Language of document : ECLI:EU:C:2016:878

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 novembre 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Articoli 2 e 3 – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata – Libri “non disponibili” che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili – Presunzione legale di accordo degli autori – Assenza di un meccanismo che garantisca l’informazione effettiva e individuale degli autori»

Nella causa C‑301/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 6 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2015, nel procedimento

Marc Soulier,

Sara Doke

contro

Premier ministre,

Ministre de la Culture et de la Communication,

con l’intervento di:

Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA),

Joëlle Wintrebert e altri,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský (relatore), M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per M. Soulier e S. Doke, da F. Macrez, avocat;

–        per la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), da C. Caron e C. Fouquet, avocats;

–        per il governo francese, da D. Colas e D. Segoin, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, D. Hadroušek e S. Šindelková, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e D. Kuon, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Drwięcki e M. Nowak, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, da J. Hottiaux, J. Samnadda e T. Scharf, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un giudizio che ha come parti, da un lato, il sig. Marc Soulier e la sig.ra Sara Doke e, dall’altro, il Premier ministre e il ministre de la Culture et de la Communication e ha ad oggetto la legittimità del decreto n. 2013-182, del 27 febbraio 2013, recante applicazione degli articoli da L. 134-1 a L. 134-9 del codice della proprietà intellettuale, relativo allo sfruttamento digitale dei libri non disponibili del XX secolo (JORF del 1o marzo 2013, pag. 3835).

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 La convenzione di Berna

3        L’articolo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna») prevede segnatamente, ai suoi paragrafi 1 e 6, quanto segue:

«1. L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, quali i libri (…).

(…)

6.      Le opere sopra menzionate sono tutelate in tutti i paesi dell’Unione. Detta tutela si esercita a vantaggio dell’autore e del suoi aventi causa».

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della Convenzione di Berna:

«1. Sono tutelati in forza della presente Convenzione:

a)      gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate o meno;

(…)

3.      Per “opere pubblicate” si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenuto conto della natura dell’opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni (…)».

5        L’articolo 5 di detta Convenzione prevede, segnatamente, ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1. Nei Paesi dell’Unione diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.

2.      Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta».

6        L’articolo 9 di detta Convenzione dispone segnatamente, al suo paragrafo 1:

«Gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma».

7        L’articolo 11 bis della stessa Convenzione prevede in particolare, al suo paragrafo 1:

«Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

(…)

2      ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario;

(…)».

 Il Trattato della WIPO sul diritto d’autore

8        L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato della WIPO sul diritto d’autore (in prosieguo: il «Trattato della WIPO sul diritto d’autore»), approvato a nome della Comunità con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6).

9        A termini dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato della WIPO sul diritto d’autore, rubricato «Rapporto con la Convenzione di Berna»:

«Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna»

 Diritto dell’Unione

10      I considerando 9, 15 e 32 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(…)

(15)      La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta “digital agenda”) e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. L’[Unione europea] e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.

(…)

(32)      La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione».

11      L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

12      L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

13      L’articolo 5 di detta direttiva, rubricato «Eccezioni e limitazioni», prevede segnatamente, ai suoi paragrafi 2 e 3, che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre diverse eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva medesima nei casi che esso elenca.

 Il diritto francese

14      La legge n. 2012-287, del 1o marzo 2012, relativa allo sfruttamento digitale dei libri non disponibili del XX secolo (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 2 marzo 2012, pag. 3986), ha integrato il titolo III del libro I della parte prima del codice della proprietà intellettuale, dedicato allo «Sfruttamento dei diritti» connessi al diritto d’autore, con un capo IV, intitolato «Disposizioni particolari relative allo sfruttamento digitale dei libri non disponibili» e costituito dagli articoli da L. 134-1 a L. 134-9 di tale codice. Alcuni di detti articoli sono stati successivamente modificati o abrogati dalla legge n. 2015-195, del 20 febbraio 2015, recante diverse disposizioni di adeguamento al diritto dell’Unione europea in materia di proprietà letteraria e artistica e del patrimonio culturale (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 22 febbraio 2015, pag. 3294).

