Language of document : ECLI:EU:T:2023:540

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

13 settembre 2023 (*)

«Ambiente – Finanziamento del gasdotto transadriatico – Delibera della BEI che approva il finanziamento – Pubblicazione – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Richiesta tardiva»

Nella causa T‑86/22,

Associazione «Terra Mia Amici No TAP», con sede in Melendugno (Italia), rappresentata da A. Calò, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da T. Gilliams, G. Faedo e K. Carr, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e L. Mantl, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da F. Schalin, presidente, P. Škvařilová-Pelzl (relatrice) e D. Kukovec, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

considerato che le parti non hanno chiesto la fissazione di un’udienza entro il termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, l’Associazione «Terra Mia Amici No TAP», ricorrente, chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione n. 1861 (JU/CORP/ICL/GG/KC/av) della Banca europea per gli investimenti (BEI), del 17 dicembre 2021, che respinge in quanto irricevibile, segnatamente a causa della sua tardività, la richiesta di riesame interno del 19 dicembre 2020 riguardante la decisione della BEI del 6 febbraio 2018 relativa al finanziamento del progetto di gasdotto dalla Grecia verso l’Italia attraverso l’Albania e il mar Adriatico, denominato anche «Gasdotto transadriatico (TAP)», e il contratto di prestito concluso, in applicazione di tale decisione, il 30 novembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, di conseguenza, di ingiungere alla BEI di adottare una nuova decisione di revoca di detto prestito.

 Fatti precedenti alla presentazione del ricorso

2        Nel 2016 la TAP AG, società proprietaria e realizzatrice del progetto TAP, ha presentato alla BEI una domanda di finanziamento che ha portato all’approvazione, con decisione del consiglio di amministrazione di quest’ultima del 6 febbraio 2018, della concessione di un prestito dell’importo massimo totale di EUR 1,5 miliardi, infine fissato in un importo totale di EUR 700 milioni, per finanziare la costruzione dei tre tratti – greco, italiano e albanese –, del TAP (in prosieguo: il «prestito contestato»). Come indicato nelle informazioni relative a tale progetto pubblicate sul sito internet della BEI lo stesso giorno, tale delibera si è basata su un’analisi ambientale e sociale completa, in linea con i principi e gli standard sociali e ambientali della BEI del 2009, i cui risultati sono stati riportati in una scheda relativa ai dati ambientali e sociali del 6 novembre 2017, disponibile sulla pagina internet della BEI dedicata al progetto TAP, che riassumeva le condizioni ambientali e sociali che dovevano essere soddisfatte affinché detto progetto fosse ammissibile a un finanziamento della BEI.

3        Come si evince dal comunicato stampa pubblicato dalla BEI sul suo sito internet, il contratto relativo al prestito contestato è stato concluso il 30 novembre 2018.

4        Con messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2020, la ricorrente, un’associazione che opera per la tutela dell’ambiente, ha inviato all’indirizzo interno del Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI una richiesta di riesame interno, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi [dell’Unione europea] delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), affinché la BEI procedesse, alla luce del considerando 31 nonché dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39), «all’immediata revoca e comunque entro e non oltre i termini di cui al comma 2 articolo 10 del regolamento UE n. 1367/2006, d[el] prestito [contestato]» (in prosieguo: la «richiesta di riesame controversa»).

5        La BEI ha risposto alla ricorrente che la sua denuncia era stata registrata con il riferimento SG/E/2021/01, che sarebbe stata esaminata dal meccanismo per il trattamento delle denunce, in conformità alla procedura applicabile, e che una risposta formale al suo messaggio di posta elettronica poteva essere attesa, in linea di principio, entro l’8 aprile 2021. Tuttavia, alla suddetta scadenza, ha informato la ricorrente che non sarebbe stata in grado di rispondere a tale messaggio di posta elettronica entro il termine precedentemente indicato.

