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Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2015 – Health Food Manufacturers’ Association e a. / Commissione

(Causa T-296/12)1

[«Tutela dei consumatori – Regolamento (UE) n. 432/2012 – Indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Interesse diretto – Ricevibilità – Violazione degli articoli 13 e 28 del regolamento (CE) n. 1924/2006 – Principio di buona amministrazione – Non discriminazione – Criteri di valutazione erronei – Regolamento n. 1924/2006 – Eccezione di illegittimità – Diritto di essere ascoltato – Certezza del diritto – Periodo transitorio irragionevole – Elenco di indicazioni in sospeso»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: The Health Food Manufacturers’ Association (East Molesey, Regno Unito); Quest Vitamins Ltd (Birmingham, Regno Unito); Natures Aid Ltd (Kirkham, Regno Unito); Natuur-& gezondheidsProducten Nederland (Ermelo, Paesi Bassi); e New Care Supplements BV (Oisterwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: B. Kelly e G. Castle, solicitors, e P. Bogaert, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e S. Grünheid, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: FederSalus (Roma, Italia); Medestea biotech SpA (Torino, Italia); e Naturando Srl (Osio Sotto, Italia) (rappresentanti: E. Valenti e D. Letizia, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas e S. Menez, successivamente D. Colas e S. Ghiandoni, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti); Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Šulce e M. Moore, agenti); e Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (BEUC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136, pag. 1), nonché dell’asserita decisione della Commissione recante adozione di un elenco di indicazioni sulla salute c.d. «in sospeso».

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La The Health Food Manufacturers’ Association, la Quest Vitamins Ltd, la Natures Aid Ltd, la Natuur-& gezondheidsProducten Nederland e la New Care Supplements BV sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea.

La Repubblica francese, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, l’Ufficio europeo delle Unioni di consumatori (BEUC), la FederSalus, la Medestea biotech SpA e la Naturando Srl sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 250 del 18.8.2012.