domiciliati in diversi Stati membri, corresponsabili di un atto illecito, attraverso il riconoscimento di un «criterio di collegamento alternativo al luogo del fatto generatore» secondo la terminologia utilizzata nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Con l’introduzione del nuovo criterio di competenza qui suggerito, si realizzerebbe un ampliamento delle opzioni offerte finora all’attore dalla giurisprudenza della Corte. A mio avviso, ciò non presupporrebbe realmente la creazione di una nuova alternativa principale, che si aggiungerebbe al «luogo ove si è manifestato il danno» e al «luogo dell’evento generatore di tale danno». Quanto viene proposto dal suddetto giudice è piuttosto un’interpretazione estensiva del secondo dei due capi, consistente eventualmente nell’ammettere che, quando sussiste un concorso transfrontaliero di più autori in un atto illecito, il luogo degli atti generatori del danno commesso da uno di essi possa fondare la competenza di un giudice nei confronti di un altro di tali autori.

B –          Sulla risposta alla questione pregiudiziale

1.            Le differenti posizioni espresse

44.      Dalla lettura delle osservazioni presentate alla Corte emergono due opinioni contrapposte: il sig. Melzer, i governi tedesco, ceco, portoghese e svizzero propongono di ammettere il nuovo criterio di competenza ipotizzato dal giudice del rinvio, mentre la MF Global UK e la Commissione ritengono che si debba rispondere in senso negativo alla questione pregiudiziale sollevata.

45.      Dalla motivazione della sua decisione emerge che, dal canto suo, il giudice del rinvio tende ad assumere una posizione favorevole alla possibilità di ricollegare la competenza giurisdizionale internazionale, collegamento dal medesimo qualificato come «alternativo», al luogo del fatto generatore del danno che sarebbe stato commesso da un presunto coautore o complice, ancorché quest’ultimo non sia stato convenuto in giudizio.

46.      Tale orientamento, nonché la stessa ragion d’essere della questione pregiudiziale, si spiega alla luce degli elementi forniti dal Landgericht Düsseldorf relativi al contenuto della legge nazionale. Sembra, infatti, che l’articolo 830 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch) preveda che, quando più persone partecipano congiuntamente alla realizzazione di un atto dannoso, ciascun autore o complice è considerato responsabile del contributo prestato da un’altra di tali persone al compimento di detto atto. Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 32 del Codice di procedura civile tedesco (Zivilprozessordnung), la competenza in materia di illeciti civili può essere fondata sugli inadempimenti dei diversi coautori, atteso che tali comportamenti sono ad essi reciprocamente imputabili.

47.      Così, se il procedimento principale avesse avuto natura meramente interna, alla luce delle affermazioni formulate dall’attore, il sig. Melzer, nei confronti della convenuta, la MF Global UK, e nei confronti suo presunto coautore o complice, la W.W.H. (25), il giudice che ha sede nel territorio del luogo in cui ha agito uno degli autori dell’illecito menzionati, avrebbe potuto dichiarare, a tale titolo, la propria competenza a conoscere dell’azione di responsabilità extracontrattuale esperita nei confronti di uno dei coautori (26).

48.      Tuttavia, la soluzione è molto meno chiara quando, come nella specie, la situazione presenta collegamenti con il territorio di più Stati membri, anziché essere circoscritta al territorio tedesco. La decisione di rinvio evidenzia, infatti, la sussistenza di divergenze in materia nella giurisprudenza tedesca nonché in dottrina. In tale decisione viene affermato che taluni giudici hanno rilevato che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consente di ricollegare una controversia transfrontaliera al luogo del fatto generatore di un coautore o complice considerato che l’asse prioritario dell’azione o dell’omissione illecita si troverebbe in detto luogo (27). Tali decisioni sono state confermate dalle opinioni concordi di alcuni esponenti della dottrina, mentre molti altri sono stati di parere contrario invocando argomenti che affronterò ancora in dettaglio, visto che condivido il parere di questi ultimi.

49.      Il ragionamento all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce proprio in questo particolarissimo contesto. La Corte, tuttavia, non è affatto vincolata dall’approccio privilegiato a livello nazionale. È, infatti, pacifico in giurisprudenza che le nozioni utilizzate dal regolamento n. 44/2001 devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma, al fine di garantire l’uniforme applicazione di quest’ultimo in tutti gli Stati membri (28).

