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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 marzo 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation - Francia) - Google France, Google Inc. / Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)

(Causa riunite da C-236/08 a C-238/08) 1

[Marchi - Internet - Motore di ricerca - Pubblicità a partire da parole chiave ("keyword advertising") - Visualizzazione, a partire da parole chiave corrispondenti a marchi di impresa, di link verso siti di concorrenti dei titolari di detti marchi ovvero verso siti sui quali sono offerti prodotti di imitazione - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5 - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 9 - Responsabilità del gestore del motore di ricerca - Direttiva 2000/31/CE ("direttiva sul commercio elettronico")]

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Google France, Google Inc.

Convenuti: Louis Vouitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08) Centre national de recherche en relation humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Cour de cassation (Francia) - Interpretazione degli artt. 5, nn. 1, lett. a) e b), e 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), 9, n. 1, lett. a)-c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) - Nozione di "uso" del marchio e diritti del suo titolare - Prestatore di servizi di posizionamento a pagamento su Internet che non pubblicizza prodotti o servizi propri, ma mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi depositati e che organizza, tramite il contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, a partire da tali parole chiave, di collegamenti promozionali verso siti sui quali sono offerti prodotti contraffatti - Condizioni di esonero della responsabilità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni fornite dai destinatari dei servizi stessi

Dispositivo

Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità - a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare - a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo.

Il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio e organizza, a partire da quest'ultima, la visualizzazione di annunci non fa un uso di tale segno ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 o dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94.

L'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.

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1 - GU C 209 del 15.8.2008.