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Ricorso proposto il 21 dicembre 2022 – TU/Parlamento

(Causa T-793/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TU (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del [riservato]1 di non rinnovare il suo contratto di assistente parlamentare accreditato;

annullare il rigetto implicito, intervenuto il [riservato] e, in subordine, almeno il [riservato], della sua domanda formalmente presentata il [riservato] diretta a ottenere il riconoscimento dello status di informatore e la relativa protezione a norma degli articoli 22 bis, ter e quater dello Statuto;

annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del suo reclamo, che gli è stata notificata il [riservato];

dichiarare il Parlamento responsabile della violazione delle norme applicabili e della protezione conferita dallo status di informatore;

condannare il convenuto a versare al ricorrente la somma di EUR 200.000 a titolo di risarcimento danni per i pregiudizi subiti dalla mancata osservanza degli articoli 22 bis-quater dello Statuto e delle regole interne applicabili;

condannare il convenuto alle spese;

in subordine e se, come ipotesi impossibile, la domanda del ricorrente fosse dichiarata infondata, addossare l’onere delle sue spese al convenuto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.    Primo motivo, vertente sulla mancata osservanza dell’articolo 22 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») nel corso del procedimento precontenzioso.

2.    Secondo motivo, vertente sulla violazione delle norme di protezione connesse alla sua qualità di informatore, dell’articolo 22 quater dello Statuto, sulla violazione dell’articolo 3 delle regole interne di attuazione di tale articolo e sulla violazione del dovere di consulenza e di assistenza da conferire agli informatori.

3.    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 delle regole interne di attuazione dell’articolo 22 quater e, in subordine, sull’illegittimità dell’interpretazione ascritta a tali regole dal Parlamento o sull’inadeguatezza e sull’insufficienza di tali regole.

4.    Quarto motivo, vertente sulla violazione della riservatezza e della protezione dell’identità dell’informatore.

5.    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, sulla discriminazione positiva illecita tra assistenti parlamentari accreditati e sulla discriminazione negativa illecita con gli altri informatori, sulla violazione della protezione conferita ai delatori, sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto e dei doveri di assistenza e di sollecitudine, nonché sulla violazione del diritto di beneficiare di un procedimento che abbia almeno un’apparenza di obiettività.

6.    Sesto motivo, vertente sullo sviamento procedurale attuato dall’amministrazione per sottrarsi all’obbligo ad essa incombente di garantire che il ricorrente non subisca effettivamente alcun pregiudizio per aver trasmesso l’informazione conformemente all’articolo 22 ter dello Statuto.

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