15      Gli articoli da L. 134-1 a L. 134-9 del codice della proprietà intellettuale, come risultano dalla suindicata legge, sono così formulati:

«Articolo L. 134-1

Si intende per libro non disponibile ai sensi del presente capo un libro pubblicato in Francia prima del 1o gennaio 2001 non più oggetto di diffusione commerciale ad opera di un editore e attualmente non oggetto di una pubblicazione in formato cartaceo o digitale.

Articolo L. 134-2

È creata una banca dati pubblica, messa a disposizione in accesso libero e gratuito da un servizio di comunicazione al pubblico online, che cataloga i libri non disponibili. La Bibliothèque nationale de France ne supervisiona l’attuazione, l’aggiornamento nonché l’iscrizione delle annotazioni previste agli articoli L. 134-4, L. 134-5 e L. 134-6.

(…)

Articolo L. 134-3

I.      Qualora un libro risulti iscritto nella banca dati di cui all’articolo L. 134-2 da più di sei mesi, il diritto di autorizzarne la riproduzione e la rappresentazione in forma digitale è esercitato da una società di riscossione e ripartizione dei diritti disciplinata dal titolo II del libro III della presente parte, riconosciuta a tal fine dal ministro incaricato della cultura.

Fatto salvo il caso previsto dal terzo comma dell’articolo L. 134-5, la riproduzione e la rappresentazione del libro in forma digitale sono autorizzate, dietro corrispettivo, a titolo non esclusivo e per una durata limitata a cinque anni, rinnovabile.

II.      Le società riconosciute sono legittimate a stare in giudizio per la difesa dei diritti cui sono preposte.

III.      Il riconoscimento previsto al punto I è rilasciato in considerazione:

(…)

2      della rappresentanza paritaria degli autori e degli editori tra i soci e in seno ai loro organi dirigenti;

(…)

5      dell’equità delle norme di ripartizione delle somme percepite tra gli aventi diritto, che siano o meno parti del contratto di edizione. L’ammontare delle somme percepite dall’autore o dagli autori del libro non può essere inferiore all’ammontare delle somme percepite dall’editore;

6      dei mezzi di prova che la società propone di fornire per identificare e ritrovare i titolari dei diritti al fine di ripartire le somme percepite;

(…)

Articolo L. 134-4

I.      L’autore di un libro non disponibile o l’editore che vanta su tale libro il diritto di riproduzione in formato cartaceo può opporsi all’esercizio del diritto di autorizzazione di cui al primo comma del punto I dell’articolo L. 134-3 ad opera di una società di riscossione e ripartizione dei diritti riconosciuta. L’opposizione è notificata per iscritto all’organismo indicato al primo comma dell’articolo L. 134-2 entro sei mesi dall’iscrizione del libro in questione nella banca dati di cui al medesimo comma.

(…)

Articolo L. 134-5

In mancanza di opposizione notificata dall’autore o dall’editore alla scadenza del termine previsto al punto I dell’articolo L. 134-4, la società di riscossione e ripartizione dei diritti propone un’autorizzazione di riproduzione e di rappresentazione in forma digitale di un libro non disponibile all’editore che gode del diritto di riproduzione del libro in forma cartacea.

(…)

L’autorizzazione di sfruttamento di cui al primo comma è rilasciata dalla società di riscossione e ripartizione dei diritti in esclusiva per un periodo di dieci anni tacitamente rinnovabile.

(…)

In mancanza di accettazione della proposta di cui al primo comma (…), la riproduzione e la rappresentazione del libro in formato digitale saranno autorizzate dalla società di riscossione e ripartizione dei diritti alle condizioni previste al secondo comma del punto I dell’articolo L. 134-3.

