Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2013 – CL / AEA
(Causa F-162/12)1
(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Congedo di malattia - Reintegrazione - Dovere di sollecitudine - Molestie psicologiche)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)
Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente (AEA) (rappresentanti: O. Cornu, agente, avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di reintegrare il ricorrente a seguito di un congedo di malattia successivamente alla data alla quale sarebbe stato idoneo al lavoro secondo i pareri medici.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
CL sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia europea dell'ambiente.
________________________1 GU C 86 del 23/03/2013, pag. 30.