2.            L’interpretazione proposta

a)            Gli orientamenti interpretativi

50.      Occorre certamente interpretare la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», contenuta nell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, indipendentemente dalle norme vigenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, dal momento che l’applicazione delle norme sulla competenza, sancite da detto regolamento, non può dipendere da particolarismi nazionali, a pena di privare del proprio effetto utile l’unificazione che esse mirano a realizzare (29).

51.      Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il contenuto di una disposizione del regolamento n. 44/2001 deve essere analizzato alla luce non solo della sua formulazione letterale, ma anche del sistema istituito da tale regolamento e degli scopi dallo stesso perseguiti (30).

52.      Preciso, anzitutto, di non essere favorevole a un’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 che porti ad ammettere, come previsto dal Landgericht Düsseldorf, che l’attore potesse scegliere validamente di adire quest’ultimo quale giudice del luogo in cui un complice o coautore non citato in giudizio avrebbe partecipato alla commissione dell’atto dannoso invocato, e non solo optare per il giudice del luogo in cui sia domiciliato il convenuto, o per quello del luogo in cui sia avvenuto il danno, o per quello del luogo in cui si sia verificato il fatto generatore di tale danno come tradizionalmente inteso in giurisprudenza. Tale interpretazione sarebbe infatti, a mio avviso, troppo estensiva, e ciò alla luce dei seguenti elementi di analisi d’ordine sia sistematico che teleologico (31).

b)            L’interpretazione con riferimento al sistema del regolamento n. 44/2001

53.      Rilevo, anzitutto, che nel regolamento n. 44/2001 sono contenute disposizioni, vale a dire quelle dell’articolo 6, paragrafo 1, che prevedono espressamente la facoltà di citare un convenuto dinanzi a un giudice collegato alla controversia che lo riguarda tramite un’altra persona, ma tale competenza derivata sussiste esclusivamente nel caso di una pluralità di convenuti che implichi il rischio di decisioni incompatibili (32), ipotesi che non ricorre nel procedimento principale. Infatti, per ragioni non precisate nella decisione di rinvio (33), il sig. Melzer ha scelto di citare dinanzi al Landgericht Düsseldorf soltanto la MF Global UK, con sede a Londra, e non la W.W.H., stabilita a Düsseldorf, e ciò anche quando sembra contestare alla società londinese una mera complicità. Con tale scelta, di cui deve sopportare le conseguenze eventualmente negative, l’attore ha perso la possibilità di avvalersi dell’estensione di competenza fondata sul luogo del domicilio di un terzo e quindi, in pratica, degli atti che quest’ultimo ha potuto commettere in detto luogo, la quale è ammessa dal suddetto articolo 6.

54.      Inoltre, la norma sulla competenza generale posta dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, volta a salvaguardare gli interessi della parte che non ha promosso l’azione transfrontaliera, prevede che siano competenti, in via di principio, i giudici dello Stato membro nel quale è domiciliato il convenuto. Conformemente ad una giurisprudenza costante, quando una disposizione come l’articolo 5, punto 3, di detto regolamento fissa una norma in materia di competenza che consente di discostarsi da tale principio generale, offrendo all’attore un’opzione di ricorso al giudice competente, la sua interpretazione deve essere rigorosa, se non addirittura restrittiva (34). Non si deve pertanto estendere la portata di quest’ultimo articolo oltre i casi espressamente previsti dal regolamento n. 44/2001 (35), salvo pregiudicare, in tal modo, l’effetto utile dell’articolo 2 e andare al di là dell’intenzione del legislatore dell’Unione. Dato che la Corte ha dichiarato che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata in termini troppo estensivi per quanto riguarda il collegamento al luogo in cui si è manifestato il danno (36), lo stesso dovrebbe valere, a mio avviso, per quanto riguarda il collegamento al luogo del fatto generatore del danno, in modo tale da escludere che la competenza di un giudice in materia di illeciti civili sia fondata sull’imputazione a un convenuto di atti commessi da un terzo in un altro Stato membro.