(…)

Articolo L. 134-6

L’autore e l’editore che godono del diritto di riproduzione in formato cartaceo di un libro non disponibile notificano congiuntamente in qualsiasi momento alla società di riscossione e ripartizione dei diritti di cui all’articolo L. 134-3 la decisione di ritirarle il diritto di autorizzare la riproduzione e la rappresentazione del libro in formato digitale.

L’autore di un libro non disponibile può decidere in qualsiasi momento di ritirare alla società di riscossione e ripartizione dei diritti di cui all’articolo L. 134-3 il diritto di autorizzare la riproduzione e la rappresentazione del libro in formato digitale se fornisce la prova di essere il solo titolare dei diritti definiti al suindicato articolo L. 134-3 e le notifica tale decisione.

(…)

Articolo L. 134-7

Le modalità di applicazione del presente capo, segnatamente le modalità di accesso alla banca dati prevista all’articolo L. 134-2, la natura nonché il formato dei dati raccolti e le misure di pubblicità più appropriate per garantire di informare nel miglior modo possibile gli aventi diritto, le condizioni di rilascio e di ritiro del riconoscimento delle società di riscossione e ripartizione dei diritti di cui all’articolo L. 134-3 sono precisate con decreto dal Conseil d’État.

Articolo L. 134-9

In deroga alle disposizioni dei primi tre commi dell’articolo L. 321-9, le società riconosciute di cui all’articolo L. 134-3 utilizzano per azioni di aiuto alla creazione, di formazione degli autori di libri e di promozione della lettura in pubblico poste in essere dalle biblioteche le somme percepite in virtù dello sfruttamento dei libri non disponibili che è stato possibile ripartire a causa dell’impossibilità di identificare o ritrovare i loro destinatari prima della scadenza del termine previsto all’ultimo comma dell’articolo L. 321-1.

(…)».

16      Le modalità di applicazione degli articoli da L. 134-1 a L. 134-9 del codice della proprietà intellettuale sono state ulteriormente precisate, conformemente all’articolo L. 134-7 di detto codice, con il decreto n. 2013-182, che ha inserito in detto codice, in particolare, un articolo R. 134-11, a termini del quale:

«Le misure di pubblicità menzionate dall’articolo L. 134-7 comportano una campagna d’informazione svolta su iniziativa del ministero incaricato della cultura, congiuntamente con le società di riscossione e ripartizione dei diritti e le organizzazioni professionali del settore del libro.

Tale campagna comprende la presentazione del dispositivo su un servizio di comunicazione al pubblico on line, un’operazione di vendita per corrispondenza on line, la pubblicazione di inserti pubblicitari nella stampa nazionale nonché la diffusione di insegne su siti internet di informazione.

Essa inizia alla data prevista al primo comma dell’articolo R. 134-1 e prosegue per un periodo di sei mesi».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

17      Ai sensi del codice della proprietà intellettuale, si intende per «libro non disponibile» un libro pubblicato in Francia prima del 1o gennaio 2001 non più oggetto di diffusione commerciale né di pubblicazione in formato cartaceo o digitale. Gli articoli da L. 134‑1 a L. 134‑9 di detto codice hanno istituito un dispositivo inteso a rendere tali libri nuovamente accessibili organizzando il loro sfruttamento commerciale in forma digitale. Il decreto n. 2013-182 ha precisato le modalità di applicazione di tali disposizioni.

18      Con ricorso registrato il 2 maggio 2013, il sig. Soulier e la sig.ra Doke, entrambi autori di opere letterarie, hanno chiesto al Conseil d’État (Francia) di annullare il decreto n. 2013-182.

19      A sostegno delle loro conclusioni, essi sostengono, in particolare, che gli articoli da L. 134‑1 a L. 134-9 del codice della proprietà intellettuale istituiscono un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione previsto dall’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 e che tale eccezione o limitazione non è ricompresa tra quelle esaustivamente enumerate dal suo articolo 5.

