Language of document : ECLI:EU:T:2021:574

Causa T466/20

LF

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 settembre 2021

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto – Diniego dell’indennità di dislocazione – Residenza abituale – Funzioni esercitate in un’organizzazione internazionale stabilita nello Stato in cui è situata la sede di servizio»

1.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Funzionari o agenti che possiedono la cittadinanza dello Stato membro della sede di servizio – Residenza abituale fuori dallo Stato membro della sede di servizio durante il periodo di riferimento – Calcolo del periodo – Neutralizzazione dei periodi di servizio svolti per uno Stato o un’organizzazione internazionale – Ammissibilità – Presupposti – Servizi svolti fuori dallo Stato della sede di servizio

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. b); Regime applicabile agli altri agenti, artt. 20, n. 2, 21 e 92]

(v. punti 34, 39, 40, 48, 49, 53, 64, 65)

2.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Funzionari o agenti che possiedono la cittadinanza dello Stato membro della sede di servizio – Residenza abituale fuori dallo Stato membro della sede di servizio durante il periodo di riferimento – Nozione di residenza abituale – Presa in considerazione dei servizi svolti per un’organizzazione internazionale stabilita nello Stato della sede di servizio – Ammissibilità

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. b); Regime applicabile agli altri agenti, artt. 20, n. 2, 21 e 92]

(v. punti 66-72)

3.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Residenza abituale fuori dallo Stato membro della sede di servizio durante il periodo di riferimento – Nozione di residenza abituale – Circostanze che consentono di presumere la residenza abituale nel luogo della sede di servizio – Circostanze non idonee a rimettere in discussione la veridicità di tale residenza

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, b)]

(v. punti 78, 79, 85-92, 102)

4.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Vari contratti non consecutivi conclusi tra l’agente e le istituzioni – Determinazione del beneficio dell’indennità di dislocazione a ciascuna entrata in servizio – Presa in considerazione di precedenti decisioni di concessione dell’indennità di dislocazione – Esclusione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, b)]

(v. punti 93, 113)

Sintesi

Il ricorrente, LF, è un cittadino belga che ha vissuto in Francia tra il 1982 e il 2013. Il 1º maggio 2013 egli è entrato in servizio presso la Commissione europea a Bruxelles in forza di un contratto di agente contrattuale a tempo determinato scaduto il 30 aprile 2019. Successivamente, egli è stato iscritto come persona in cerca di occupazione in Belgio fino al 1º settembre 2019, data in cui è entrato al servizio dell’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA).

Con decisione dell’11 settembre 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» della Commissione ha negato al ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione, con la motivazione che egli non aveva dimostrato di aver avuto la sua residenza abituale fuori dello Stato della sede di servizio, ossia il Belgio, durante il periodo di dieci anni precedente la sua entrata in servizio presso la REA, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (1) (in prosieguo: lo «Statuto») per i funzionari che hanno o hanno avuto la cittadinanza dello Stato della sede di servizio.

Il ricorrente, ritenendo che la propria presenza in Belgio fosse esclusivamente legata ai servizi da lui effettuati presso la Commissione, il che osta alla creazione di legami duraturi tra lui e tale Stato e, pertanto, allo spostamento della sua residenza abituale dalla Francia verso il Belgio, ha adito il Tribunale con un ricorso di annullamento della decisione impugnata.

Con la sua sentenza il Tribunale respinge tale ricorso, fornendo al contempo precisazioni sulle condizioni alle quali un funzionario o agente avente la cittadinanza dello Stato della sede di servizio può ottenere l’indennità di dislocazione dopo aver svolto funzioni presso un’organizzazione internazionale a sua volta stabilita nello Stato della sede di servizio.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale procede alla delimitazione del periodo decennale di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto. Esso constata che quest’ultimo si estende, nel caso di specie, tra il 1º febbraio 2006 e il 31 agosto 2019. Per pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha neutralizzato il periodo di tre anni e sette mesi durante il quale il ricorrente ha lavorato presso un ministero francese, in conformità alle disposizioni dello Statuto che escludono la presa in considerazione dei periodi durante i quali il funzionario ha esercitato delle funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale al di fuori dello Stato della sede di servizio (2). Per contro, il periodo durante il quale egli ha lavorato in seno alla Commissione non è stato oggetto di alcuna neutralizzazione, dato che quest’ultima non è prevista nello Statuto per i periodi svolti al servizio di un’organizzazione internazionale nello Stato stesso della sede di servizio.