6        Il 26 aprile 2021, la ricorrente ha inviato alla BEI un messaggio di posta elettronica contenente una richiesta di agire ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.

7        Il 21 agosto 2021, non avendo la BEI preso posizione sulla sua richiesta di agire, la ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale, iscritto a ruolo con numero T‑514/21, in cui lamentava che la BEI non aveva risposto alla richiesta di riesame controversa.

8        Il 17 dicembre 2021, la BEI ha adottato la decisione impugnata, recante rigetto della richiesta di riesame controversa in quanto irricevibile, segnatamente in quanto tardiva.

9        Con messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2021, la BEI ha inviato alla ricorrente talune lettere, in inglese e in italiano, informandola di aver compreso solo alla lettura dell’atto introduttivo del ricorso nella causa T‑514/21 che il messaggio di posta elettronica del 19 dicembre 2020 conteneva una richiesta di riesame interno, presentata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, della decisione del suo consiglio di amministrazione del 6 febbraio 2018 di concedere il prestito contestato, e non una denuncia per cattiva amministrazione, e di aver, di conseguenza, archiviato la denuncia che essa aveva registrato a seguito di detto messaggio di posta elettronica.

10      Più tardi, lo stesso giorno, la BEI ha inviato alla ricorrente la decisione impugnata, in inglese.

11      Il 12 gennaio 2022 essa le ha inviato la stessa decisione in lingua italiana.

 Fatti successivi alla proposizione del ricorso

12      Con ordinanza del 19 ottobre 2022, Associazione «Terra Mia Amici No TAP» /BEI (T‑514/21, non pubblicata, EU: T:2022:669), il Tribunale ha pronunciato il non luogo a statuire sul primo capo di domanda, volto a far dichiarare che la BEI si era illegittimamente astenuta dal dar seguito alla richiesta di riesame controversa, con la motivazione che la carenza della BEI era frattanto terminata con l’adozione della decisione impugnata. Per il resto, il ricorso è stato respinto e la BEI è stata condannata alle spese.

 Conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2022, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, con cui chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, ordinare alla BEI di adottare una nuova decisione di revoca del prestito contestato;

–        condannare la BEI alle spese.

14      Nella sua replica, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2022, la ricorrente chiede inoltre al Tribunale di statuire sulla causa in contumacia e di accogliere le sue conclusioni, ai sensi dell’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale, e, in subordine, di respingere in quanto irricevibili o, in ulteriore subordine, infondati i motivi di irricevibilità dedotti in relazione al ricorso dalla BEI nel controricorso.

15      La BEI, sostenuta dalla Commissione europea, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere in quanto infondata la domanda di decidere la causa in contumacia e di accogliere le conclusioni della ricorrente;

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda intesa a far decidere la causa in contumacia e a far accogliere le conclusioni della ricorrente per asserita irricevibilità del controricorso

16      La ricorrente deduce che il controricorso della BEI è irricevibile in quanto depositato fuori termine, con la conseguenza che è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura per l’avvio del procedimento in contumacia, relativa al mancato rispetto del termine di cui all’articolo 81 del medesimo regolamento. Di conseguenza, chiede al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.

17      La BEI, sostenuta dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente e chiede che il ricorso di quest’ultima al Tribunale per ottenere l’accoglimento delle sue conclusioni sia respinto in quanto infondato.

18      A questo proposito, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 81 del regolamento di procedura, il controricorso deve essere depositato entro due mesi dalla notifica del ricorso. Ai sensi dell’articolo 60 del regolamento di procedura, tale termine deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

19      Inoltre, con decisione dell’11 luglio 2018 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e-Curia (GU 2018, L 240, pag. 72), il Tribunale ha istituito una modalità di deposito e di notifica degli atti di procedura per via elettronica. Ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, prima frase, di tale decisione, l’atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario chiede di accedere a tale atto.

