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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2013 – CL / AEA

(Causa F-162/12)1

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Congedo di malattia - Reintegrazione - Dovere di sollecitudine - Molestie psicologiche)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente (AEA) (rappresentanti: O. Cornu, agente, avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di reintegrare il ricorrente a seguito di un congedo di malattia successivamente alla data alla quale sarebbe stato idoneo al lavoro secondo i pareri medici.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

CL sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia europea dell'ambiente.

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1 GU C 86 del 23/03/2013, pag. 30.