Ciò premesso, il Tribunale afferma, in secondo luogo, che l’esercizio di attività in un’organizzazione internazionale situata nello Stato della sede di servizio può essere preso in considerazione per determinare la residenza abituale di un funzionario o di un agente che abbia o abbia avuto la cittadinanza di detto Stato durante il periodo decennale di riferimento. Al riguardo, sebbene l’esercizio di funzioni in una siffatta organizzazione possa impedire la creazione di legami duraturi tra il funzionario o l’agente e lo Stato della sede di servizio (3), la presunzione dell’esistenza di legami molteplici e stretti tra una persona e il paese della sua cittadinanza svolge un ruolo più determinante per la localizzazione della sua residenza abituale (4), il che implica un’analisi dei legami personali e professionali da essa creati in tale paese.

Pertanto, il Tribunale esamina, in terzo luogo, gli elementi di fatto relativi alla vita privata e professionale del ricorrente per determinare se quest’ultimo abbia mantenuto la sua residenza abituale in Francia per tutto il periodo di riferimento, malgrado il suo trasferimento in Belgio, e se egli debba quindi beneficiare dell’indennità di dislocazione.

Esso ne conclude, sotto un primo profilo, che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la sua residenza abituale non può essere collocata in Francia per il solo fatto di avervi vissuto, studiato e lavorato prima dell’inizio del periodo di riferimento. Lo stesso vale, sotto un secondo profilo, per la circostanza che i suoi parenti risiedono in Francia. Infatti, senza che sia negata l’importanza della relazione filiale, il fatto che un funzionario o agente abbia fondato la propria famiglia, abiti con essa in uno Stato determinato e veda i membri di quest’ultima impegnati in attività corrispondenti al loro stadio di vita, è significativo ai fini della determinazione della sua residenza abituale. Per contro, le ragioni soggettive che l’hanno indotto a stabilirsi con la famiglia in un determinato Stato o la cittadinanza della moglie non sono determinanti in uno spazio in cui i cittadini dell’Unione possono spostarsi come desiderano senza subire discriminazioni fondate sulla cittadinanza.

Sotto un terzo profilo, neppure il fatto di aver mantenuto un immobile, un numero di telefono portatile e un conto bancario in Francia dimostra l’intenzione del ricorrente di stabilirvi il centro permanente o abituale dei suoi interessi. Parimenti, il fatto di aver lavorato presso la Commissione solo nell’ambito di un contratto a tempo determinato non esclude che quest’ultimo si sia stabilito in Belgio con l’intenzione di restarvi. Prova ne è il fatto che, alla scadenza di detto contratto, il ricorrente è rimasto in Belgio con la sua famiglia e vi si è iscritto come persona in cerca di occupazione per quattro mesi, il che dimostra che egli ha stabilito la sua residenza abituale in tale Stato almeno per una parte del periodo di riferimento. Il Tribunale ricorda, al riguardo, che il fatto di mantenere la propria residenza nello Stato della sede di servizio di cui ha la cittadinanza, anche brevemente nel corso del periodo decennale di riferimento, è sufficiente per comportare la perdita o il diniego del beneficio dell’indennità di dislocazione. Infine, la circostanza che egli ne beneficiasse durante il suo impiego alla Commissione non può inficiare tale conclusione, dal momento che il suo diritto a tale indennità doveva essere riesaminato al momento della sua entrata in servizio presso la REA.

Poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver stabilito la sua residenza abituale al di fuori dello Stato della sua sede di servizio per tutto il periodo decennale di riferimento, il Tribunale conclude per il rigetto del ricorso.


1      L’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto è applicabile per analogia agli agenti contrattuali in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, e degli articoli 21 e 92 del regime applicabile agli altri agenti.


2      Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto.


3      Tale presunzione è stata stabilita dalla sentenza del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/Commissione (T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 63).


4      Tale presunzione è stata invece stabilita dalla sentenza del 5 ottobre 2020, Brown/Commissione (T-18/19, EU:T:2020:465, punto 82).