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Ricorso proposto il 1º ottobre 2008 - TONO/Commissione

(Causa T-434/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TONO (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti S. Teigum e A. Ringnes)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee voglia:

annullare l'art. 3 della decisione della Commissione nel caso COMP/C2/38.698 - CISAC;

in subordine, annullare l'art. 3 della decisione della Commissione nel caso COMP/C2/38.698 - CISAC in relazione alla ritrasmissione via cavo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE, caso COMP/C2/38.698 - CISAC, e, in particolare, del suo art. 3 il quale stabilisce che i membri della CISAC 1 operanti nel SEE hanno messo in atto una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE "coordinando i limiti territoriali dei mandati di rappresentanza reciproca, che si sono vicendevolmente conferiti, così da limitare una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione collettiva". In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 3 della decisione impugnata in relazione alla ritrasmissione via cavo.

La ricorrente afferma che la decisione controversa è viziata da errori sia di fatto che di diritto nonché dalla violazione delle garanzie procedurali della ricorrente relative al suo diritto ad essere sentita.

Riguardo ai presunti errori di fatto, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha considerato il sistema di licenze collettive dei diritti d'autore per opere musicali e così facendo ha quindi ignorato il concreto contesto norvegese.

Riguardo ai presunti errori di diritto la ricorrente afferma quanto segue.

In primo luogo la ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore di forma che dovrebbe portare all'annullamento della decisione. Precisamente la ricorrente sostiene che il suo diritto ad essere sentita è stato violato in quanto, in un punto centrale della descrizione dell'infrazione, la decisione finale è differente dalla contestazione degli addebiti.

In secondo luogo la ricorrente contesta il fatto che l'inclusione di una limitazione territoriale negli accordi reciproci, di cui essa è parte, sia il risultato di una pratica concertata tra i membri della CISAC operanti nel SEE.

In terzo luogo la ricorrente sostiene che la Commissione erroneamente avrebbe concluso che la parallela delimitazione territoriale, in relazione alla ritrasmissione via cavo, costituisca una restrizione della concorrenza in violazione dell'art. 81, n. 1, CE. Secondo la concorrente l'asserita pratica concertata relativa alla delimitazione territoriale concerne una forma di concorrenza che di per sé non viene tutelata dall'art. 81, n. 1, CE. In aggiunta la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso un errore di fatto muovendo dal presupposto che esista un monopolio nazionale norvegese delle licenze multirepertorio dei diritti per l'esecuzione pubblica che comprende la ritrasmissione nelle reti via cavo. Per di più, secondo la ricorrente, anche se si ritenesse che la presunta pratica concertata costituisca una restrizione della concorrenza, questa non violerebbe l'art. 81, n. 1, CE in quanto è necessaria e proporzionata in relazione ad un fine legittimo in considerazione delle particolari esigenze della gestione delle licenze, dei diritti di esecuzione, della verifica, del controllo e dell'attuazione relativi alla ritrasmissione via cavo.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che i limiti territoriali previsti dai suoi accordi reciproci sono esentati ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE. La tesi della ricorrente a tal proposito è che i summenzionati limiti sono indispensabili per preservare l'efficiente principio della società unica di gestione delle licenze e il sistema norvegese di licenze estese, assicurando così un livello minimo di amministrazione, salvaguardando allo stesso tempo i titolari dei diritti.

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1 - International Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori).