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Ricorso proposto il 19 agosto 2013 – Giant (Cina) / Consiglio

(Causa T-425/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giant (China) Co. Ltd. (Kunshan, Cina) (rappresentante: avv. P. De Baere)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013 L 153, pag. 17), nella misura in cui esso si riferisce alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo concludendo che il Jinshan e la Giant China costituissero un’entità economica unitaria, così violando l’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (il regolamento di base).

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione concludendo che la Giant China e il gruppo imprenditoriale Jinshan avessero uno stretto rapporto commerciale e strutturale.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato l’articolo 18 del regolamento di base chiedendo la produzione di informazioni che non erano necessarie e che non potevano essere ragionevolmente richieste alla Giant China.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che la Giant China non avesse sostenuto che ottenere le informazioni relative al Jinshan fosse irragionevolmente oneroso.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non potessero essere verificati.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione e il Consiglio avrebbero violato i diritti della difesa della Giant China richiedendole informazioni che essa non era in grado di fornire e respingendo gli elementi di prova alternativi addotti.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che l’imposizione di un dazio individuale alla Giant China avrebbe determinato un rischio di aggiramento.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, valutando l’esistenza di un rischio di aggiramento nel caso della ricorrente, avrebbe applicato criteri diversi da quelli applicati ad altri produttori, violando in tal modo i principi di non-discriminazione e di proporzionalità.