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Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2011 - CDC Hydrogene Peroxide / Commissione

(Causa T-437/08) 

("Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Indice del fascicolo amministrativo di un procedimento in materia d'intese - Diniego d'accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv. R. Wirtz, successivamente avv.ti Wirtz e S. Echement e, da ultimo, avv.ti T. Funke, A. Kirschstein e D. Stein)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira, A. Antoniadis e O. Weber, successivamente A. Bouquet, Costa de Oliveira e Antoniadis, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Petkovska e S. Johannesson, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: inzialmente avv. C. Steinle e, successivamente, avv.ti C. Steinle e M. Holm Hadulla)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2008, SG.E3/MM/psi D (2008) 6658, che nega l'accesso completo all'indice del fascicolo del procedimento COMP/F/38.620 - Perossido d'idrogeno e perborato

Dispositivo

La decisione della Commissione 8 agosto 2008, SG.E3/MM/psi D (2008) 6658, che nega l'accesso completo all'indice del fascicolo del procedimento COMP/F/38.620 - Perossido d'idrogeno e perborato, è annullata.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide).

Il Regno di Svezia e la Evonik Degussa GmbH sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 313 del 6.12.2008.