Language of document : ECLI:EU:C:2016:878

Causa C301/15

Marc Soulier
e
Sara Doke

contro

Premier ministre
e
Ministre de la Culture et de la Communication

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Articoli 2 e 3 – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata – Libri “non disponibili” che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale di libri non disponibili – Presunzione legale di accordo degli autori – Assenza di un meccanismo che garantisca l’informazione effettiva e individuale degli autori»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 novembre 2016

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, a), e 3, § 1]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Necessità del previo consenso dell’autore – Consenso tacito – Ammissibilità – Presupposti

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 9 e artt. 2, a), 3, § 1, e 5]

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale di libri non disponibili – Assenza di un meccanismo che garantisca l’informazione effettiva e individuale degli autori interessati – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, a), e 3, § 1]

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale di libri non disponibili e subordina a talune formalità il diritto di ritiro degli autori – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, a), e 3, § 1]

1.      La tutela che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione conferisce agli autori deve avere un’ampia portata e non si limita al godimento dei diritti garantiti da tali disposizioni, ma si estende all’esercizio dei diritti stessi.

(v. punti 30, 31)

2.      I diritti garantiti agli autori dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, sono di natura preventiva, nel senso che qualsiasi atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera da parte di un terzo richiede il previo consenso del suo autore. Ne deriva che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini esaustivi, dall’articolo 5 della direttiva 2001/29, qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza di un siffatto previo consenso deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera.

Ciò premesso, l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisano il modo in cui il previo consenso dell’autore si deve manifestare, sicché tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che impongono che tale consenso sia necessariamente espresso in forma esplicita. Occorre considerare, al contrario, che dette disposizioni consentono parimenti di esprimerlo in forma implicita. Tuttavia, l’obiettivo di tutela elevata degli autori al quale fa riferimento il considerando 9 della direttiva 2001/29 implica che le condizioni in presenza delle quali può riconoscersi un consenso implicito devono essere strettamente definite, per non svuotare il principio stesso del previo consenso dell’autore. In particolare, ogni autore deve essere effettivamente informato della futura utilizzazione della sua opera da parte di un terzo e degli strumenti di cui dispone per vietarla se intende farlo.

(v. punti 33‑35, 37, 38)

3.      L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale affidi a una società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d’autore l’esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in forma digitale, di libri detti «non disponibili», vale a dire di libri pubblicati nello Stato membro interessato e non più oggetto né di diffusione commerciale né di una pubblicazione in formato cartaceo o digitale, pur consentendo agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite.

Infatti, in quanto una tale normativa non comporti un meccanismo che garantisce l’informazione effettiva e individualizzata degli autori, non è escluso che alcuni degli autori interessati, in realtà, non siano nemmeno a conoscenza dell’utilizzazione prevista delle loro opere, e pertanto che non siano in grado di prendere posizione in proposito, in un senso o nell’altro. In tali circostanze, la mera assenza di opposizione da parte loro non può essere considerata come espressione del loro consenso implicito a tale utilizzazione. Ciò è tanto più vero dal momento che una siffatta normativa riguarda libri che, pur essendo stati in passato oggetto di una pubblicazione e di una diffusione commerciale, non lo sono più attualmente. Tale contesto particolare osta a che si possa ragionevolmente presumere che, in assenza di opposizione da parte loro, tutti gli autori di questi libri «dimenticati» siano per questo favorevoli alla «risurrezione» delle loro opere, ai fini della loro utilizzazione commerciale in forma digitale. Certamente la direttiva 2001/29 non osta a che una normativa nazionale persegua un obiettivo quale lo sfruttamento digitale di libri non disponibili nell’interesse culturale dei consumatori e della società nel suo complesso. Tuttavia, il perseguimento di questo obiettivo e di questo interesse non può giustificare una deroga non prevista dal legislatore dell’Unione alla tutela garantita agli autori da detta direttiva.

(v. punti 43‑45, 52 e dispositivo)

4.      Dalla natura esclusiva dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico previsti dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deriva che gli autori sono le uniche persone alle quali questa direttiva attribuisce, ab origine, il diritto di sfruttamento delle loro opere. Ne consegue che, se è pur vero che la direttiva 2001/29 non vieta agli Stati membri di concedere, peraltro, taluni diritti o taluni benefici a terzi, quali gli editori, detta concessione è subordinata alla condizione che tali diritti e benefici non ledano i diritti che la direttiva attribuisce a titolo esclusivo agli autori.      Conseguentemente, si deve considerare che, qualora l’autore di un’opera decida, nel contesto dell’attuazione di una normativa che conferisce a una società di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale di libri non disponibili di porre fine, per il futuro, allo sfruttamento dell’opera in forma digitale, questo diritto deve poter essere esercitato senza dover dipendere, in taluni casi, dalla volontà concordante di persone diverse da quelle che detto autore abbia previamente autorizzato a procedere a un siffatto sfruttamento digitale, e dunque senza dover dipendere dall’accordo dell’editore che detenga, peraltro, solo i diritti di sfruttamento dell’opera in formato cartaceo.

Peraltro, risulta dall’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, che il godimento e l’esercizio dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico attribuiti agli autori da detta convenzione e corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non possono essere subordinati ad alcuna formalità. Ne deriva, segnatamente, che l’autore di un’opera deve poter porre fine all’esercizio, da parte di un terzo, di diritti di sfruttamento in forma digitale che detenga su detta opera e vietargliene in tal modo qualsivoglia utilizzazione futura in siffatta forma, senza dover previamente affrontare, in talune ipotesi, una formalità consistente nel dimostrare che altre persone non sono, peraltro, titolari di altri diritti su detta opera, quali i diritti relativi al suo sfruttamento in formato cartaceo.

(v. punti 47‑51)