Language of document : ECLI:EU:T:2021:619


 


 



Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 settembre 2021 –
H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse)

(Causa T486/20)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Swisse – Ricorso incidentale – Oggetto del ricorso – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone le cui richieste non sono accolte da una decisione – Decisione che accoglie una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di una parte degli argomenti presentati – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4)

(v. punti 32, 33, 35)

2.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)

(v. punto 40)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e riaffermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punto 43)

Dispositivo

1)

Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Giuliani SpA è condannata alle spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale.

3)

L’Associazione per la protezione dell’origine dei cosmetici svizzeri (Swisscos), la Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e la Giuliani sopporteranno ciascuno le proprie spese afferenti alla richiesta di intervento della Swisscos nell’ambito del ricorso incidentale.