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Ricorso proposto il 21 aprile 2011 - Caventa / UAMI - Anson's Herrenhaus (BERG)

(Causa T-225/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Krenzel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anson's Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 febbraio 2011, procedimento R 740/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "BERG" per prodotti delle classi 25 e 28 (domanda n. 7 124 084).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Anson's Herrenhaus KG.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo "Christian Berg" per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 25 e 35 (marchio comunitario n. 338 36 76); l'opposizione è stata diretta contro la registrazione per prodotti delle classi 25 e 28.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) 207/2009 1, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.