55.      Inoltre, come ho già sottolineato, la norma stabilita dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consente di individuare uno specifico giudice tra tutti i giudici degli Stati membri competenti ratione materiae, contrariamente all’articolo 2 del suddetto regolamento. Dal considerando 12 del regolamento medesimo emerge che, con questo procedimento, detto articolo 5 tende a designare il giudice geograficamente vicino alla controversia e, quindi, il più idoneo a statuire in merito.

56.      In tal senso la Corte ha reiteratamente dichiarato che tale norma trova il suo fondamento nella sussistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso, che giustifica l’attribuzione di competenza a questi ultimi a fini di buona amministrazione della giustizia e di utile economia processuale, in particolare in termini di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’amministrazione dell’istruttoria (37).

57.      Orbene, se il nuovo criterio di competenza proposto dal giudice del rinvio dovesse essere accolto, tale ragionamento comporterebbe che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, il giudice eventualmente dichiarato competente sulla base dei comportamenti di un terzo non citato in giudizio, nella specie tedesco, sia chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di un convenuto, nella specie stabilito nel Regno Unito, i cui pretesi atti illeciti sono così non già prossimi, bensì lontani dalla sfera di competenza territoriale di tale giudice, essendo pacifico il fatto che la MF Global UK ha operato unicamente nel territorio britannico. In mancanza di un collegamento sufficientemente significativo con la controversia, il giudice in questione, in un contesto di tal genere, non si troverebbe obiettivamente nella posizione migliore per statuire.

58.      Di conseguenza, mi sembra contrario all’economia del regolamento n. 44/2001 ammettere la competenza del giudice del luogo in cui sia stabilito qualsiasi complice o coautore dell’autore principale dell’illecito civile quale luogo sussidiario del fatto generatore del danno, e ciò anche quando il luogo principale del fatto generatore si trovi in un altro Stato membro. Tale approccio è confermato da altre considerazioni relative alla finalità del suddetto regolamento.

c)            L’interpretazione con riferimento agli obiettivi del regolamento n. 44/2001

59.      Per quanto riguarda, anzitutto, gli argomenti di ordine procedurale vertenti sull’obiettivo di buona amministrazione della giustizia, previsto al considerando 12 in fine del regolamento n. 44/2001, non vedo in qual modo, nel caso in cui – come nella specie – vi sia un solo convenuto, l’attribuzione estensiva di una competenza basata sui comportamenti di un altro autore, scientemente non contestati, possa rispondere direttamente al suddetto obiettivo. La situazione sarebbe evidentemente diversa se si trattasse di favorire la riunione dinanzi a uno stesso giudice di più procedimenti a carico di diversi convenuti, ma siffatto accentramento della competenza non è, nella fattispecie, assolutamente in discussione (38).

60.      Come lascia intendere il governo tedesco, è vero che il fatto di offrire un’ulteriore opzione, in presenza delle condizioni indicate nella questione pregiudiziale, potrebbe rispondere all’intento, a priori lodevole, di aumentare le possibilità di scelta della presunta vittima di un atto illecito, onde evitarle di dover intentare un’azione giudiziaria in un luogo ove far ciò sia per essa più costoso o più aleatorio, in particolare per quanto riguarda le prove da fornire. Tuttavia, la preoccupazione di privilegiare la vittima non costituisce il fondamento della norma sulla competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. La Corte ha dichiarato infatti che, contrariamente ad altre disposizioni del suddetto regolamento, quest’ultima non ha come obiettivo di offrire tutela alla parte apparentemente più debole (39).

61.      L’imperativo di agevolare il ricorso al giudice più «vicino» ai fatti della controversia, espressamente previsto al menzionato considerando 12 in limine, porterebbe piuttosto a rispondere in senso negativo alla questione pregiudiziale sollevata nella fattispecie. A mio avviso, infatti, occorre circoscrivere entro certi limiti le opzioni in materia di competenza offerte all’attore, e ciò anche qualora si tratti della parte che afferma di essere stata lesa, onde attenuare i rischi di «forum shopping» (40).

