Language of document : ECLI:EU:T:2011:296

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

21 giugno 2011 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rifusione delle spese – Nota con la quale la Commissione informa il ricorrente del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità – Assenza di atto che arreca pregiudizio – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nel procedimento T‑12/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 29 ottobre 2009, causa F‑94/08, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-I-421 e II-A-1-2281),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, N. J. Forwood e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        Con la presente impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 29 ottobre 2009, causa F‑94/08, Marcuccio/Commissione (cit.; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della nota 28 marzo 2008, con la quale la Commissione delle Comunità europee l’aveva informato del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità al fine di ottenere il pagamento delle spese sostenute in un precedente giudizio e, dall’altro, la condanna della Commissione a risarcirlo del danno a suo dire causatogli con la decisione contenuta in tale nota.

 Fatti all’origine della controversia e ordinanza impugnata

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti, ai punti 2‑12 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«2      Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, veniva assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola, dal 16 giugno 2000, come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.

3      La Commissione metteva a disposizione del ricorrente un immobile a uso abitativo, sito a Luanda, ove l’interessato sistemava i propri effetti personali.

4      In esito alla riassegnazione del ricorrente, a far data dal 1º aprile 2002, alla sede della DG “Sviluppo” a Bruxelles, la Commissione, con nota del 15 ottobre 2002, informava quest’ultimo di aver risolto il contratto di locazione dell’alloggio di servizio a Luanda e di aver deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura (in prosieguo: la “nota del 15 ottobre 2002”).

5      Con atto introduttivo pervenuto per telefax presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 16 giugno 2003 (ove l’originale è stato depositato il 25 giugno successivo), il ricorrente proponeva ricorso, registrato con numero di ruolo T‑241/03 e volto, segnatamente, all’annullamento della nota del 15 ottobre 2002. Con ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517), il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso e condannava il ricorrente, che nel frattempo era stato collocato a riposo per invalidità con decisione 30 maggio 2005, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

6      Con nota di addebito datata 8 marzo 2007, la Commissione chiedeva al ricorrente il versamento della somma di EUR 4 875, corrispondente agli onorari dell’avvocato che l’aveva assistita nel procedimento T‑241/03 (in prosieguo: la “nota di addebito”).

7      Non avendo il ricorrente né corrisposto la somma richiesta nella nota di addebito né dato seguito ai solleciti inviati dalla Commissione, quest’ultima inviava all’interessato una nota datata 28 marzo 2008 (in prosieguo: la “nota del 28 marzo 2008”), che conteneva il seguente passo:

“Secondo i dati della contabilità di cui dispongo al 27 marzo 2008, non è stato ancora effettuato il pagamento concernente la nota di addebito (…) L’importo dovuto è di [EUR] 5 432,16 ([EUR] 4 875 + 557,16 per interessi di ritardo, tenendo anche conto dello scaglionamento del rimborso).

Il credito è relativo alle spese della Commissione messe a suo carico dal Tribunale di primo grado (…) nella sua ordinanza del 17 maggio 2006, nella causa (...) T‑241/03, ed in particolare degli onorari dell’avvocato della Commissione (…) la cui nota di onorari è unita in allegato.

Il recupero di questo credito sarà fatto sulla [indennità] di invalidità versata dalla Commissione, essendo questa ritenuta effettuata sulla base dell’art. 46 dell’allegato VII allo Statuto [dei funzionari delle Comunità europee].

Il recupero sarà effettuato sulla [indennità di invalidità] a partire dal mese di maggio p.v., conformemente alla tabella in allegato, in modo da permetterle, se lo ritiene adeguato, di introdurre una procedura di contestazione dei costi secondo la procedura di cui all’articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale [di primo grado]”.

8      Alla nota del 28 marzo 2008 era allegata la copia delle note degli onorari inviate alla Commissione dall’avvocato che l’aveva assistita nel contesto del procedimento T‑241/03.

