Language of document : ECLI:EU:C:2010:662

Cause riunite C‑92/09 e C‑93/09

Volker und Markus Schecke GbR

e

Hartmut Eifert

contro

Land Hessen

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden)

«Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di aiuti agricoli — Validità delle disposizioni del diritto dell’Unione che prevedono tale pubblicazione e ne fissano le modalità — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Artt. 7 e 8 — Direttiva 95/46/CE — Interpretazione degli artt. 18 e 20»

Massime della sentenza

1.        Diritti fondamentali — Rispetto della vita privata — Tutela dei dati personali — Artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ambito di applicazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 8)

2.        Diritti fondamentali — Rispetto della vita privata — Tutela dei dati personali — Limitazioni — Presupposti

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8 e 52, n. 1)

3.        Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR — Regolamenti n. 1290/2005 e n. 259/2008 — Pubblicazione obbligatoria di dati personali relativi alle persone fisiche che beneficiano di aiuti del FEAGA e del FEASR

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 8; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis; regolamento della Commissione n. 259/2008)

4.        Questioni pregiudiziali — Sindacato di validità — Dichiarazione di invalidità di regolamenti che impongono la pubblicazione di dati personali relativi ai beneficiari di aiuti del FEAGA e del FEASR — Effetti — Limitazione temporale

(Artt. 264, secondo comma, TFUE e 267 TFUE)

5.        Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46 — Obbligo di notifica all’autorità di controllo — Deroga

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 18, n. 2, secondo trattino)

6.        Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46 — Controlli preventivi

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 20)

1.        Il rispetto del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, riconosciuto dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si riferisce ad ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile. Pertanto, le persone giuridiche possono invocare la tutela degli artt. 7 e 8 della Carta solamente qualora la ragione sociale della persona giuridica identifichi una o più persone fisiche. Così è nel caso in cui la ragione sociale della società interessata identifica direttamente persone fisiche che sono socie della medesima.

(v. punti 52-54)

2.        L’art. 52, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ammette che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Dette limitazioni che possono essere legittimamente apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispondono a quelle tollerate nell’ambito dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

(v. punti 52, 65)

3.        Gli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis, del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, ed il regolamento n. 259/2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sono invalidi nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di aiuti del FEAGA e del FEASR, tali disposizioni impongono la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti, come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l’entità di questi ultimi.

Difatti, gli importi che i beneficiari percepiscono dal FEAGA e del FEASR rappresentano una parte, spesso considerevole, dei loro ricavi e la pubblicazione su un sito Internet dei dati nominativi relativi a detti beneficiari e agli importi precisi da questi percepiti costituisce, in ragione del fatto che tali dati divengono accessibili ai terzi, un’ingerenza nella loro vita privata ai sensi dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentale dell’Unione europea. A tale riguardo è irrilevante la circostanza che i dati pubblicati attengano ad attività professionali. Peraltro, la pubblicazione imposta dall’art. 44 bis del regolamento n. 1290/2005 e dal regolamento n. 259/2008 costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 8, n. 2, di detta Carta. Inoltre, la circostanza che i beneficiari siano stati informati della pubblicazione obbligatoria dei dati che li riguardano non mette in discussione la stessa esistenza di un’ingerenza nella loro vita privata, dal momento che gli artt. 42, punto 8 ter, del regolamento n. 1290/2005 e 4, n. 1, del regolamento n. 259/2008, i quali si limitano a prevedere che i beneficiari degli aiuti siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano, non mirano a fondare il trattamento dei dati personali da essi previsto sul consenso dei detti beneficiari.

