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Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 - Zeta Europe / UAMI (Superleggera)

(Causa T-464/08) 1

["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo Superleggera - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Esame d'ufficio dei fatti - Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)"]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zeta Europe BV (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti V. Bilardo, C. Bacchini e M. Mizzitelli)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Sempio e O. Montalto, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R 666/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Superleggera come marchio comunitario

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Zeta Europe BV è condannata alle spese.

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1 - GU C 313 del 6.12.2008.