Language of document : ECLI:EU:T:2013:130

Causa T‑588/08

Dole Food Company, Inc. e Dole Germany OHG

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato della banana – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Nozione di pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale – Sistema di scambio di informazioni – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Gravità dell’infrazione»

Massime — Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013

1.      Procedimento giurisdizionale — Produzione delle prove — Termine — Deposito tardivo dei mezzi di prova — Presupposti

(Art. 256 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1)

2.      Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Scambio di informazioni tra concorrenti – Presunzione — Presupposti

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Intese — Pratica concordata — Nozione — Oggetto anticoncorrenziale — Criteri di valutazione — Assenza di un nesso diretto tra la pratica concordata e i prezzi al consumo – Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Intese — Pratica concordata — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente — Assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato — Irrilevanza — Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto — Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza — Criterio non necessario — Considerazione di un simile intento da parte della Commissione o del giudice dell’Unione — Ammissibilità

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Valore probatorio delle dichiarazioni spontanee rese dai principali partecipanti ad un’intesa al fine di beneficiare dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

6.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Obbligo di discutere tutti i punti di fatto e di diritto sollevati nel corso del procedimento amministrativo — Insussistenza — Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione — Indicazione sufficiente — Successiva comunicazione di informazioni più precise — Irrilevanza

(Artt. 81 CE, 82 CE e 253 CE)

7.      Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio di informazioni tra concorrenti — Lesione della concorrenza — Valutazione alla luce della natura dell’infrazione — Discussione tra concorrenti dei fattori di tariffazione e delle evoluzioni dei prezzi prima della fissazione dei loro prezzi di riferimento – Infrazione per oggetto

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti — Violazione dei diritti della difesa — Presupposto — Dimostrazione da parte dell’impresa interessata dell’imputazione di nuovi addebiti

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

9.      Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio di informazioni tra concorrenti — Lesione della concorrenza — Valutazione alla luce delle condizioni normali del mercato in questione — Mercato oggetto di una normativa specifica e organizzato in cicli settimanali – Criteri di valutazione

(Art. 81, § 1, CE)

10.    Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio di informazioni tra concorrenti — Lesione della concorrenza — Valutazione tenendo conto del calendario e della frequenza delle comunicazioni — Circostanze proprie del del mercato e dell’oggetto della concertazione — Criteri di valutazione — Necessità di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato — Presunzione dell’esistenza di tale nesso

(Art. 81, § 1, CE)

11.    Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Criteri analoghi quanto alle censure invocate a sostegno di un motivo — Censure non esposte nell’atto introduttivo — Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso — Irricevibilità

[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

12.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Margine di discrezionalità della Commissione — Prassi decisionale precedente — Carattere indicativo

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

13.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione finanziaria dell’impresa interessata — Considerazione — Insussistenza di un obbligo

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 40-42)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 55-57, 60-62, 427, 541)

3.      In materia di concorrenza, per quanto riguarda la possibilità di considerare che una pratica concordata abbia uno scopo anticoncorrenziale nonostante sia priva di un legame diretto con i prezzi al dettaglio, la formulazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE non è tale da indurre a ritenere che siano vietate unicamente quelle pratiche concordate che abbiano effetti diretti sul prezzo pagato dai consumatori finali. Al contrario, dall’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), CE si evince che una pratica concordata può avere un oggetto anticoncorrenziale qualora consista nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione.

L’articolo 81 CE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati dei concorrenti o dei consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale. In particolare, il fatto che una pratica concordata non abbia incidenza diretta sul livello dei prezzi non impedisce di constatare che essa ha limitato la concorrenza tra le imprese interessate. Pertanto, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinata all’accertamento di un legame diretto di quest’ultima con i prezzi al dettaglio.

(v. punti 64, 65, 546)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 68-70, 412, 413, 543, 544)

5.      Il fatto di chiedere di beneficiare dell’applicazione della comunicazione del 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati in ordine agli altri partecipanti all’intesa incriminata. Infatti ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che questi possa beneficiare pienamente della comunicazione sulla cooperazione.

La constatazione secondo cui l’infrazione infine accertata nella decisione impugnata non corrisponde in ogni punto alle indicazioni contenute nella domanda di clemenza per quanto concerne l’oggetto del comportamento illecito, la sua durata ed il numero di imprese interessate e sanzionate non può dimostrare che l’autore della suddetta domanda e le sue dichiarazioni, su cui si fondano parzialmente le conclusioni della Commissione nel senso dell’esistenza di una violazione dell’articolo 81 CE, siano privi di credibilità.

(v. punti 91, 100)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 125, 126, 133, 264, 647)

7.      In materia di concorrenza, è necessario distinguere tra, da una parte, i concorrenti che spigolano informazioni in maniera indipendente o discutono di prezzi futuri con clienti e terzi e, dall’altra, i concorrenti che discutono dei fattori di tariffazione e dell’evoluzione dei prezzi con altre concorrenti prima di stabilire i loro prezzi di riferimento. Mentre il primo comportamento non suscita alcuna difficoltà in rapporto all’esercizio di una concorrenza libera e non falsata, ciò non vale per il secondo, che contraddice l’esigenza secondo cui qualsiasi operatore economico deve determinare in maniera autonoma la politica che intende tenere sul mercato comune, laddove la suddetta esigenza di autonomia vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l’effetto d’influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Anche se talune delle informazioni scambiate potessero essere ottenute da altre fonti, l’istituzione di un tale sistema di scambi consente alle imprese interessate di venire a conoscenza di tali informazioni in un modo più semplice, rapido e diretto e di farne una comune valutazione attualizzata, così creando un clima di mutua sicurezza relativamente alle loro future politiche dei prezzi.

