Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 - Zeta Europe / UAMI (Superleggera)
["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo Superleggera - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Esame d'ufficio dei fatti - Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)"]
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Zeta Europe BV (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti V. Bilardo, C. Bacchini e M. Mizzitelli)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Sempio e O. Montalto, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R 666/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Superleggera come marchio comunitario
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Zeta Europe BV è condannata alle spese.
____________1 - GU C 313 del 6.12.2008.