9      Con nota del 19 aprile 2008, il ricorrente proponeva reclamo avverso la nota del 28 marzo 2008 (in prosieguo: il “reclamo”). Il ricorrente contestava in tal sede di essere debitore della somma di EUR 4 875 e precisava che, non essendo il credito della Commissione né liquido né certo nel quantum, l’Istituzione non poteva legittimamente operare, mediante compensazione, una trattenuta sulla sua indennità di invalidità.

10      Con decisione dell’11 agosto 2008, la Commissione respingeva il reclamo. In tale decisione si legge quanto segue:

“Dopo aver esaminato attentamente il Suo reclamo, tengo a precisare che la [nota del 28 marzo 2008] non può essere qualificata come una decisione che Le rechi pregiudizio e pertanto non può fare oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee]. Infatti, la citata [nota] (…) non era che un sollecito al pagamento della ‘Nota d’addebito’ (…) Nella [nota del 28 marzo 2008] Le si annunciava che un eventuale recupero della somma in questione sarebbe stato eseguito sulla Sua allocazione d’invalidità, ma le veniva altresì indicato che poteva introdurre una procedura di contestazione dei costi di giustizia ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (…)

(...)

[T]enuto conto del Suo reclamo, e per analogia a quello che Le è stato indicato nella [nota del 28 marzo 2008], la Commissione è disposta ad attendere ancora tre mesi dalla data della notifica della presente al fine di permetterLe, qualora lo ritenga opportuno, di adire il Tribunale di primo grado per contestare, ai sensi dell’articolo 92 del [suo] regolamento di procedura, l’ammontare delle spese di giustizia poste a Suo carico (...)

Scaduto questo termine di tre mesi, senza che alcuna contestazione sia stata avanzata con riguardo all’ammontare delle spese messe a suo carico, la Commissione considererà tale somma come definitivamente esigibile e prenderà la decisione necessaria per procedere al suo recupero”.

11      La Commissione non operava alcuna trattenuta sull’indennità di invalidità del ricorrente, nonostante il fatto che quest’ultimo non avesse né corrisposto la somma reclamata né presentato domanda di liquidazione delle spese relative alla causa T‑241/03.

12      Con sentenza 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-339 e II-A-11851), oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑20/09 P), il Tribunale ha annullato la decisione 30 maggio 2005 con cui il ricorrente è stato collocato a riposo per invalidità».

3        Come emerge dai punti 1 e 13 dell’ordinanza impugnata, con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 19 novembre 2008, il ricorrente ha chiesto a detto Tribunale di voler:

«–      annullare la nota del 28 marzo 2008;

–      annullare, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo;

–      annullare, se del caso, la decisione dell’11 agosto 2008;

–      condannare la Commissione a risarcirlo del preteso danno morale ed esistenziale causatogli con gli atti di cui chiede l’annullamento, a concorrenza dell’importo di EUR 10 000 o della somma superiore o inferiore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

–      condannare la Commissione alla rifusione di tutte le spese e onorari di procedura inerenti al presente ricorso».

4        La Commissione ha concluso che il Tribunale della funzione pubblica volesse:

«–      respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–      condannare il ricorrente alle spese ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura».

5        Con l’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile per i seguenti motivi:

«Sulle domande di annullamento

17      In limine, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento della decisione di rigetto di un reclamo comporta che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑729, punto 15). Pertanto, le domande di annullamento della decisione di rigetto del reclamo si confondono con quelle intese all’annullamento della nota del 28 marzo 2008.

18      Occorre esaminare se la nota del 28 marzo 2008 costituisca un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo “Statuto”).

