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Ricorso proposto il 16 marzo 2022 – Ryanair / Commissione

(Causa T-146/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, D. Pérez de Lamo e S. Rating, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione, del 16 luglio 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.57116–COVID-19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM; e,

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe definito adeguatamente il beneficiario (i) considerando che la KLM fosse l’unico beneficiario dell’aiuto concesso dai Paesi Bassi e (ii) omettendo di assicurare che l’aiuto precedentemente concesso al gruppo Air France-KLM non potesse favorire la KLM o estendersi ad essa.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe specifiche disposizioni del TFUE nonché i principi generali del diritto dell’Unione che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ‘80 (ossia i principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento).

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe abusato del proprio potere e avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ed il suo quadro temporaneo, (i) non considerando il grave turbamento dell’economia dei Paesi Bassi e (ii) omettendo di ponderare gli effetti positivi dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (vale a dire, il «criterio di ponderazione»).

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un’indagine formale nonostante l’esistenza di “gravi difficoltà” e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

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