Language of document : ECLI:EU:T:2016:283

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

10 maggio 2016 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Giornalista – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»

Nella causa T‑693/13,

Aliaksei Mikhalchanka, residente a Minsk (Bielorussia), rappresentato da M. Michalauskas, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.‑P. Hix e F. Naert, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda basata sull’articolo 263 TFUE, volta all’annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2013, L 288, pag. 69), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2013, L 288, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: G. Predonzani, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        Il sig. Aliaksei Mikhalchanka, ricorrente, è un cittadino bielorusso, giornalista presso l’emittente televisiva pubblica Obshchenatsional’noe Televidenie (ONT).

2        Dalla posizione comune 2006/276/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC (GU 2006, L 101, pag. 5), risulta che, a seguito della sparizione di noti personaggi in Bielorussia, di brogli nelle elezioni e in un referendum nonché di gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in occasione della repressione esercitata nei confronti di manifestanti pacifici successivamente a tali elezioni e a detto referendum, si è deciso di adottare misure restrittive, quali l’impedimento dell’ingresso o del transito nel territorio dell’Unione europea nonché il congelamento di capitali e di risorse economiche, nei confronti di vari soggetti bielorussi.

3        Le disposizioni di esecuzione dell’Unione sono state enunciate nel regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1). Le citate disposizioni sono state oggetto di varie modifiche successive e l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi, come modificato, prevede che, qualora il Consiglio dell’Unione europea decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato in cui compare l’elenco nel quale tale persona è iscritta.

4        Le misure restrittive previste nella posizione comune 2006/276 sono state prorogate fino al 15 marzo 2010 dalla posizione comune 2009/314/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2009, che modifica la posizione comune 2006/276 e che abroga la posizione comune 2008/844/PESC (GU 2009, L 93, pag. 21). Tuttavia, i divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e del presidente della Commissione elettorale centrale, sono stati sospesi sino al 15 dicembre 2009.

5        Il 15 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/969/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, stabilite nella posizione comune 2006/276, e che abroga la posizione comune 2009/314 (GU 2009, L 332, pag. 76). Esso ha prorogato fino al 31 ottobre 2010 sia le misure restrittive previste nella posizione comune 2006/276 che la sospensione dei divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi.

6        Sulla base di un riesame della posizione comune 2006/276, il Consiglio, con la decisione 2010/639/PESC, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2010, L 280, pag. 18), ha rinnovato fino al 31 ottobre 2011 sia le misure restrittive previste nella posizione comune 2006/276 che la sospensione dei divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi.

7        Con la decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639 (GU 2011, L 28, pag. 40), alla luce dei brogli nelle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010 e della repressione violenta dell’opposizione politica, della società civile e dei rappresentanti dei media indipendenti in Bielorussia, si è deciso di porre fine alla sospensione dei divieti di soggiorno nonché di attuare altre misure restrittive. L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2010/639 è stato integrato nel modo seguente:

«d)      responsabili di violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, e le persone loro associate, elencate nell’allegato III A».

8        La decisione 2011/69 ha così sostituito l’articolo 2 della decisione 2010/639:

«Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti (...) [a]lle persone responsabili:

(...)

b)      delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, e [a]lle persone fisiche o giuridiche, [a]lle entità o [a]gli organismi loro associati, che figurano nell’elenco di cui all’allegato III A;

(...)».

9        Il nome del ricorrente è stato menzionato nell’allegato V della decisione 2011/69, che aggiunge l’allegato III A alla decisione 2010/639. Il nome del ricorrente, che compare al n. 77, è accompagnato dalla seguente precisazione: «Giornalista del canale della TV di Stato ONT che riveste una carica alta ed influente».

10      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento n. 765/2006 (GU 2011, L 28, pag. 17), ha sostituito in particolare l’articolo 2 del regolamento n. 765/2006 con la seguente formulazione:

«Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I A.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I o all’allegato I A.

(...)

5. Nell’allegato I A figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2010/639(...) come modificata».

11      Il regolamento di esecuzione n. 84/2011, con il suo allegato II (allegato I A del regolamento n. 765/2006 contenente l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5), ha inserito il nome del ricorrente unitamente alla medesima precisazione di cui al punto 9 supra.

12      In data 2 febbraio 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/69 e dal regolamento di esecuzione n. 84/2011 (GU 2011, C 33, pag. 17).

13      Con la decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639 (GU 2011, L 76, pag. 72), gli allegati dal I al III, IIIA e IV della decisione 2010/639 sono stati sostituiti dal testo riportato negli allegati dal I al V della medesima decisione di esecuzione. Il nome del ricorrente compare nell’allegato IV unitamente alla funzione indicata al punto 9 supra.

