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Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 - Pilkington Group e a. / Commissione

(Causa T-72/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Pilkington Group Ltd (St Helens, Regno Unito), Pilkington Automotive Ltd (Lathom, Regno Unito), Pilkington Automotive Deutschland GmbH (Witten, Germania), Pilkington Holding GmbH (Gelsenkirchen, Germania), Pilkington Italia SpA (San Salvo, Italia) (rappresentanti: avv.ti J. Scott, S. Wisking e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare l'art. 1, lett. c), della decisione, o, in alternativa, annullare l'art. 1, lett. c), nella parte in cui dichiara che Pilkington ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE in un periodo antecedente al gennaio 1999;

annullare l'art. 2, lett. c), della decisione e/o ridurre l'ammenda in modo sostanziale;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Attraverso il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 230 CE, il parziale annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6815, (caso COMP/39.125 - Vetro destinato al settore auto), e, in particolare, del suo art. 1, lett. c), il quale dichiara che le ricorrenti hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE poiché hanno partecipato, dal 10 marzo 1998 al 3 settembre 2002, ad un complesso di accordi e/o pratiche concertate nel mercato del vetro destinato al settore auto nello Spazio economico europeo, oppure, in via subordinata, l'annullamento dell'art. 1, lett. c), della decisione impugnata nella parte in cui esso dichiara che le ricorrenti hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE in un periodo antecedente al 15 gennaio 1999. In aggiunta, e per l'effetto, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 2, lett. c), della decisione impugnata, che infligge alle ricorrenti, in via solidale, un'ammenda pari a EUR 370 milioni e/o la riduzione sostanziale di tale ammenda.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi, tre dei quali relativi a gravi errori nella qualificazione degli elementi della condotta illecita, sette dei quali relativi a errori nell'imposizione dell'ammenda, e l'ultimo dei quali relativo, invece, al fatto che le circostanze del caso considerate nel loro complesso giustificherebbero l'esercizio da parte della Corte della sua competenza giurisdizionale anche di merito al fine di ridurre l'importo dell'ammenda in modo sostanziale.

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato:

- in primo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 1, avendo valutato in modo scorretto la natura delle varie condotte illecite, e, di conseguenza, sovrastimandone in modo sostanziale la gravità. In particolare, viene dedotto che la Commissione avrebbe travisato in modo sostanziale la condotta illecita, poiché quest'ultima non corrispondeva a un cartello a tutti gli effetti, caratterizzato da regole predeterminate, né mirava a obiettivi aventi ampiezza di mercato;

- in secondo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003, avendo valutato in modo erroneo la durata delle varie condotte illecite delle ricorrenti, e, in particolare, avendo concluso che queste ultime avrebbero preso parte ad una violazione unica e continuata dal 10 marzo 1998 in poi;

- in terzo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003, avendo valutato in modo scorretto l'apporto individuale delle ricorrenti nelle varie condotte illecite, sovrastimando la portata di esso;

- in quarto luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende 2, avendo inflitto un'ammenda manifestamente eccessiva a fronte della natura complessiva della condotta descritta nella decisione, e, segnatamente, avendo stimato al 16 % la percentuale di gravità delle vendite rilevanti, ai sensi dei punti 19 - 23 degli Orientamenti per le ammende, per il calcolo dell'ammenda;

- in quinto luogo, ed in conseguenza dell'errore descritto nel secondo motivo sopra sintetizzato, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, anche per il fatto di avere calcolato l'importo di base dell'ammenda inflitta alle ricorrenti utilizzando un moltiplicatore della durata di 4 anni e mezzo;

- in sesto luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende anche allorché ha omesso di prendere in considerazione le pertinenti circostanze attenuanti nei riguardi delle ricorrenti all'atto della determinazione dell'ammenda ad esse imposta;

- in settimo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 235 CE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, avendo utilizzato un dato delle vendite improprio ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;

- in ottavo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, avendo imposto alle ricorrenti un'ammenda che, a prescindere da qualsiasi argomentazione dedotta negli altri motivi sopra menzionati, è manifestamente sproporzionata rispetto alle complessive circostanze del caso;

- in nono luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, poiché l'ammenda imposta alle ricorrenti sarebbe sostanzialmente eccessiva, considerato l'obbligo imposto alla Commissione dal diritto comunitario di assicurare la parità di trattamento degli interessati in sede di inflazione di ammende ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003;

- in decimo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e il punto 32 degli Orientamenti per le ammende, avendo imposto alle ricorrenti una multa che eccede i limiti stabiliti dalle menzionate disposizioni.

In undicesimo luogo, le ricorrenti affermano che la multa ad esse imposta è in ogni caso manifestamente sproporzionata, eccessiva e impropria, e, pertanto, chiedono alla Corte di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'art. 229 CE e dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di riesaminare l'importo dell'ammenda e, quindi, di ridurla in modo sostanziale.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).