Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l’11 gennaio 2024 – CeramTec GmbH / Coorstek Bioceramics LLC
(Causa C-17/24, CeramTec)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: CeramTec GmbH
Resistente: Coorstek Bioceramics LLC
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario 1 , debba essere interpretato nel senso che i motivi di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sono autonomi ed esclusivi rispetto alla malafede di cui al paragrafo 1, lettera b).
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la malafede del depositante possa essere valutata alla luce del solo impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, senza che sia accertato se il segno depositato per la registrazione come marchio sia costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
3) Se l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che esso esclude la malafede del depositante che ha presentato una domanda di registrazione di marchio con l’intenzione di tutelare una soluzione tecnica, qualora, successivamente a tale domanda, sia emerso che non esisteva alcun nesso tra la soluzione tecnica in questione e i segni che costituiscono il marchio depositato.
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1 GU 2009 L 78, pag. 1.