20      Per quanto riguarda la notifica, dallo stesso articolo, in combinato disposto con i paragrafi da 21 a 25 delle condizioni di utilizzo dell’applicazione e-Curia, si evince che gli utenti con un profilo di accesso a e-Curia sono avvertiti tramite messaggio di posta elettronica quando un atto di procedura in attesa di notifica nelle cause che li riguardano è disponibile in e-Curia. Si ritiene che tali atti siano stati notificati alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell’invio di detto messaggio di posta elettronica.

21      Nel caso di specie, come risulta dal fascicolo elettronico, un messaggio di posta elettronica relativo al deposito del ricorso introduttivo del procedimento è stato inviato alla BEI tramite l’applicazione e-Curia il 18 febbraio 2022 e la BEI ne ha chiesto l’accesso il 25 febbraio 2022. Il termine per presentare il controricorso è quindi scaduto il 5 maggio 2022.

22      Ne consegue che, essendo stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2022, il controricorso è stato presentato dalla BEI entro il termine prescritto, cosicché la condizione prevista dall’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura non è soddisfatta.

23      Di conseguenza, la domanda della ricorrente che il Tribunale giudichi la causa in contumacia e accolga le sue conclusioni deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla domanda intesa a far annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, a che sia ordinato alla BEI di adottare una nuova decisione di revoca del prestito contestato.

24      La ricorrente chiede al Tribunale di annullare la decisione impugnata, recante rigetto della richiesta di riesame controversa in quanto irricevibile, basandosi, in sostanza, su tre motivi. Con il suo primo motivo, essa contesta la fondatezza del profilo di irricevibilità di tale richiesta, enunciato nella decisione impugnata, secondo il quale l’esame della richiesta sarebbe stato incompatibile con l’indipendenza funzionale di cui gode la BEI nell’ambito delle sue operazioni finanziarie, come sancito dall’articolo 15, paragrafo 3, dall’articolo 271, lettera c), e dagli articoli 308 e 309 TFUE. Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la fondatezza dei profili di irricevibilità della richiesta di riesame controversa esposti nella decisione impugnata, fondati sul fatto che l’atto di cui era chiesto il riesame, ossia la decisione del consiglio di amministrazione della BEI, del 6 febbraio 2018, di concedere il prestito contestato, non sarebbe stato un «atto amministrativo» suscettibile di riesame, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, come interpretato dalla giurisprudenza, in quanto tale decisione, da un lato, non sarebbe stata adottata nel settore del diritto ambientale e, dall’altro, non avrebbe prodotto alcun effetto giuridicamente vincolante ed esterno. Con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente contesta la fondatezza del profilo di irricevibilità della richiesta di riesame controversa esposto nella decisione impugnata, fondato sulla tardività di quest’ultima, per inosservanza del termine fissato all’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 per la presentazione di una richiesta di riesame interno. Inoltre, la ricorrente contesta la ricevibilità delle eccezioni di irricevibilità del ricorso sollevate della BEI nel controricorso, in quanto non sarebbero state presentate con un atto separato ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Del pari, essa ne contesta la fondatezza.

25      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità con atto separato, la BEI sostiene nel controricorso che la domanda di annullamento della decisione impugnata presentata dalla ricorrente è irricevibile a causa della tardività della richiesta di riesame controversa, per i motivi esposti nella decisione impugnata. In ogni caso, essa afferma, in sostanza, che i tre motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata e, di conseguenza, la stessa domanda debbano essere respinti in quanto infondati.

26      In limine, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è competente a valutare, conformemente alle circostanze del caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il fatto di respingere nel merito il ricorso, senza statuire previamente sulla sua ricevibilità (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52).

27      Nel caso di specie, è opportuno, per ragioni di economia processuale, esaminare fin da subito i motivi dedotti dalla ricorrente, a partire dal terzo di essi, senza prima pronunciarsi sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione impugnata.