19      A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, l’atto che arreca pregiudizio è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del ricorrente modificando, in maniera grave, la situazione giuridica di questo (v. sentenza del Tribunale 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punto 33 e giurisprudenza richiamata), ove tale atto deve emanare dall’autorità competente e contenere una presa di posizione definitiva dell’amministrazione (v. sentenze del Tribunale di primo grado 30 giugno 1993, causa T‑46/90, Devillez e a./Parlamento, Racc. pag. II‑699, punti 13 e 14, nonché 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punto 83; sentenza del Tribunale 10 marzo 2009, causa F‑106/07, Giaprakis/Comitato delle regioni, Racc. FP pagg. I-A-1-53 e II-A-1-231, punto 43).

20      Orbene, è giocoforza rilevare che la nota del 28 marzo 2008 non corrisponde a tale definizione.

21      Infatti, nella nota del 28 marzo 2008, la Commissione, dopo aver ricordato al ricorrente che “non [era] stato ancora effettuato il pagamento concernente la nota di addebito”, lo informava che “[i]l recupero di questo credito sar[ebbe stato] fatto sulla [indennità] di invalidità”, e questo “a partire dal mese di maggio p.v., conformemente alla tabella in allegato, in modo da permetter[gli], se lo rit[eneva] adeguato, di introdurre una procedura di contestazione dei costi secondo la procedura di cui all’articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale [di primo grado]”. La nota del 28 marzo 2008, pertanto, non esprimeva la posizione definitiva della Commissione, ma si limitava ad esporre l’intento dell’Istituzione di procedere, nell’ipotesi in cui il ricorrente non avesse presentato al Tribunale di primo grado una domanda di liquidazione delle spese, alla compensazione tra, da una parte, il credito relativo alle spese della causa T‑241/03 e, dall’altra, il credito dell’indennità di invalidità vantato dal ricorrente nei suoi confronti.

22      Del resto, il fatto che la nota del 28 marzo 2008 non costituisca un atto che arreca pregiudizio al ricorrente trova conferma nel tenore della decisione di rigetto del reclamo, in cui la Commissione ha precisato di essere disposta a concedere all’interessato un nuovo termine prima di procedere al recupero del credito relativo alle spese della causa T‑241/03, per consentirgli, qualora lo ritenga opportuno, di presentare domanda di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale di primo grado.

23      Infine, occorre sottolineare che la Commissione non ha effettuato alcuna trattenuta sull’indennità d’invalidità del ricorrente, nonostante il fatto che quest’ultimo non abbia né corrisposto la somma reclamata né presentato domanda di liquidazione delle spese.

24      Ciò premesso, non può ritenersi che la nota del 28 marzo 2008 abbia inciso direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in maniera grave la situazione giuridica.

25      Ne consegue che la domanda di annullamento di tale nota deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.

Sulle domande risarcitorie

26      Occorre ricordare che, quando il ricorso è inteso al risarcimento di un preteso danno causato da comportamenti privi di carattere decisionale, la procedura amministrativa deve iniziare, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda dell’interessato che inviti l’autorità che ha il potere di nomina a risarcire tale danno. È solo contro la decisione di rigetto di tale domanda che l’interessato può presentare all’amministrazione un reclamo, ai sensi del n. 2 di detto articolo (ordinanza del Tribunale 7 giugno 2004, causa T‑230/02, X/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 15).

27      Nel caso di specie, il ricorrente chiede, in sostanza, la condanna della Commissione a risarcire il danno morale ed esistenziale che gli sarebbe derivato dalla nota del 28 marzo 2008 nonché dalla decisione di rigetto del reclamo introdotto avverso la nota del 28 marzo 2008. Tuttavia, atteso che il danno dedotto risulta da atti che non arrecano pregiudizio al ricorrente, la procedura amministrativa avrebbe dovuto iniziare con l’introduzione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, intesa ad ottenere un risarcimento, e proseguire con un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda. Orbene, dagli atti di causa risulta che il ricorrente non ha seguito tale procedura. La domanda di cui trattasi, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.

28      Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile».