20      Il Syndicat des écrivains de langue française (SELF), l’associazione Autour des auteurs e trentacinque persone fisiche sono successivamente intervenuti nel giudizio a sostegno delle conclusioni del sig. Soulier e della sig.ra Doke.

21      Nelle loro rispettive difese, il Premier ministre nonché il ministre de la Culture et de la Communication hanno entrambi chiesto il rigetto di tali conclusioni.

22      La SOFIA è successivamente intervenuta in giudizio chiedendo anch’essa il rigetto di dette conclusioni. La SOFIA si presenta come una società costituita paritariamente di autori e di editori, incaricata della gestione del diritto di autorizzare la riproduzione e la rappresentazione in forma digitale dei libri non disponibili, del diritto di prestito pubblico nonché della retribuzione per copia privata digitale nell’ambito dello scritto.

23      Dopo aver respinto tutti i motivi dedotti dal sig. Soulier e dalla sig.ra Doke che hanno fondamenti giuridici diversi dagli articoli 2 e 5 della direttiva 2001/29, il giudice del rinvio ha avviato l’esame di quelli relativi a detti articoli, ritenendo anzitutto che la trattazione di detto aspetto della controversia dipendesse dall’interpretazione da dare ai summenzionati articoli.

24      È in tale contesto che il Conseil d’État (Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se [gli articoli 2 e 5] della direttiva 2001/29 ostino a che una normativa come quella [istituita dagli articoli da L. 134-1 a L. 134-9 del codice della proprietà intellettuale] affidi a società di riscossione e ripartizione di diritti riconosciute l’esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la rappresentazione in forma digitale dei “libri non disponibili”, permettendo in ogni caso agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite».

 Sulla questione pregiudiziale

 Osservazioni preliminari

25      È pacifico, da una parte, che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale non riguarda solo il diritto di autorizzare la riproduzione di libri non disponibili in forma digitale, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, ma anche il diritto di autorizzarne la rappresentazione nella medesima forma e che una siffatta rappresentazione costituisce una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

26      D’altra parte, tale normativa non ricade nella sfera di nessuna delle eccezioni e limitazioni che gli Stati membri possono apportare, sul fondamento dell’articolo 5 della direttiva 2001/29, ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico previsti dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. Orbene, l’elenco delle eccezioni e delle limitazioni autorizzate da detta direttiva possiede carattere esaustivo, come risulta dal suo considerando 32.

27      Ne consegue che l’articolo 5 della direttiva 2001/29 risulta inconferente ai fini della controversia principale.

28      In tale contesto, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, affidi a una società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d’autore l’esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in forma digitale, di libri non disponibili, consentendo in ogni caso agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite.

 Risposta della Corte

29      L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 prevedono, rispettivamente, che gli Stati membri attribuiscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta delle loro opere, in qualunque modo o forma, nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico di tali opere.

30      A tal riguardo occorre rilevare, anzitutto, che la tutela che dette disposizioni conferiscono agli autori deve avere un’ampia portata (sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 43, e del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 96).

31      Pertanto, detta tutela deve essere intesa, segnatamente, nel senso che essa non si limita al godimento dei diritti garantiti dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ma si estende all’esercizio dei diritti stessi.

32      Una siffatta interpretazione è corroborata dalla Convenzione di Berna, ai cui articoli da 1 a 21 l’Unione è tenuta a conformarsi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato della WIPO sul diritto d’autore, di cui l’Unione è parte e che la direttiva 2001/29 è intesa segnatamente ad attuare, come risulta dal suo considerando 15. Infatti, risulta dall’articolo 5, paragrafo 2, di detta Convenzione che la protezione che essa garantisce agli autori si estende sia al godimento sia all’esercizio dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui al suo articolo 9, paragrafo 1 e al suo articolo 11 bis, paragrafo 1, che corrispondono a quelli tutelati dalla direttiva 2001/29.