14      Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 (GU 2011, L 76, pag. 13), gli allegati I e I A del regolamento n. 765/2006 sono stati sostituiti dal testo riportato negli allegati I e II di detto regolamento di esecuzione. Il nome del ricorrente compare nell’allegato II unitamente alla funzione indicata al punto 9 supra.

15      Con la decisione 2012/642/PESC, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 285, pag. 1), il Consiglio ha prorogato fino al 31 ottobre 2013 le misure restrittive vigenti e riunito dette misure, imposte dalla decisione 2010/639, in un unico atto giuridico. L’articolo 3, paragrafo 1, della citata decisione prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:

a)      responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o ogni altra persona loro associata;

b)      che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono,

elencate nell’allegato».

16      L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/642 così recita:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:

a)      dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati;

b)      dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati,

elencati nell’ allegato».

17      Nell’allegato della decisione 2012/642, il nome del ricorrente, che compare al n. 138, è stato inserito unitamente alla seguente notazione:

«Giornalista del canale della TV di Stato ONT che riveste una carica influente. Conduttore del programma televisivo “That is how it is” (“Così stanno le cose”). Il programma è uno strumento della propaganda di Stato televisiva che sostiene e giustifica la repressione dell’opposizione democratica e della società civile. L’opposizione democratica e la società civile sono sistematicamente rappresentate in modo negativo e spregiativo attraverso la diffusione di informazioni falsate. Si è mostrato particolarmente attivo al riguardo dopo la repressione delle manifestazioni pacifiche del 19 dicembre 2010 e delle proteste successive».

18      Con il regolamento (UE) n. 1014/2012, del 6 novembre 2012 (GU 2012, L 307, pag. 1), il Consiglio ha modificato il regolamento n. 765/2006. Esso ha sostituito l’articolo 2 di quest’ultimo regolamento con la seguente formulazione:

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642(...), come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o qualunque persona fisica o giuridica, entità e organismo loro associati, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati.

5. Nell’allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642(...), come persone, entità e organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenk[o] o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati».

19      Con il regolamento n. 1014/2012, inoltre, i riferimenti agli «allegati I, IA e IB» o i riferimenti «all’allegato I o all’allegato I A» contenuti nel regolamento n. 765/2006, come modificato, sono stati sostituiti da riferimenti all’«allegato I».

20      Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 (GU 2012, L 307, pag. 7), il Consiglio ha sostituito il testo degli allegati I, I A e I B del regolamento n. 765/2006 con un unico allegato. In quest’ultimo compare il nome del ricorrente seguito dalla medesima notazione indicata supra al punto 17.

21      Con lettere del 7 novembre 2012, il Consiglio ha notificato al ricorrente e al suo consulente legale la decisione 2012/642, il regolamento n. 1014/2012 e il regolamento di esecuzione n. 1017/2012.

22      In pari data, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU 2012, C 339, pag. 9) un avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dai tre testi menzionati supra al punto 21.

23      Con la decisione 2013/534/PESC, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU 2013, L 288, pag. 69), il Consiglio ha prorogato fino al 31 ottobre 2014 le misure restrittive vigenti e ha sostituito l’allegato della decisione 2012/642. Il nome del ricorrente, che compare al n. 132 dell’allegato della decisione 2013/534, è stato iscritto unitamente alla medesima notazione indicata supra al punto 17.

24      Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 (GU 2013, L 288, pag. 1), il Consiglio ha modificato l’allegato del regolamento n. 765/2006. Il nome del ricorrente, che compare al n. 132 di detto allegato, è parimenti iscritto unitamente alla medesima notazione indicata supra al punto 17.

25      Con sentenza del 23 settembre 2014, Mikhalchanka/Consiglio (T‑196/11 e T‑542/12, non pubblicata, EU:T:2014:801), il Tribunale ha annullato, nelle parti concernenti il ricorrente, la decisione 2011/69, la decisione di esecuzione 2011/174, il regolamento di esecuzione n. 271/2011, la decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione n. 1017/2012.

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 2013, il ricorrente ha presentato un ricorso con cui chiedeva al Tribunale di volere:

–        annullare la decisione 2013/534, nella parte in cui lo riguarda;

–        annullare il regolamento di esecuzione n. 1054/2013, nella parte in cui lo riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese.

27      Con atto parimenti depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 2013, il ricorrente ha presentato una domanda di gratuito patrocinio ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

28      In data 18 marzo 2014 il Consiglio ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un controricorso con cui ha chiesto a quest’ultimo di volere:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

29      Il 6 maggio 2014 il ricorrente ha depositato la replica e, in data 18 giugno 2014, il Consiglio ha depositato la controreplica.