 Sull’impugnazione

1.     Procedimento e conclusioni delle parti

6        Il ricorrente ha proposto l’impugnazione in esame con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2010.

7        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare il ricorso in primo grado ricevibile in toto;

–        accogliere in toto le conclusioni formulate in primo grado;

–        condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

8        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio e di quello di primo grado.

2.     In diritto

9        Ai sensi dell’art. 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, Van Neyghem/Commissione, Racc. FP pagg. I-B-1-49 e II-B-1-355, punto 21, e 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I-B-1-53 e II-B-1-313, punto 10). Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

10      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi vertenti, rispettivamente, su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di atto che arreca pregiudizio, sull’illegittimità del rigetto della sua domanda risarcitoria, su uno snaturamento dei fatti, sulla violazione del principio «tempus regit actum» e su un difetto assoluto di motivazione.

 Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di atto che arreca pregiudizio

11      Il motivo consta di due parti.

 Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’illegittimità del rifiuto di qualificare la nota del 28 marzo 2008 come atto che arreca pregiudizio

–       Argomenti delle parti

12      Secondo il ricorrente, la nota della Commissione del 28 marzo 2008 costituisce un atto che gli arreca pregiudizio.

13      Si tratterebbe, infatti, di un atto con cui la Commissione ha incontestabilmente deciso di privarlo di una determinata somma di denaro.

14      Inoltre, la decisione contenuta in tale nota di trattenere sull’indennità di invalidità del ricorrente l’importo figurante nella nota di addebito emessa dalla Commissione l’8 marzo 2007 non sarebbe condizionata e la sua esecuzione non sarebbe subordinata al verificarsi di un qualsivoglia evento. In primo luogo, infatti, l’esecuzione o meno della trattenuta prospettata sarebbe ininfluente sul carattere decisionale della nota del 28 marzo 2008, e quindi inconferente per determinare se tale nota costituisca un atto che arreca pregiudizio. Una mancata esecuzione potrebbe al più significare che la Commissione, resasi conto dell’errore commesso, si sia spontaneamente astenuta dall’eseguire la decisione contenuta in tale nota. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe pertanto confuso l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio con l’esecuzione del medesimo. In secondo luogo, la nota del 28 marzo 2008 nulla diceva su quale sarebbe stata la sorte della decisione ivi contenuta se il ricorrente avesse presentato una domanda di liquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 del regolamento di procedura, né che detta decisione sarebbe decaduta se una tale domanda fosse stata introdotta. Il ricorrente aggiunge che tale nota non menzionava l’intenzione della Commissione di trattenere parte del denaro erogato al ricorrente nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, egli non avesse presentato al Tribunale una domanda di liquidazione delle spese.

15      Infine il ricorrente rammenta, in primo luogo, che una decisione arrecante pregiudizio al suo destinatario, dalla sua adozione e fino alla sua eventuale revoca, può essere eseguita ad nutum e può essere impugnata, se del caso, solo entro il termine di legge, perentorio e di ordine pubblico, che decorre dalla sua adozione. In secondo luogo, egli aggiunge che non si potrebbe escludere la ricevibilità del ricorso per annullamento presentato dal destinatario di un atto che gli arreca pregiudizio, nonostante la revoca dell’atto medesimo. Invero, l’annullamento di tale atto, da un lato, potrebbe fungere da deterrente per l’autore dello stesso dall’adottare atti sostanzialmente identici all’atto annullato e, dall’altro, sarebbe l’unica misura avente l’effetto di eliminare tutti i danni intervenuti tra l’adozione e l’annullamento dell’atto.

16      Secondo il ricorrente, dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che nell’ottica di una «giustizia sostanziale», principio questo «immanente all’ordinamento giuridico» dell’Unione europea, egli ha interesse a che la decisione contenuta nella nota datata 28 marzo 2008 sia espunta dall’ordinamento giuridico e a vedere accolta la sua impugnazione.