28      Ai fini dell’esame nel merito del terzo motivo, occorre ricordare che, nell’ambito di quest’ultimo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla BEI di commettere errori di diritto sostenendo, come essa fa alla quarta e ultima pagina della decisione impugnata, che il termine di sei settimane enunciato all’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, o di otto settimane, tenendo conto della versione di detto articolo risultante dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento n. 1367/2006 (GU 2021, L 356, pag. 1), decorreva dal 6 febbraio 2020, giorno in cui la decisione del consiglio di amministrazione della BEI di concedere il prestito contestato sarebbe stata pubblicata sul sito internet della BEI.

29      Secondo la ricorrente, solo l’informazione relativa all’esistenza di quest’ultima decisione era stata pubblicata su tale sito il 6 ottobre 2020. Una siffatta pubblicazione non le avrebbe consentito di prendere effettivamente conoscenza del contenuto esatto di tale decisione e del prestito contestato, cosicché essa non sarebbe stata tale da far decorrere nei suoi confronti il termine, previsto all’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, per la presentazione di una richiesta di riesame interno. Sarebbe fuorviante sostenere, come fa la BEI nelle sue memorie scritte, che informazioni dettagliate sulla decisione del suo consiglio di amministrazione di concedere il prestito contestato, adottata nella riunione del 6 febbraio 2018, sarebbero state pubblicate sul suo sito internet in pari data e poi riprodotte nel verbale di tale riunione, adottato nella successiva riunione del consiglio di amministrazione, il 15 marzo 2018, e pubblicato sullo stesso sito il 15 giugno 2018.

30      Inoltre la ricorrente sostiene che, nei limiti in cui, da un lato, la richiesta di riesame controversa riguardava la mancata revoca da parte della BEI del prestito contestato a causa della non conformità del progetto TAP, ivi compreso l’insieme dei lavori realizzati nell’ambito di detto progetto, con le normative in materia ambientale europea e italiana applicabili, e, dall’altro, la fondatezza di una siffatta domanda non poteva essere validamente esaminata prima che il progetto TAP fosse integralmente realizzato, il termine di cui all’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 non doveva decorrere prima dell’entrata in funzione di tale progetto, la quale, secondo la stampa, era intervenuta il 18 novembre 2020. Di conseguenza, la richiesta di riesame controversa non sarebbe stata presentata fuori termine. La presa in considerazione della data di fine lavori del progetto TAP non modificherebbe questa conclusione, dato che, alla data di presentazione del ricorso, vale a dire il 15 febbraio 2022, e come risulterebbe da alcuni elementi del fascicolo, tali lavori non sarebbero ancora stati completati. In ogni caso, come risulterebbe da altre informazioni contenute nel fascicolo, tali lavori erano ancora in corso al momento della presentazione della richiesta di riesame controversa, vale a dire il 19 novembre 2020.

31      La ricorrente sostiene inoltre che il rigetto della richiesta di riesame controversa e del presente ricorso in quanto irricevibili per tardività di tale richiesta, derivante dalla presa in considerazione dell’asserita data di pubblicazione della decisione del consiglio di amministrazione della BEI, del 6 febbraio 2018, di concedere il prestito contestato, anziché di quella dell’entrata in funzione o di fine lavori del progetto TAP, produrrebbe effetti assurdi in quanto lascerebbe sussistere nell’ordinamento giuridico un atto che sarebbe illegittimo, avendo consentito il finanziamento e, conseguentemente, la realizzazione di un progetto in violazione della normativa ambientale europea e italiana applicabile.

32      Infine, la ricorrente sostiene che il comportamento deliberatamente ostruzionistico adottato dalla Repubblica italiana e dalla TAP al fine di impedire e ritardare la possibilità per il pubblico di verificare la conformità del progetto TAP alla normativa ambientale applicabile preclude chiaramente la possibilità di opporle la natura asseritamente tardiva della richiesta di riesame controversa.