62.      Inoltre, è essenziale garantire il rispetto del principio della certezza del diritto, che ha ispirato gli autori del regolamento n. 44/2001 (41). L’imperativo di un «un alto grado di prevedibilità» delle norme sulla competenza è così evidenziato dal considerando 11 del predetto regolamento. In linea con la giurisprudenza della Corte, il principio della certezza del diritto richiede che le norme sulla competenza, che derogano al principio generale di competenza enunciato all’articolo 2 di tale regolamento, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quelli dello Stato membro ove si trova il proprio domicilio, possa essere citato (42).

63.      Aggiungo che l’intenzione di adottare una normativa uniforme al fine di «assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa» (43) ha animato i redattori del regolamento n. 44/2001 (44). La ricerca di tale equilibrio dovrebbe, a mio avviso, ispirare anche la Corte nella sua opera interpretativa dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento.

64.      Una certa prevedibilità della competenza applicabile in materia di illeciti civili è necessaria per il presunto autore del danno in quanto, in difetto, ciò potrebbe far desistere gli operatori economici dall’esercitare attività transfrontaliere. Il fatto di consentire all’attore di adire qualsiasi giudice di uno Stato membro nella cui circoscrizione un qualsivoglia coautore o complice abbia partecipato alla commissione di un atto illecito, senza che quest’ultimo sia citato a sua volta in giudizio, mi sembra quindi eccessivo alla luce dei principi della certezza del diritto e dell’equilibrio tra gli interessi delle parti.

65.      Come è stato osservato nella relazione concernente la concreta applicazione del regolamento n. 44/2001 (45), il moltiplicarsi quasi all’infinito dei criteri di competenza applicabili in materia di illeciti civili può obbligare una persona di cui si contesta la responsabilità a doversi difendere dinanzi ai giudici di diversi Stati membri e quindi in base ad una pluralità di ordinamenti giuridici, tra i quali può prevalere il più severo.

66.      L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 risulta essere già stato interpretato con una certa flessibilità. Vi è tuttavia il rischio che, moltiplicando i nuovi punti di collegamento, la Corte non solo costruisca una giurisprudenza destinata a diventare difficilmente comprensibile a causa del suo carattere tentacolare, ma proceda anche surrettiziamente ad una riscrittura di detto articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Qualora venisse seguita siffatta tendenza ad optare per un’interpretazione estensiva del predetto testo, senza adottare le dovute cautele, ciò potrebbe condurre ad una completa inversione del meccanismo centrale del regolamento n. 44/2001, con la relegazione in secondo piano del principio fondamentale in forza del quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro devono essere normalmente citate dinanzi ai giudici di tale Stato (46). Sarebbe quindi necessario, a mio avviso, che la Corte evitasse di spingersi troppo oltre in tal senso quando procederà all’interpretazione di detto articolo.

67.      Di conseguenza, ritengo che il fatto di dare una risposta negativa alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio meglio soddisfi le esigenze derivanti, al contempo, dal sistema e dagli obiettivi del regolamento n. 44/2001.

V –    Conclusione

68.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf nei seguenti termini:

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili prevista da tale disposizione non è applicabile qualora, in caso di concorso in pretesi atti dannosi da parte di più persone che abbiano agito in Stati membri diversi, l’azione promossa contro una di esse sia ricollegabile al giudice adito solo in base al luogo del fatto generatore ascritto ad un complice o coautore non citato dinanzi a questo stesso giudice.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU 2001, L 12, pag. 1.


3 – Conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, l’espressione «Stato membro» sarà riferita, nelle presenti conclusioni, a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ad eccezione del Regno di Danimarca.


4 – Opzione qualificata dal giudice del rinvio come «criterio di collegamento alternativo».


5 – La sentenza del 30 novembre 1976, Bier (21/76, Racc. pag. 1735, punto 19) ha introdotto la distinzione tra «il luogo ove si è manifestato il danno» e «il luogo dell’evento generatore di tale danno», richiamata di recente nella sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).


6 – Il giudice del rinvio fa valere la nozione di «wechselseitige Handlungsortzurechnung» che, secondo una libera traduzione in lingua francese, corrisponderebbe ad una «imputazione reciproca del luogo dell’atto dannoso».