Tramite le comunicazioni di pretariffazione, le imprese interessate possono rivelare la linea di condotta che intendono adottare o, quanto meno, permettere a ciascuno dei partecipanti di valutare il comportamento futuro dei concorrenti e di rendere nota in anticipo la linea di condotta che esse si prefiggono di seguire per quanto riguarda la determinazione dei prezzi di riferimento. Siffatte comunicazioni possono quindi ridurre l’incertezza che circonda le future decisioni dei concorrenti circa i prezzi di riferimento, con la conseguenza che le imprese coordinano la determinazione dei suddetti prezzi ed il messaggio destinato al mercato invece di decidere la loro politica tariffaria in totale indipendenza.

Non è necessario che uno scambio di informazioni sia il sostegno o faccia parte di un’intesa più ampia per poter essere censurato. Lo si può valutare in maniera autonoma, come una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale se quest’ultima consiste nel fissare in maniera diretta o anche indiretta i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione come previsto dall’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), CE. Orbene, le comunicazioni di pretariffazione volte al coordinamento dei prezzi di riferimento riguardano la fissazione dei prezzi. Esse danno luogo ad una pratica concordata avente per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE.

(v. punti 291, 292, 402, 403, 414, 584, 585, 653, 654)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 335, 588, 589)

9.      Lo scambio di informazioni tra concorrenti è contrario alle regole in materia di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese. Tali regole vietano ogni contatto fra gli operatori economici, qualora tali contatti abbiano ad oggetto, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato.

Qualora l’offerta su un mercato sia fortemente concentrata, lo scambio di talune informazioni può, in particolare a seconda del tipo di informazioni che sono scambiate, consentire alle imprese di conoscere la posizione e la strategia commerciale dei loro concorrenti sul mercato, falsando in tal modo la rivalità su tale mercato e accrescendo la probabilità di una collusione, o comunque facilitandola. Per contro, se l’offerta è frammentata, la diffusione e lo scambio di informazioni tra concorrenti possono essere neutri, o anche positivi, per la natura competitiva del mercato. Un sistema di scambio di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche nel caso in cui il mercato in questione non sia un mercato oligopolistico fortemente concentrato.

Una messa in comune regolare e ravvicinata di informazioni che abbia avuto per effetto di aumentare, in maniera artificiosa, la trasparenza su un mercato dove la concorrenza era già fortemente attenuata in considerazione di uno specifico contesto normativo e di scambi di informazioni preliminari, in particolare su un mercato organizzato in cicli settimanali, costituisce una violazione delle regole di concorrenza.

(v. punti 339-341, 405, 545)

10.    In materia di concorrenza, quanto alle condizioni in cui una concertazione illecita può configurarsi in considerazione del numero e della regolarità dei contatti tra i concorrenti, la frequenza, la periodicità e la forma dei contatti fra concorrenti necessari affinché abbia luogo una concertazione del loro comportamento sul mercato si spiegano sia con l’oggetto della concertazione, sia con le circostanze proprie del mercato. Se le imprese interessate istituiscono un’intesa con un sistema complesso di concertazione su una pluralità di aspetti del loro comportamento sul mercato, potranno essere necessari contatti regolari che si estendono sul lungo periodo. Se invece la concertazione è puntuale e mira ad un’armonizzazione una tantum del comportamento sul mercato in ordine a un singolo parametro concorrenziale, anche una sola presa di contatto potrà essere sufficiente a realizzare lo scopo anticoncorrenziale perseguito dagli operatori interessati.

Ciò che rileva non è tanto il numero di riunioni tra le imprese interessate, quanto il fatto di accertare se il contatto o i contatti che sono avvenuti abbiano consentito a queste ultime di tenere conto delle informazioni scambiate con i concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato in questione e di sostituire scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza. Nel momento in cui può essere accertato che tali imprese hanno dato luogo ad una concertazione e che sono rimaste attive su tale mercato, è legittimo esigere che essi forniscano la prova che la concertazione in questione non ha influito in alcun modo sul loro comportamento sul detto mercato.

L’esistenza di una sola comunicazione di pretariffazione tra i concorrenti durante il periodo interessato non sarebbe sufficiente a configurare un comportamento collusivo. Tuttavia non si può, a contrario, esigere dalla Commissione la prova dell’esistenza di una comunicazione settimanale di pretariffazione lungo tutto il periodo dell’infrazione. La prova dell’effettività di un certo numero di scambi sufficientemente coerenti, che permettano di costituire un meccanismo consolidato di circolazione di informazioni, è sufficiente a configurare un comportamento collusivo.

(v. punti 368, 369, 373, 400)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 461-464)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 660, 662)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punto 673)