33      La BEI, sostenuta dalla Commissione, confuta le argomentazioni della ricorrente.

34      In via preliminare, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la richiesta di riesame controversa riguardava, nella specie, un atto adottato dalla BEI, vale a dire la decisione del suo consiglio di amministrazione del 6 febbraio 2018 di concedere il prestito contestato, e non un’omissione da parte della BEI di adottare un atto, che sarebbe consistito nella revoca a posteriori del prestito contestato alla luce delle condizioni di realizzazione del progetto TAP nel suo complesso. Infatti, stando a quanto risulta dall’ultima pagina di tale richiesta, la ricorrente considerava che, «nell’accordare il [prestito contestato al progetto] TAP, la BEI [aveva] violato le normali regole di due diligence, finanziando un’opera che [era] illegittima e non conforme al diritto italiano ed europeo». In particolare, alla pagina 30 della richiesta di riesame controversa, la ricorrente denunciava il fatto che il prestito contestato sarebbe stato concesso dalla BEI sul fondamento di una valutazione erronea, ripresa alla pagina 2 della scheda relativa ai dati ambientali e sociali del 6 novembre 2017 (v. supra, punto 2), secondo la quale le normative italiana e europea in materia di valutazione di impatto ambientale del progetto TAP sarebbero state rispettate. In sostanza, quindi, con tale richiesta la ricorrente mirava a far modificare al consiglio di amministrazione della BEI la decisione iniziale, negando la concessione del prestito contestato, dopo aver constatato che essa si basava sull’erronea valutazione secondo la quale il progetto TAP finanziato da tale prestito sarebbe stato conforme alle normative ambientali europea e italiana applicabili.

35      Del resto, l’interpretazione della richiesta di riesame controversa data dalla ricorrente nel contesto del presente ricorso, secondo la quale detta richiesta, da una parte, verteva sulla mancata adozione, da parte del consiglio di amministrazione della BEI, di una nuova decisione, recante revoca a posteriori di quella del 6 febbraio 2018, che aveva concesso il prestito contestato, alla luce del modo in cui il progetto TAP globalmente inteso era stato realizzato e, dall’altra, non poteva essere validamente esaminata prima dell’entrata in funzione del progetto o della fine lavori (v. supra, punto 30), non è coerente con la sua posizione, ricordata al punto 13 della replica, secondo la quale «la delibera del CdA di BEI già ab origine non era rispettosa dell’EIB statement [dei principi e delle norme in materia sociale e ambientale della BEI] [del 2009] (per mancata rispondenza del progetto alla normativa comunitaria e italiana in materia di valutazione di impatto ambientale)».

36      Alla luce delle valutazioni che precedono, si deve concludere che la BEI ha giustamente ritenuto, nella decisione impugnata, che la richiesta di riesame controversa avesse ad oggetto un atto adottato in precedenza, vale a dire la decisione del suo consiglio di amministrazione del 6 febbraio 2018 di concedere il prestito contestato, e non la mancata adozione di un atto che sarebbe consistito nella revoca a posteriori di tale decisione.

37      Resta da esaminare se la richiesta di riesame controversa così interpretata sia stata presentata entro il termine previsto dalle norme di procedura applicabili, tenendo presente che, nella decisione impugnata, la BEI ha tenuto conto, a tal riguardo, sia della versione dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, precedente a quella risultante dal regolamento 2021/1767, sia di quella risultante da quest’ultimo.

38      A questo proposito, va notato che, al momento della presentazione della richiesta di riesame controversa, ossia il 19 novembre 2020, il regolamento 2021/1767 non era ancora applicabile. Infatti, conformemente al suo articolo 2, detto regolamento è entrato in vigore ed è divenuto applicabile solo il 20º giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 28 ottobre 2021.  Pertanto, nel caso di specie, occorre fare riferimento alla versione dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 precedente a quella risultante dal regolamento 2021/1767, ai sensi della quale qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 del regolamento n. 1367/2006 può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale, e ciò entro un termine massimo di sei settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo.

