Causa C‑120/04
Medion AG
contro
Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf)
«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Uso del marchio ad opera di un terzo — Segno composto che comprende la denominazione del terzo seguita dal marchio»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritto per il titolare di un marchio registrato di opporsi all’uso illecito del suo marchio — Segno utilizzato per prodotti identici o simili — Rischio di confusione — Criteri di valutazione — Giustapposizione della denominazione dell’impresa del terzo e del marchio registrato
[Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 5, n. 1,lett. b)]
L’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104 sui marchi dev’essere interpretato nel senso che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, quando il segno controverso è costituito dalla giustapposizione, da un lato, della denominazione dell’impresa del terzo e, dall’altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest’ultimo, pur senza determinare da solo l’impressione complessiva del segno composto, conserva nell’ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma.
(v. punto 37 e dispositivo)