17      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

18      Occorre ricordare che la sussistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») costituisce un presupposto per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei funzionari avverso l’istituzione cui appartengono (sentenze del Tribunale 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑799, punto 39, e 3 giugno 1997, causa T‑196/95, H/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑133 e II‑403, punto 44).

19      Secondo costante giurisprudenza, sono così definibili solamente quegli atti emanati dall’autorità competente e che contengono una presa di posizione definitiva dell’amministrazione (v. sentenze del Tribunale 30 giugno 1993, causa T‑46/90, Devillez e a./Parlamento, Racc. pag. II‑699, punti 13 e 14, nonché 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punto 83), destinata a produrre effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenze del Tribunale 22 giugno 1990, cause riunite T‑32/89 e T‑39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑281, punto 21; 9 ottobre 1995, causa T‑562/93, Obst/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑247 e II‑737, punto 23, e 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑337 e II‑1657, punto 28).

20      Nel caso di specie è pacifico che, nella nota del 28 marzo 2008, la Commissione, dopo aver ricordato al ricorrente che il pagamento concernente la nota di addebito dell’8 marzo 2007 non era stato ancora effettuato, lo ha informato che il recupero del credito ivi indicato sarebbe stato effettuato sulla sua indennità di invalidità, a partire dal mese di maggio 2008, conformemente alla tabella allegata alla nota stessa, in modo da permettergli, se lo riteneva opportuno, di introdurre una domanda di liquidazione delle spese secondo la procedura di cui all’art. 92 del regolamento di procedura.

21      Dalle suesposte considerazioni emerge che la nota della Commissione del 28 marzo 2008 non conteneva una presa di posizione definitiva della Commissione destinata a produrre effetti giuridici vincolanti, tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica. Infatti, da un lato, il ricorrente è stato condannato alle spese in questione con l’ordinanza del Tribunale 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pag. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517), e non con la nota del 28 marzo 2008. Dall’altro, la nota del 28 marzo 2008 non comportava una trattenuta sull’indennità di invalidità del ricorrente, ma si limitava ad informarlo che l’esecuzione della compensazione prospettata dalla Commissione era subordinata al fatto che egli non adisse il Tribunale con una domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 92 del regolamento di procedura.

22      Tanto premesso, occorre considerare che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente dichiarato, al punto 21 dell’ordinanza impugnata, che la nota del 28 marzo 2008 non costituiva un atto che arreca pregiudizio, poiché non comportava una presa di posizione definitiva della Commissione, ma manifestava meramente l’intento di quest’ultima di procedere, nell’ipotesi in cui il ricorrente non avesse presentato al Tribunale di primo grado una domanda di liquidazione delle spese, alla compensazione tra, da un lato, il debito relativo alle spese della causa T‑241/03 e, dall’altro, il credito dell’indennità di invalidità vantato dal ricorrente nei suoi confronti.

23      Gli argomenti del ricorrente diretti a contestare l’ordinanza impugnata nella parte in cui essa ha stabilito che la nota del 28 marzo 2008 non rappresentava un atto che arreca pregiudizio debbono pertanto essere respinti.

24      Gli ulteriori argomenti del ricorrente, relativi al suo interesse ad agire, che non è contestato dalla Commissione, devono parimenti essere respinti, in quanto basati sull’errata premessa che la nota del 28 marzo 2008 costituisse per esso un atto lesivo.

25      Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente dichiarato che le conclusioni dirette all’annullamento della nota della Commissione del 28 marzo 2008 erano manifestamente irricevibili.

