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Ricorso proposto il 30 settembre 2008 - Grain Millers / UAMI - Grain Millers (GRAIN MILLERS)

(Causa T-430/08)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grain Millers, Inc. (Eden Prairie, Stati Uniti) (rappresentante: avv. L.-E. Ström)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grain Millers GmbH & Co. KG (Brema, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2008 (procedimento R 478/2007-2); e

Condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo "GRAIN MILLERS" per prodotti delle classi 29, 30 e 31 (domanda n. 365 0256).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la "denominazione commerciale" tedesca "GRAIN MILLERS" e la relativa versione figurativa.

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione parzialmente respinta.

Decisione della commissione di ricorso: Parziale rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe sovrastimato il valore delle prove presentate dalla controparte nel procedimento dinanzi alla stessa riconoscendo quindi l'esistenza di diritti precedenti sul più recente marchio registrato.

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