Language of document : ECLI:EU:T:2021:592


 


 



Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 15 settembre 2021 –
MHCS/EUIPO – Lidl Stiftung (Tonalità del colore arancione)

(Causa T274/20)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una tonalità del colore arancione – Impedimento alla registrazione assoluto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Natura del marchio – Marchio cromatico – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone le cui richieste non sono accolte da una decisione – Decisione che rinvia la causa dinanzi all’organo inferiore per il riesame

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4)

(v. punti 23, 24)

2.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità concernente impedimenti alla registrazione assoluti – Esame limitato ai motivi dedotti – Considerazione dei fatti notori

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7 e 95, § 1)

(v. punti 32, 33, 38)

3.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 2ª frase]

(v. punto 46)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2020 (procedimento R 2392/2018‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lidl Stiftung & Co. e la MHCS.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 febbraio 2020 (R 2392/2018‑1) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla MHCS.

3)

La Lidl Stiftung & Co. KG sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla MHCS.