7 – Così, il Bundesgerichtshof ha proposto alla Corte di dichiarare che un’azione quale la «negative Feststellungsklage» (azione di accertamento negativo), nota nel diritto interno tedesco, rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, mentre la Corte di Cassazione francese l’ha invitata a pronunciarsi sulla questione se «una clausola attributiva della competenza giurisdizionale (…) concordata, in una serie comunitaria di contratti, tra il produttore di una cosa e un acquirente conformemente all’articolo 23 del regolamento [n. 44/2001], produca effetti nei confronti del subacquirente», come sarebbe possibile in forza del diritto interno francese. Su tali questioni si vedano le conclusioni da me presentate, rispettivamente, nelle cause Folien Fischer e Fofitec, che ha dato luogo alla sentenza summenzionata, e Refcomp (C‑543/10), ancora pendente dinanzi alla Corte.


8 – Infatti, nel corso dell’udienza, il rappresentante della MF Global UK Ltd ( in prosieguo: la «MF Global UK») ha affermato che la risposta della Corte era particolarmente attesa poiché numerosi mediatori di borsa erano coinvolti nello stesso tipo di cause, precisando che nel proprio ufficio legale sarebbero in corso di svolgimento circa 150 procedimenti analoghi a quello della causa principale.


9 – All’udienza il rappresentante del sig. Melzer ha affermato che era stato scelto di non citare la W.W.H. in quanto tale società, al momento dell’azione giudiziaria, sarebbe stata insolvente (la data del ricorso al Landgreicht Düsseldorf non è precisata nella decisione di rinvio, ma dal momento che tale decisione è datata 29 aprile 2011, sembra che l’azione sia stata proposta in quel periodo), mentre nelle sue osservazioni scritte egli ha indicato che la MF Global UK si trovava in stato di liquidazione dal 31 dicembre 2011.


10 – La decisione di rinvio menziona al riguardo il «Contratto sulla negoziazione di operazioni di borsa a termine», l’opuscolo intitolato «Panoramica dei rischi connessi alle operazioni di borsa» e il foglio illustrativo concernente le «[i]nformazioni importanti sui rischi di perdite nell’ambito di operazioni di borsa».


11 – Dato che uno dei contratti sottoscritti conteneva una clausola attributiva della competenza giurisdizionale, il giudice del rinvio esclude così indirettamente il fondamento contrattuale della responsabilità invocata.


12 – Osservo, fin da questa fase, che alla luce della decisione di rinvio sussiste incertezza circa i rispettivi ruoli di autore principale o di complice dell’atto dannoso della MF Global UK e della W.W.H.


13 – Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a detta convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).


14 – Elemento la cui novità è solo relativa, poiché il principio risultava già acquisito in forza della giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione della Convenzione di Bruxelles, benché, a detta della Commissione, rimanesse una certa ambiguità al riguardo [v. proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – COM(1999) 348 def., pag. 15].


15 – V. sentenza Folien Fischer e Fofitec, cit. (punti 31‑32 e giurisprudenza ivi citata).


16 – Infatti, il dolus o la culpa in contrahendo affermati dal sig. Melzer si inseriscono, in tal caso, in un contesto in cui le negoziazioni tra le parti hanno condotto alla conclusione di un contratto. Per quanto riguarda il caso di specie opposto, la sentenza del 17 settembre 2002, Tacconi (C‑334/00, Racc. pag. I‑7357), indica che, nel caso in cui al termine delle trattative volte alla stipulazione di un contratto non sia concluso alcun accordo, l’azione con la quale viene fatta valere la responsabilità precontrattuale del convenuto rientra non già nella materia contrattuale bensì nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi.


17 – V., in particolare, sentenze del 20 marzo 1997, Phytheron International (C‑352/95, Racc. pag. I‑1729, punto 14, nonché del 16 settembre 1999, WWF e a. (C‑435/97, Racc. pag. I‑5613, punto 29).


18 – Sentenza del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, Racc. pag. I‑6009, punti 18 e segg.).


19 – La Commissione precisa che, sebbene le conseguenze lesive degli atti dannosi, ossia le operazioni di borsa ad alto rischio effettuate nel Regno Unito dalla MF Global UK, abbiano ripercussioni in Germania per il sig. Melzer, tale circostanza non può offrire, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un criterio di collegamento su cui fondare la competenza dei giudici tedeschi ai sensi del suddetto articolo 5, punto 3, allorché sia il fatto generatore sia la manifestazione dell’intero danno siano localizzati nel territorio del Regno Unito.