Una tale lesione non è giustificata con riguardo all’art. 52, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Difatti, sebbene, certamente, in una società democratica i contribuenti abbiano diritto ad essere tenuti informati sull’impiego delle finanze pubbliche, nondimeno un contemperamento equilibrato dei differenti interessi in causa avrebbe richiesto che le istituzioni interessate, prima dell’adozione delle disposizioni riguardate, verificassero se la pubblicazione attraverso un sito Internet unico per ogni Stato membro e liberamente consultabile dei dati nominativi relativi a tutti i beneficiari interessati e agli importi precisi provenienti dal FEAGA e dal FEASR percepiti da ciascuno di essi – e ciò senza distinguere in base alla durata, alla frequenza, o al tipo e all’entità dei finanziamenti percepiti – non andasse oltre quanto era necessario per la realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti, alla luce in particolare della lesione dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta. A tal riguardo, non può riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell’obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali anche qualora siano coinvolti rilevanti interessi economici. Dal momento che non sembra che le istituzioni abbiano effettuato un simile contemperamento equilibrato tra, da un lato, gli obiettivi dell’art. 44 bis del regolamento n. 1290/2005 nonché del regolamento n. 259/2008 e, dall’altro, i diritti riconosciuti alle persone fisiche dagli artt. 7 e 8 della Carta, considerato il fatto che le deroghe e le limitazioni alla protezione dei dati personali devono operare nei limiti dello stretto necessario e che sono concepibili misure che determinano lesioni meno gravi del suddetto diritto fondamentale per le persone fisiche ma nel contempo contribuiscono in maniera efficace agli obiettivi della normativa dell’Unione in questione, il Consiglio e la Commissione, imponendo la pubblicazione dei nomi di tutte le persone fisiche beneficiarie di aiuti del FEAGA e del FEASR nonché degli importi precisi percepiti da queste ultime, hanno superato i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità.

Invece, quanto alle persone giuridiche beneficiarie di aiuti del FEAGA e del FEASR, e nei limiti in cui esse possono invocare i diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta, si deve considerare che l’obbligo di pubblicazione derivante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis, del regolamento n. 1290/2005, nonché dal regolamento n. 259/2008, non supera i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità. Infatti, la gravità della lesione del diritto alla protezione dei dati personali si presenta in maniera differente per le persone giuridiche e per le persone fisiche. A tale riguardo, le persone giuridiche sono già soggette a un obbligo più gravoso di pubblicazione dei dati che le riguardano. Peraltro, l’obbligo per le autorità nazionali competenti di esaminare, prima della pubblicazione in questione, per ogni persona giuridica beneficiaria di aiuti del FEAGA e del FEASR, se la denominazione di quest’ultima identifichi persone fisiche graverebbe tali autorità di un onere amministrativo eccessivo.

(v. punti 58-61, 63, 65, 79, 85-87, 89, 92, dispositivo 1)

4.        Qualora lo giustifichino esigenze imperative connesse alla certezza del diritto, la Corte di giustizia si avvale, in forza dell’art. 264, secondo comma, TFUE applicabile, per analogia, anche nell’ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità degli atti dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 TFUE, di un potere discrezionale per stabilire, in ciascun caso concreto, quali degli effetti dell’atto interessato debbano considerarsi definitivi.

Nel contesto di una sentenza che dichiara invalidi gli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, ed il regolamento n. 259/2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e alla luce dell’elevato numero di pubblicazioni effettuate negli Stati membri sulla base di una normativa considerata valida, l’invalidità delle disposizioni interessate non consente di rimettere in discussione gli effetti della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di aiuti del FEAGA e del FEASR effettuata dalle autorità nazionali, sulla base delle suddette disposizioni, nel periodo anteriore alla data di pronuncia della sentenza.

(v. punti 93-94, dispositivo 2)

5.        L’art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che esso non impone all’incaricato della protezione dei dati personali un obbligo di procedere alla tenuta del registro prevista da tale disposizione prima che venga realizzato un trattamento di dati personali, come quello risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(v. punto 101, dispositivo 3)

6.        L’art. 20 della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga gli Stati membri a subordinare ai controlli preliminari previsti da tale disposizione la pubblicazione delle informazioni risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(v. punto 108, dispositivo 4)