33      Occorre quindi sottolineare che i diritti garantiti agli autori dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sono di natura preventiva, nel senso che qualsiasi atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera da parte di un terzo richiede il previo consenso del suo autore (quanto al diritto di riproduzione, v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 57 e 74, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 162, e, quanto al diritto di comunicazione al pubblico, v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, SCF Consorzio Fonografici, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 75, e del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 15).

34      Ne deriva che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini esaustivi, dall’articolo 5 della direttiva 2001/29, qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza di un siffatto previo consenso deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punti 24 e 25).

35      Ciò premesso, l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisano il modo in cui il previo consenso dell’autore si deve manifestare, sicché tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che impongono che tale consenso sia necessariamente espresso in forma esplicita. Occorre considerare, al contrario, che dette disposizioni consentono parimenti di esprimerlo in forma implicita.

36      In tal senso, in una causa in cui era stata interrogata con riguardo alla nozione di «pubblico nuovo», la Corte ha statuito che, in una situazione in cui un autore aveva autorizzato, previamente, esplicitamente e senza riserve, la pubblicazione dei suoi articoli sul sito Internet di un editore, senza peraltro far ricorso a misure tecniche che limitano l’accesso a dette opere tramite altri siti Internet, si poteva ritenere, in sostanza, che tale autore avesse autorizzato la comunicazione di dette opere a tutti gli internauti (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti da 25 a 28 e 31).

37      Tuttavia, l’obiettivo di tutela elevata degli autori al quale fa riferimento il considerando 9 della direttiva 2001/29 implica che le condizioni in presenza delle quali può riconoscersi un consenso implicito devono essere strettamente definite, per non svuotare il principio stesso del previo consenso dell’autore.

38      In particolare, ogni autore deve essere effettivamente informato della futura utilizzazione della sua opera da parte di un terzo e degli strumenti di cui dispone per vietarla se intende farlo.

39      Infatti, in assenza di previa informazione effettiva quanto a tale futura utilizzazione, l’autore non è in grado di prendere posizione in proposito e, pertanto, di vietare, eventualmente, l’utilizzazione stessa, sicché l’esistenza stessa del suo consenso implicito al riguardo resta puramente ipotetica.

40      Conseguentemente, in assenza di garanzie che tutelino l’informazione effettiva degli autori quanto all’uso preso in considerazione delle loro opere e agli strumenti messi a loro disposizione per vietarlo, de facto è loro impossibile l’adozione di una qualsivoglia presa di posizione quanto a tale utilizzazione.

41      Quanto a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, occorre rilevare che essa affida ad una società riconosciuta l’esercizio del diritto di autorizzare lo sfruttamento digitale dei libri non disponibili, consentendo in ogni caso agli autori di tali libri di opporsi a monte a tale esercizio, entro un termine di sei mesi a far data dall’iscrizione di detti libri nella banca dati istituita a tal fine.

42      L’attuazione del diritto di opposizione istituito da tale normativa a vantaggio di tutti i titolari di diritti sui libri in questione, e segnatamente degli autori, produce quindi l’effetto di vietare l’utilizzazione di tali opere, mentre la mancata opposizione di un dato autore entro il termine fissato può essere analizzata, alla luce dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come l’espressione del suo consenso implicito a detta utilizzazione.

43      Orbene, non risulta dalla decisione di rinvio che detta normativa comporti un meccanismo che garantisce l’informazione effettiva e individualizzata degli autori. Pertanto, non è escluso che alcuni degli autori interessati, in realtà, non siano nemmeno a conoscenza dell’utilizzazione prevista delle loro opere, e pertanto che non siano in grado di prendere posizione in proposito, in un senso o nell’altro. In tali circostanze, la mera assenza di opposizione da parte loro non può essere considerata come espressione del loro consenso implicito a tale utilizzazione.