30      Con ordinanza dell’11 dicembre 2014, Mikhalchanka/Consiglio (T‑693/13, non pubblicata, EU:T:2014:1098), il ricorrente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

31      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale l’8 e il 16 giugno 2015, il Consiglio e il ricorrente hanno risposto al quesito del Tribunale, formulato a titolo di misura di organizzazione del procedimento, riguardo alle conseguenze che, nel caso di specie, dovevano essere tratte dalle considerazioni del Tribunale nella sentenza del 23 settembre 2014, Mikhalchanka/Consiglio (T‑196/11 e T‑542/12, non pubblicata, EU:T:2014:801). Nella propria risposta il Consiglio ha presentato una domanda di non luogo a provvedere. In via subordinata, esso ha affermato che dalla citata sentenza non risultava che, nel caso in esame, la decisione 2013/534 e il regolamento di esecuzione n. 1054/2013 fossero viziati da illegittimità.

32      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 luglio 2015, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni riguardo alla domanda di non luogo a provvedere del Consiglio.

33      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 16 e il 22 ottobre 2015, il ricorrente e il Consiglio hanno risposto al quesito del Tribunale, formulato a titolo di misura di organizzazione del procedimento, volto a stabilire se il ricorrente fosse stato a conoscenza della motivazione che compare nella decisione 2013/534 e nel regolamento di esecuzione n. 1054/2013 anteriormente all’adozione di tali atti, tenuto conto dell’annullamento, ad opera della sentenza del 23 settembre 2014, Mikhalchanka/Consiglio (T‑196/11 e T‑542/12, non pubblicata, EU:T:2014:801), della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012, nelle parti in cui riguardano il ricorrente.

 In diritto

34      A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione dei diritti della difesa, il secondo, su una carenza di motivazione, il terzo, su un errore di valutazione e, il quarto, sul carattere sproporzionato della misura che lo riguarda.

35      Poiché il Consiglio ha presentato una domanda di non luogo a provvedere, occorre esaminare in via preliminare tale domanda.

[omissis]

 Sul primo motivo del ricorrente, vertente su una violazione dei diritti della difesa

44      Il ricorrente afferma, in sostanza, di non essere stato previamente informato del rinnovo delle misure restrittive ad opera della decisione 2013/534 e del regolamento di esecuzione n. 1054/2013. A suo avviso, sebbene il Consiglio conoscesse il suo indirizzo, tali atti gli sono stati comunicati soltanto il 30 ottobre 2013, ossia successivamente alla data della loro adozione. La possibilità di chiedere un riesame a posteriori che gli sarebbe stata offerta dal Consiglio non può essere assimilata a un procedimento contraddittorio che dovrebbe precedere ogni sanzione. All’udienza, il ricorrente ha precisato che una discussione in contraddittorio prima dell’adozione di detti atti sarebbe stata utile al fine di valutare la realtà dei fatti, che del resto erano mutati dalla data in cui erano state adottate le prime misure restrittive che lo riguardavano.

[omissis]

46      In proposito, dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito di una procedura volta ad adottare la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una persona in un elenco di cui all’allegato di un atto recante misure restrittive, il rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva postula che l’autorità competente dell’Unione comunichi alla persona interessata gli elementi a suo carico di cui essa dispone per fondare la propria decisione, affinché tale persona possa difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere con piena cognizione di causa se sia opportuno adire il giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 111).

47      In occasione di detta comunicazione, l’autorità competente dell’Unione deve permettere alla persona interessata di esprimere in maniera proficua la sua opinione sui motivi posti a suo carico (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 112).

48      Nel caso di una decisione che consiste nel mantenere il nominativo della persona interessata nell’elenco figurante all’allegato dell’atto recante misure restrittive, l’adempimento di questo duplice obbligo procedurale, contrariamente a quanto accade per un’iscrizione iniziale, deve precedere l’adozione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 113).

49      La Corte ha dichiarato che, nel caso di una decisione successiva di congelamento di capitali, in forza della quale il nome di una persona o di un’entità già figurante nell’elenco venisse ivi mantenuto, l’effetto sorpresa non era più necessario per garantire l’efficacia della misura, cosicché l’adozione di una decisione di questo genere, in linea di principio, doveva essere preceduta dalla comunicazione degli elementi a carico del destinatario e alla persona o all’entità interessata doveva essere conferita l’opportunità di essere previamente sentita (sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 62).

50      Tale diritto di essere preliminarmente sentiti dev’essere rispettato qualora il Consiglio abbia ammesso nuovi elementi a carico della persona interessata dalla misura restrittiva e oggetto del mantenimento nell’elenco in esame (sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio, T‑383/11, EU:T:2013:431, punto 43; v. altresì, in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 63).