39      Come osservato al precedente punto 36, la richiesta di riesame controversa verteva sulla decisione del consiglio di amministrazione della BEI, del 6 febbraio 2018, di concedere il prestito contestato.

40      A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente ai termini dell’articolo 19, paragrafo 3, dello statuto della BEI stabilito dal protocollo n. 5 allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, il suo consiglio di amministrazione delibera, secondo le modalità di deliberazione previste da detto statuto e dal regolamento interno della BEI allora in vigore, sulle operazioni di finanziamento che gli sono sottoposte dal comitato direttivo, il quale, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso statuto, ha un ruolo di preparazione e di esecuzione riguardante la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie.

41      Peraltro, nell’ambito della politica di trasparenza del gruppo BEI, quale in vigore all’epoca dei fatti, la BEI si impegnava, per sostenere e promuovere il rispetto del principio di trasparenza, a pubblicare informazioni relative ai progetti, ove il principale strumento di diffusione di dette informazioni era il suo sito internet «www.bei.org». In particolare, la BEI era tenuta a pubblicare le sintesi di tutti i progetti di investimento almeno tre settimane prima del loro esame ai fini dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione. Tali sintesi dovevano generalmente includere il titolo del progetto, il nome del promotore, l’ubicazione del progetto, il settore di appartenenza, una descrizione del suo contenuto, gli obiettivi perseguiti, gli aspetti ambientali e – se del caso – sociali, informazioni sull’aggiudicazione degli appalti, il finanziamento BEI proposto e il costo totale del progetto. Inoltre, le suddette sintesi dovevano specificare lo stato dell’operazione rispetto al ciclo del progetto («in fase di valutazione», «approvato» o «firmato»). Infine, esse dovevano includere, se del caso, un link alle informazioni ambientali (valutazioni di impatto ambientale e sociale e sintesi non tecniche), che dovevano essere rese disponibili il prima possibile nel ciclo del progetto.

42      Dal punto 16 del verbale della riunione del consiglio di amministrazione della BEI del 6 febbraio 2018 risulta che la decisione di quest’ultimo di concedere il prestito contestato è stata adottata mediante delibera dei suoi membri, sulla base di tutti i documenti preparatori e dei pareri relativi al progetto TAP e al prestito contestato che erano stati loro precedentemente comunicati.

43      Il giorno stesso di tale riunione, la BEI ha pubblicato, sul suo sito internet, l’informazione secondo cui, «dopo discussioni dettagliate, il [suo] consiglio di amministrazione ha approvato un finanziamento di EUR 1,5 miliardi per il [progetto] TAP», rinviando al sito internet di detto progetto per informazioni più dettagliate. Lo stesso giorno, sullo stesso sito, la BEI ha fornito ulteriori informazioni su questa decisione. Essa indicava, segnatamente, che «[l] a sua presenza garantiva che il progetto [TAP] sarebbe stato conforme ai [principi e agli] standard in materia ambientale e sociale della BEI [del 2009] e che tutte le valutazioni necessarie per giustificare ciò [erano] state effettuate e [erano] state pubblicate sul sito della [BEI]». Infatti, «il finanziamento della BEI [restava] subordinato alla condizione che il [progetto] TAP fosse costruito e gestito nel rispetto dei [principi e] standard ambientali e sociali della BEI [del 2009]». Un link consentiva, segnatamente, di accedere alla scheda relativa ai dati ambientali e sociali del 6 novembre 2017 (v. supra, punto 2), che riepilogava le condizioni che dovevano essere rispettate, prima e dopo la firma del prestito contestato, affinché il progetto TAP fosse pienamente conforme ai principi e agli standard in materia sociale e ambientale della BEI del 2009 e, in quanto tale, ammissibile ad un finanziamento da parte della BEI.

44      Le informazioni così pubblicate il 6 febbraio 2018 sul sito internet della BEI erano sufficienti per consentire al pubblico di conoscere il contenuto essenziale della decisione del suo consiglio di amministrazione dello stesso giorno di concedere il prestito contestato e le condizioni ambientali alle quali tale prestito veniva concesso.

