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Ricorso proposto il 6 agosto 2013 – Bitiqi e a./Commissione e a.

(Causa T-410/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Burim Bitiqi (Londra, Regno Unito); Arlinda Gjebrea (Prishtina, Repubblica del Kossovo); Anna Gorska (Varsavia, Polonia); Agim Hajdini (Londra); Josefa Martínez Estéve (Valencia, Spagna); Denis Vasile Miron (Bucarest, Romania); James Nicholls (Swindon, Regno Unito); Zornitsa Popova Glodzhani (Varna, Bulgaria); Andrei Mihai Popovici (Bucarest); et Amaia San José Ortiz (Llodio, Spagna) (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuti: Commissione europea; Eulex Kosovo; Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Dichiarare e disporre:

che le decisioni del 27 maggio e del 2 luglio 2013 di non rinnovare il contratto dei ricorrenti sono annullate;

che la parte convenuta è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione del principio di consultazione dei rappresentanti del personale, in quanto il personale è stato informato delle conseguenze della decisione di ristrutturare la missione Eulex Kosovo soltanto dopo che la decisione è stata presa e in quanto la gerarchia si è opposta a una consultazione con un delegato sindacale.

Secondo motivo, vertente su una violazione della protezione dei lavoratori nel contesto di un licenziamento collettivo, in quanto occorrerebbe applicare a ciascuna delle persone licenziate il diritto in vigore nel suo Stato membro d'origine, il che comporterebbe una grande disparità delle norme e della tutela concessa.

Terzo motivo, vertente su un abuso di diritto nel susseguirsi dell'uso di contratti a tempo determinato.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione tra le categorie di lavoratori “seconded” e “contracted”, in quanto la soppressione di posti riguarderebbe in realtà soltanto lavoratori rientranti nel personale “contracted”, mentre il personale “seconded” si sarebbe visto offrire possibilità di reimpiego.

Quinto motivo, riguardante una delle parti ricorrenti, vertente su una violazione dell'articolo 8 della Carta sociale europea, in quanto la ricorrente sarebbe stata informata della decisione impugnata mentre era incinta e in congedo di maternità.