20 – La terminologia utilizzata in tale disposizione, ossia «[i] giudici di tale Stato membro», sta ad indicare che quest’ultima enuncia una norma sulla competenza di carattere generale, in quanto designa il sistema giudiziario di uno Stato membro complessivamente considerato, fermo restando che la competenza a livello locale è determinata mediante rinvio alle norme processuali nazionali che definiscono la nozione di domicilio conformemente all’articolo 59 del regolamento n. 44/2001.


21 – Indicando che l’attore può agire «davanti al giudice» del luogo ove sono situate rispettivamente l’obbligazione e l’evento dannoso, tali disposizioni formulano una norma sulla competenza di carattere speciale.


22 – La giurisprudenza si è sviluppata soprattutto a causa dei problemi particolari posti dal luogo degli illeciti civili transfrontalieri commessi a mezzo stampa o mediante mezzi di telecomunicazione (radio, televisione o Internet), sulla scia della sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C‑68/93, Racc. pag. I‑415). Così, in caso di violazione dei diritti della personalità mediante la messa in rete di contenuti su un sito Internet, è stato dichiarato che poteva essere competente anche il giudice del luogo ove ha sede il centro degli interessi della vittima (v. sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e Martinez, C‑509/09 e C‑161/10, Racc. pag. I‑10269, punti 47 e segg.).


23 – Doppia opzione offerta all’attore che risulta acquisita a partire dalla sentenza Bier, cit. (punto 19), relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles, e che è stata ripresa più volte, in particolare nella sentenza Folien Fischer e Fofitec, cit. (punti 39 e 40).


24 – Per le ragioni esposte supra ai paragrafi 31 e 32, l’ubicazione nel territorio di uno Stato membro del conto bancario della presunta vittima non può costituire un fattore di collegamento sufficiente per fondare la competenza di un giudice di tale Stato, visto il carattere del tutto aleatorio di tale criterio.


25 – Secondo la decisione di rinvio, il sig. Melzer afferma, da un lato, che la W.W.H. è venuta meno al proprio dovere di informazione e gli ha arrecato intenzionalmente pregiudizio, in modo illecito, mediante la conclusione di operazioni di opzione senza alcuna possibilità di successo, in violazione dell’articolo 826 del codice civile tedesco e, dall’altro, che la MF Global UK ha intenzionalmente se non altro prestato assistenza alla commissione in Germania di tale atto illecito.


26 – Il Landgericht Düsseldorf afferma che, se venisse applicato il diritto interno tedesco, sarebbe competente ratione loci a statuire sull’azione di cui è investito, dal momento che la W.W.H. ha commesso a Düsseldorf il proprio atto dannoso, ossia l’aver acquisito il sig. M. Melzer come cliente.


27 – La decisione di rinvio indica più precisamente che, per quanto riguarda una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dovrebbe essere superato proprio in Germania l’ostacolo decisivo dell’assunzione della presunta vittima come cliente e dell’apertura da parte di quest’ultima di un conto presso la società straniera di intermediazione mobiliare, della modifica su tale conto di contratti di opzione, e della messa a disposizione dei fondi per la collocazione di opzioni senza richiedere il rimborso del valore delle posizioni contabilizzate.


28 – V. sentenze del 6 settembre 2012, Mühlleitner (C‑190/11, punto 28), nonché Folien Fischer e Fofitec, cit. (punto 30), nonché la giurisprudenza in esse citata.


29 – V. considerando 2 di detto regolamento.


30 – V., in particolare, sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, punto 27).


31 – Quanto alla genesi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, non sussistono, per quanto a mia conoscenza, elementi utili che possano esserne tratti per rispondere alla questione sollevata, posto che detto testo resta, allo stato attuale, lapidario. V., in proposito, la sintesi elaborata dal professor F. Pocar nella sua relazione esplicativa sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU del 23 dicembre 2009, C‑319, pag. 1, punti 58 e segg.).