45      In considerazione della natura dell’atto in parola, vale a dire una delibera del consiglio di amministrazione della BEI su un’operazione di finanziamento adottata sul fondamento dell’insieme dei documenti preparatori e dei pareri relativi a tale operazione, del contesto nel quale, all’epoca dei fatti, tali decisioni sono state adottate, delle informazioni relative a dette decisioni, abitualmente comunicate al pubblico (v. supra, punti 40 e 41) e dell’obiettivo perseguito dalla procedura di riesame interno, che consiste nella creazione della possibilità di avviare procedure per contestare gli atti compiuti in violazione del diritto dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2018, TestBioTech/Commissione, T‑33/16, EU:T:2018:135, punto 48), la pubblicazione di tali informazioni doveva essere considerata, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, corrispondente al concetto di «pubblicazione dell’atto amministrativo», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, tale da far decorrere il termine per la proposizione di una richiesta di riesame interno dell’atto stesso.

46      Del resto, tale pubblicazione ha consentito alla ricorrente, nella richiesta di riesame controversa, di individuare l’atto da riesaminare, vale a dire la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 6 febbraio 2018 di concedere il prestito contestato, nonché le ragioni per le quali, a suo avviso, tale decisione doveva essere riesaminata, vale a dire il fatto che, sin dall’inizio, essa avrebbe violato il diritto ambientale, a causa della non conformità del progetto TAP, finanziato da tale prestito, alle normative ambientali europea e italiana applicabili.

47      Il termine massimo di sei settimane, fissato dall’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 per presentare una richiesta di riesame interno della decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 6 febbraio 2018 di concedere il prestito contestato, a partire dalla data in cui tale decisione era stata pubblicata, ha quindi iniziato a decorrere il 6 febbraio 2018, per scadere il 20 marzo successivo.

48      Ne consegue che la richiesta di riesame controversa, presentata dalla ricorrente il 19 dicembre 2020, vale a dire oltre due anni e mezzo dopo la scadenza di tale termine, era tardiva e, in quanto tale, irricevibile.

49      Le circostanze invocate dalla ricorrente, relative, da un lato, al comportamento deliberatamente ostruzionistico che sarebbe stato adottato dalla Repubblica italiana e dalla TAP al fine di impedire e ritardare la possibilità, per il pubblico, di controllare la conformità del progetto TAP alla normativa ambientale applicabile o, dall’altro, agli effetti assurdi che sarebbero connessi al mantenimento nell’ordinamento giuridico di un atto che sia illegittimo, per aver consentito il finanziamento e, pertanto, la realizzazione di un progetto contrario alle normative ambientali europea e italiana applicabili, non possono giustificare l’inosservanza, da parte di quest’ultima, del termine perentorio fissato dall’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, per presentare una richiesta di riesame interno di una decisione a decorrere dal momento in cui quest’ultima è stata pubblicata.

50      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che, nella decisione impugnata, giustamente la BEI ha respinto la richiesta di riesame controversa in quanto irricevibile per tardività, e che il terzo motivo del ricorso deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

51      Di conseguenza, e senza nemmeno dover esaminare la fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente ha contestato gli altri profili di irricevibilità della richiesta di riesame controversa esposti dalla BEI nella decisione impugnata, occorre respingere in quanto infondate la domanda della ricorrente di annullamento della decisione impugnata nonché la sua conseguente domanda rivolta al Tribunale affinché esso ordini alla BEI di adottare una nuova decisione di revoca del prestito contestato, cosicché il presente ricorso è integralmente respinto.

 Sulle spese

52      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della BEI.

53      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico. La Commissione, che è intervenuta nel presente ricorso a sostegno delle conclusioni della BEI, si farà pertanto carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Associazione «Terra Mia No TAP» è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

3)      La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2023.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.