44      Ciò è tanto più vero dal momento che una siffatta normativa riguarda libri che, pur essendo stati in passato oggetto di una pubblicazione e di una diffusione commerciale, non lo sono più attualmente. Tale contesto particolare osta a che si possa ragionevolmente presumere che, in assenza di opposizione da parte loro, tutti gli autori di questi libri «dimenticati» siano per questo favorevoli alla «risurrezione» delle loro opere, ai fini della loro utilizzazione commerciale in forma digitale.

45      Certamente la direttiva 2001/29 non osta a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, persegua un obiettivo quale lo sfruttamento digitale di libri non disponibili nell’interesse culturale dei consumatori e della società nel suo complesso. Tuttavia, il perseguimento di questo obiettivo e di questo interesse non può giustificare una deroga non prevista dal legislatore dell’Unione alla tutela garantita agli autori da detta direttiva.

46      Infine, occorre rilevare che una normativa come quella oggetto del procedimento principale consente, segnatamente, agli editori di porre fine allo sfruttamento commerciale delle loro opere in forma digitale, agendo o di comune accordo con gli editori di dette opere in forma cartacea, o individualmente, a condizione, tuttavia, in questa seconda ipotesi, di dimostrare di essere gli unici titolari di diritti sulle loro opere.

47      A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che dalla natura esclusiva dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico previsti dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deriva che gli autori sono le uniche persone alle quali questa direttiva attribuisce, ab origine, il diritto di sfruttamento delle loro opere (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 53).

48      Ne consegue che, se è pur vero che la direttiva 2001/29 non vieta agli Stati membri di concedere, peraltro, taluni diritti o taluni benefici a terzi, quali gli editori, detta concessione è subordinata alla condizione che tali diritti e benefici non ledano i diritti che la direttiva attribuisce a titolo esclusivo agli autori (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punti da 47 a 49).

49      Conseguentemente, si deve considerare che, qualora l’autore di un’opera decida, nel contesto dell’attuazione di una normativa come quella oggetto del procedimento principale, di porre fine, per il futuro, allo sfruttamento dell’opera in forma digitale, questo diritto deve poter essere esercitato senza dover dipendere, in taluni casi, dalla volontà concordante di persone diverse da quelle che detto autore abbia previamente autorizzato a procedere a un siffatto sfruttamento digitale, e dunque senza dover dipendere dall’accordo dell’editore che detenga, peraltro, solo i diritti di sfruttamento dell’opera in formato cartaceo.

50      In secondo luogo, risulta dall’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, che si impone all’Unione per le ragioni supra esposte al punto 32 della presente sentenza, che il godimento e l’esercizio dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico attribuiti agli autori da detta convenzione e corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non possono essere subordinati ad alcuna formalità.

51      Ne deriva, segnatamente, che, nel contesto di una normativa come quella oggetto del procedimento principale, l’autore di un’opera deve poter porre fine all’esercizio, da parte di un terzo, di diritti di sfruttamento in forma digitale che detenga su detta opera e vietargliene in tal modo qualsivoglia utilizzazione futura in siffatta forma, senza dover previamente affrontare, in talune ipotesi, una formalità consistente nel dimostrare che altre persone non sono, peraltro, titolari di altri diritti su detta opera, quali i diritti relativi al suo sfruttamento in formato cartaceo.

52      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta affermando che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, affidi a una società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d’autore l’esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in forma digitale, di libri detti «non disponibili», vale a dire dei libri pubblicati in Francia prima del 1o gennaio 2001 non più oggetto né di diffusione commerciale né di una pubblicazione in formato cartaceo o digitale, pur consentendo agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, affidi a una società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d’autore l’esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in forma digitale, dei libri detti «non disponibili», vale a dire dei libri pubblicati in Francia prima del 1o gennaio 2001 non più oggetto né di diffusione commerciale né di una pubblicazione in formato cartaceo o digitale, pur consentendo agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite.

Firme


* Lingua processuale: il francese.