32 – In forza di tale disposizione, quando vi sono più convenuti, il giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato è competente a statuire sulle azioni promosse da uno stesso attore nei confronti dei vari convenuti, a condizione che sussista fra le stesse un vincolo di connessione tale da rendere opportuna un’unica decisione onde evitare soluzioni che potrebbero essere incompatibili se le cause fossero decise separatamente, e ciò anche nel caso in cui abbiano un fondamento normativo diverso (sentenza dell’11 ottobre 2007, Freeport, C‑98/06, Racc. pag. I‑8319, punti 38 e segg.).


33 – Sulle motivazioni espresse al riguardo dal rappresentante del sig. Melzer, v. supra nota 9.


34 – V., in particolare, sentenza del 16 luglio 2009, Zuid‑Chemie (C‑189/08, Racc. pag. I‑6917, punto 22).


35 – V., per analogia, sentenze del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C‑347/08, Racc. pag. I‑8661, punto 39), nonché del 12 maggio 2011, BVG (C‑144/10, Racc. pag. I‑3961, punto 30).


36 – La sentenza Kronhofer, cit. (punto 19), ha ricordato che la suddetta nozione non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo.


37 – V., in particolare, sentenze del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, punto 18), nonché Folien Fischer e Fofitec, cit. (punti 37 e 38).


38 – V., per analogia, sentenza Kronhofer cit. (punto 18), secondo la quale l’attribuzione della competenza ai giudici di uno Stato contraente diverso da quello nel cui territorio sono localizzati sia il fatto generatore che la realizzazione del danno non risponderebbe ad alcuna esigenza oggettiva sotto il profilo probatorio o dell’economia processuale.


39 – V. sentenza Folien Fischer e Fofitec, cit. (punti 45 e 46 e giurisprudenza ivi citata).


40 – Tale problema è stato prospettato dal Parlamento europeo che, nell’ambito degli attuali lavori di rifusione del regolamento n. 44/2001, ha proposto di introdurre l’obbligo di «un legame sufficiente, sostanziale o significativo» per «limitare la possibilità di ricorrere al “forum shopping”» in materia di illeciti civili. V. risoluzione del 7 settembre 2010 sull’attuazione e la revisione del regolamento n. 44/2001 [2009/2140(INI), P7_TA(2010)0304, considerando Q e punto 25].


41 – Così, nella menzionata proposta che ha condotto all’adozione del regolamento n. 44/2001, la Commissione ha fatto riferimento alla «certezza del diritto in materia giurisdizionale» e all’obiettivo consistente nel fatto «che vengano definite norme sulla competenza chiare» [COM (1999) 348 def., punto 1.1].


42 – V., in particolare, sentenza del 1° marzo 2005, Owusu (C‑281/02, Racc. pag. I‑1383, punto 40). Infatti, l’obiettivo della certezza del diritto non può essere inteso come diretto soltanto a consentire all’attore di individuare il giudice al quale può ricorrere, come ricordato, inter alia, dalle menzionate sentenze Kronhofer, cit. (punto 20), e Folien Fischer e Fofitec, cit. (punto 33).


43 – Secondo la formula, accolta, per analogia, nel considerando 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), GU L 199, pag. 40.


44 – Infatti, la proposta della Commissione, sfociata nel regolamento n. 44/2001, «incorpora gli elementi essenziali dell’accordo concluso in seno al Consiglio sul[l’]equilibrio necessario tra gli interessi delle potenziali parti contendenti» [COM (1999) 348 def., punto 2.1].


45 – V. le obiezioni formulate riguardo all’approccio cosiddetto della «mosaic theory» derivante dalla sentenza Shevill e a., cit., in Hess, B., Pfeiffer, T., e Schlosser, P., Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, Study JLS/C4/2005/03, versione finale del settembre 2007, punto 214.


46 – V., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, Racc. pag. I‑3965, punto 32), in cui la Corte ha sottolineato che «la trasformazione, da parte del giudice comunitario, delle norme sulla competenza speciale, intese ad agevolare una buona amministrazione della giustizia, in norme di competenza unilaterali, a tutela della parte ritenuta più debole, andrebbe oltre l’equilibrio degli interessi che il legislatore comunitario, allo stato attuale del diritto, ha instaurato».