26      La prima parte del primo motivo dev’essere, di conseguenza, respinta in quanto manifestamente infondata.

 Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’illogica deduzione di non qualificare la nota del 28 marzo 2008 come atto che arreca pregiudizio, a partire dalla nota dell’11 agosto 2008

–       Argomenti delle parti

27      Il ricorrente ritiene illogica l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica secondo cui il fatto che la nota del 28 marzo 2008 non costituisca un atto che arreca pregiudizio emergerebbe dall’esame della decisione della Commissione 11 agosto 2008, con cui si respinge il reclamo presentato dal ricorrente avverso detta nota. In effetti, tale decisione di rigetto potrebbe tutt’al più essere interpretata come revoca della nota del 28 marzo 2008, sicché la decisione contenuta in tale nota non si sarebbe più dovuta considerare come adottata il 28 marzo 2008, bensì alla data della decisione di rigetto del reclamo, cioè l’11 agosto 2008. Il ricorrente aggiunge che la qualificazione di un atto emanato da un’istituzione dell’Unione quale decisione può essere effettuata solo sulla base del contenuto oggettivo di tale atto e non sulla base delle asserzioni del suo estensore.

28      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

29      Dall’art. 11 dell’allegato I allo Statuto della Corte e dall’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale emerge che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., per analogia, sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 34; 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 68, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 426; sentenza del Tribunale 19 marzo 2010, causa T‑338/07 P, Bianchi/ETF, non pubblicata nella Raccolta, punto 59).

30      Orbene, la presente censura non soddisfa tali requisiti. La stessa, infatti, non contiene alcuna argomentazione giuridica intesa a dimostrare sotto quale profilo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. La seconda parte del primo motivo dev’essere pertanto dichiarata manifestamente irricevibile.

31      Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto nella sua interezza.

 Sul secondo motivo, relativo all’illegittimo rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente

 Argomenti delle parti

32      Il ricorrente deduce che l’illegittimità dell’affermazione del Tribunale della funzione pubblica secondo cui la nota della Commissione del 28 marzo 2008 non costituiva un atto arrecante pregiudizio comporta ineluttabilmente l’illegittimità del rigetto della sua domanda risarcitoria.

33      Secondo il ricorrente, in quanto connessa ad un atto arrecante pregiudizio, tale domanda risarcitoria era perfettamente ricevibile, anche se egli non aveva investito la Commissione, ai sensi dell’art. 90 dello Statuto, di una domanda in tal senso, e successivamente, se del caso, di un reclamo avverso la decisione di rigetto di quest’ultima.

 Giudizio del Tribunale

34      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per rispettare la procedura precontenziosa prevista dallo Statuto, il funzionario che intenda ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa del comportamento illecito dell’istituzione nei suoi confronti è tenuto a introdurre una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Il rigetto eventuale di tale domanda costituisce una decisione lesiva del funzionario interessato contro la quale questi può proporre reclamo, e solo a seguito dell’adozione di una decisione di rigetto, esplicito o implicito, di tale reclamo potrà proporsi un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice dell’Unione (sentenze del Tribunale 1º dicembre 1994, causa T‑54/92, Schneider/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑887, punto 53; 16 marzo 2009, causa T‑156/08 P, R/Commissione, Racc. FP pagg. I-B-1-11 e II-B-1-51, punto 76, e ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010, causa T‑166/09 P, Marcuccio/Commissione, punto 45).

35      Secondo detta giurisprudenza, un ricorso per risarcimento danni, proposto senza rispettare la procedura precontenziosa in due fasi richiesta dallo Statuto e descritta supra, è irricevibile (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Schneider/Commissione, cit., punto 63; 5 dicembre 2006, causa T‑416/03, Angelidis/Parlamento, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑317 e II‑A-2-1607, punti 130 e 131, e ordinanza 8 luglio 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punto 46).

36      Ne discende che il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver accertato che il danno lamentato dal ricorrente risultava da un atto che non gli arrecava pregiudizio, ha correttamente dichiarato che la domanda risarcitoria del ricorrente era manifestamente irricevibile, in quanto egli avrebbe dovuto preliminarmente presentare una domanda, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, intesa ad ottenere un risarcimento e, in caso di rigetto di tale domanda, proporre reclamo avverso la decisione di rigetto.

