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Ricorso presentato il 3 ottobre 2008 - Studio Vacanze/Commissione

(Causa T-436/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Studio Vacanze (Budoni, Italia) (rappresentante: M. Cannata, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

In via principale:

-    Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee del 2 luglio 2008.

-    Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

In via subordinata:

Annullare l'articolo 2(2) della decisione impugnata nella parte in cui impone il recupero degli aiuti giudicati incompatibili, maggiorati degli interessi, a decorrere dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizioni dei beneficiari a fino a quella del loro effettivo recupero.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nelle cause T-394/08 Regione Sardegna/Commissione e T-408/08 S.F. Turistico Inmobiliare/Consiglio e Commissione.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere:

-    La violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE,2 nella misura in cui questa disposizione consente l'avvio del procedimento di indagine solo sul presupposto che ricorra un caso di "aiuti attuati in modo abusivo" e non per la "creazione di aiuti illegali". Ne consegue, secondo la ricorrente, l'invalidità dell'intero procedimento di indagine formale.

-    L'insufficienza della motivazione riguardante la modificazione dell'oggetto della procedura avviata per l'applicazione abusiva del regime di aiuti n. 278/99, e della "estensione" che ha portato all'adozione della decisione impugnata.

-        La violazione dell'articolo 88, paragrafo 2, CE, per quanto concerne     l'affermazione contenuta al punto 74 della decisione, riguardante l'attuazione     illegale dell'aiuto in questione, e fuori portata del suo ambito di applicazione.

-    La violazione del principio di trasparenza.

-        L'insufficienza della motivazione in relazione al principio di ragionevole     durata della fase del procedimento di indagine formale.

-        La pronuncia circa il recupero dell'aiuto già erogato imponeva alla     Commissione di motivare tale punto essendo ciò di particolare rilevanza anche     sotto il profilo del principio della tutela del legittimo affidamento del terzo     nonché dell'illegittimo protrarsi del procedimento.

-        La violazione del principio "de minimis" sancito dal regolamento (CE) n. 69/    2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli     articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de     minimis").

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1 - GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

2 - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.