51      Nel caso di specie, per quanto concerne la motivazione che riguarda specificamente il ricorrente, si deve rilevare che la decisione 2013/534 e il regolamento di esecuzione n. 1054/2013 hanno mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui trattasi.

52      È pacifico che detta motivazione è la stessa che compare nella decisione 2012/642 e nel regolamento di esecuzione n. 1017/2012, come ricordato supra ai punti 23 e 24. Dal precedente punto 21 risulta, inoltre, che la decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione n. 1017/2012 sono stati comunicati al ricorrente, che, quindi, ha avuto l’occasione di far conoscere il proprio punto di vista in ordine alla motivazione di cui trattasi.

53      In siffatte circostanze, si deve ritenere che il Consiglio non abbia preso in considerazione un nuovo elemento a carico del ricorrente ai fini dell’adozione della decisione 2013/534 nonché del regolamento di esecuzione n. 1054/2013 e che, ai sensi della giurisprudenza richiamata supra ai punti da 46 a 50, il Consiglio non fosse tenuto a comunicare la motivazione di cui trattasi al ricorrente prima di detta adozione.

54      Tale constatazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che, nella sentenza del 23 settembre 2014, Mikhalchanka/Consiglio (T‑196/11 e T‑542/12, non pubblicata, EU:T:2014:801, punti 74 e 75), il Tribunale abbia annullato la decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione n. 1017/2012, nelle parti in cui riguardavano il ricorrente, sulla base del rilievo che detti atti non erano stati comunicati al ricorrente prima della loro adozione e che quest’ultimo, dunque, non era stato in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista, prima dell’adozione dei menzionati atti.

55      Da un lato, occorre rilevare che né il ricorrente né il Consiglio hanno sostenuto che l’annullamento della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012 aveva inciso sulla data in cui il ricorrente era venuto a conoscenza della motivazione che era contenuta in detti atti e che è stata ripresa nella decisione 2013/534 nonché nel regolamento di esecuzione n. 1054/2013.

56      D’altro lato, e soprattutto, va detto che, sebbene, ai sensi dell’articolo 264, primo comma, TFUE, se un ricorso di annullamento è fondato, il giudice dell’Unione dichiari nullo e non avvenuto l’atto impugnato e, secondo una costante giurisprudenza, ne derivi che la decisione di annullamento del giudice dell’Unione elimina retroattivamente l’atto impugnato nei confronti di tutti gli amministrati [sentenza del 1° giugno 2006, P&O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356, punto 43, nonché sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 61], resta nondimeno il fatto che, dalla sentenza del 23 settembre 2014, Mikhalchanka/Consiglio (T‑196/11 e T‑542/12, non pubblicata, EU:T:2014:801), il venir meno con effetto retroattivo della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012, nelle parti concernenti il ricorrente, non ha inciso sulla data in cui quest’ultimo è venuto a conoscenza della motivazione di tali atti.

57      Come rileva il Consiglio, infatti, l’annullamento della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione n. 1017/2012 non ha comportato l’annullamento della pubblicazione di tali atti, né quello dell’avviso ad essi relativo né, ancora, quello della comunicazione individuale che è stata fatta con lettera inviata al ricorrente e al suo rappresentante. La sentenza del 23 settembre 2014, Mikhalchanka/Consiglio (T‑196/11 e T‑542/12, non pubblicata, EU:T:2014:801), pertanto, non ha inciso sul contesto di fatto nel quale il ricorrente era venuto a conoscenza della motivazione contenuta in detti atti.

58      Ne deriva che il ricorrente aveva ottenuto la comunicazione della motivazione di cui trattasi prima dell’adozione della decisione 2013/534 e del regolamento di esecuzione n. 1054/2013 e che, dunque, si è trovato in condizione di presentare le proprie osservazioni in proposito al Consiglio.

59      Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

[omissis]

 Sul terzo motivo, vertente su un errore di valutazione

[omissis]

109    Alla luce delle precedenti considerazioni, il terzo motivo dev’essere considerato fondato e occorre annullare, nelle parti in cui riguardano il ricorrente, la decisione 2013/534 e il regolamento di esecuzione n. 1054/2013, senza che occorra esaminare il quarto motivo dedotto dal ricorrente.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La domanda di non luogo a provvedere presentata dal Consiglio dell’Unione europea è respinta.

2)      Sono annullati, nelle parti in cui riguardano il sig. Aliaksei Mikhalchanka:

–        la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

3)      Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Mikhalchanka.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 maggio 2016.

Firme


* Lingua processuale: il francese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.