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Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 – Dansk Automat Brancheforening / Commissione

(Causa T-601/11) 1

(«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Giochi on line – Introduzione in Danimarca di tasse meno elevate per i giochi on line che per i casinò e le sale da gioco – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di determinate attività – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Dansk Automat Brancheforening (Fredericia, Danimarca) (rappresentanti: K. Dyekjær, T. Høg et J. Flodgaard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Afonso e C. Barslev, successivamente M. Afonso e L. Grønfeldt, in qualità di agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Vang, successivamente M. Wolff e C. Thorning, agenti, assistiti da K. Lundgaard Hansen, avvocato); Repubblica di Malta (rappresentanti: P. Grech e A. Buhagiar, agenti); Betfair Group plc (Londra, Regno Unito) e Betfair International Ltd (Santa Venera, Malta) (rappresentanti: O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati); European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: C.-D. Ehlermann, J. C. Heithecker e J. Ylinen, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/140/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, sulla misura C 35/10 (ex N 302/10) che la Danimarca intende attuare sotto forma di tasse sul gioco d’azzardo on line nella legge danese relativa alle tasse sui giochi (GU 2012, L 68, pag. 3)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Dansk Automat Brancheforening sopporterà, oltre alle proprie spese relative al procedimento principale, quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Betfair Group plc, dalla Betfair International Ltd e dalla European Gaming and Betting Association (EGBA).

La Dansk Automat Brancheforening sopporterà, oltre alle proprie spese relative al procedimento sommario, quelle sostenute dalla Commissione.

Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Malta sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 25 del 28.1.2012.