Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 settembre 2021 –
H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse)
(Causa T‑486/20)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Swisse – Ricorso incidentale – Oggetto del ricorso – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone le cui richieste non sono accolte da una decisione – Decisione che accoglie una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di una parte degli argomenti presentati – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4)
(v. punti 32, 33, 35)
2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 40)
3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e riaffermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punto 43)
Dispositivo
1) | | Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Giuliani SpA è condannata alle spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale. |
3) | | L’Associazione per la protezione dell’origine dei cosmetici svizzeri (Swisscos), la Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e la Giuliani sopporteranno ciascuno le proprie spese afferenti alla richiesta di intervento della Swisscos nell’ambito del ricorso incidentale. |