37      Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo, relativo ad uno snaturamento dei fatti

 Argomenti delle parti

38      Il ricorrente sostiene che la nota del 28 marzo 2008 sia un atto che arreca pregiudizio e che «negare ciò integra chiaramente un travisamento ed uno snaturamento dei fatti».

39      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

40      Occorre ricordare che spetta al Tribunale accertare se il Tribunale della funzione pubblica abbia snaturato gli elementi di prova, fermo restando che un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., per analogia, sentenza della Corte 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I‑3173, punti 52‑54 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie occorre rilevare che il motivo vertente sullo snaturamento dei fatti da parte del Tribunale della funzione pubblica è sussumibile nel motivo relativo all’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’interpretare la nozione di atto che arreca pregiudizio, rifiutandosi di qualificare tale nota come atto che arreca pregiudizio.

42      Orbene, dal momento che, come risulta dal punto 22 supra, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente stabilito che la nota del 28 marzo 2008 non costituiva un atto che arreca pregiudizio, non ha commesso alcuno snaturamento.

43      Ne consegue che anche il terzo motivo deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, relativo a un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio «tempus regit actum»

 Argomenti delle parti

44      Il ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica è giunto ad «errate, false ed irragionevoli» interpretazione ed applicazione del principio «tempus regit actum».

45      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

46      Come rammentato al punto 29 supra, l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione.

47      Nel caso di specie, il ricorrente si limita a far valere la violazione del principio «tempus regit actum» da parte del Tribunale della funzione pubblica senza precisare quali motivi dell’ordinanza impugnata, a suo parere, non rispetterebbero tale principio e senza svolgere alcun argomento a sostegno di tale motivo.

48      Deve quindi concludersi che tale motivo si fonda su un’affermazione troppo generica ed imprecisa per poter formare oggetto di una valutazione giuridica e consentire al Tribunale di effettuare il proprio controllo. Esso deve essere pertanto dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sul quinto motivo, relativo al difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata

 Argomenti delle parti

49      Il ricorrente ritiene che l’ordinanza impugnata sia inficiata da un «difetto assoluto di motivazione anche per travisamento e snaturamento dei fatti, illogicità, incongruenza, arbitrarietà, irragionevolezza, apoditticità, inconferenza, confusione, carenza di istruttoria, nonché errate, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione della nozione tempus regit actum e della nozione di decisione arrecante pregiudizio».

50      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

51      Come rammentato al punto 29 supra, l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione.

52      Occorre rilevare che il presente motivo, relativo al difetto assoluto di motivazione, che illustra tale censura mediante il rinvio a diverse nozioni, delle quali alcune risultano prive di portata giuridica, mentre altre sono inconferenti rispetto all’obbligo del giudice di motivare le proprie decisioni, è redatto in modo tale da non consentire la comprensione di ciò che si contesta all’ordinanza impugnata. Poiché, oltretutto, esso è formulato in termini astratti e non è sostenuto da alcun elemento preciso che ne possa chiarire il senso, esso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

53      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che l’impugnazione deve essere dichiarata in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

 Sulle spese

54      In conformità all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta il Tribunale statuisce sulle spese.

55      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

56      Atteso che il ricorrente è risultato soccombente e che la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, egli sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 21 giugno 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


Indice


Fatti all’origine della controversia e ordinanza impugnata

Sull’impugnazione

1.  Procedimento e conclusioni delle parti

2.  In diritto

Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di atto che arreca pregiudizio

Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’illegittimità del rifiuto di qualificare la nota del 28 marzo 2008 come atto che arreca pregiudizio

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’illogica deduzione di non qualificare la nota del 28 marzo 2008 come atto che arreca pregiudizio, a partire dalla nota dell’11 agosto 2008

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, relativo all’illegittimo rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, relativo ad uno snaturamento dei fatti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, relativo a un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio «tempus regit actum»

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quinto motivo, relativo al difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.