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Ricorso presentato il 10 maggio 2006 - Davis e a./Consiglio.

(Causa F-54/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: John Davis (Bolton, Regno Unito), Svend Mikkelsen (Sabro, Danimarca), Dorrit Pedersen (Copenhaghen, Danimarca) e Margareta Strandberg (Axminster, Regno Unito) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

annullare le decisioni del Consiglio che fissano i diritti pensionistici dei ricorrenti, in quanto alla parte dei loro diritti pensionistici acquisita dopo il 30 aprile 2004 non si applica un coefficiente correttore e il coefficiente correttore applicato alla parte dei loro diritti pensionistici acquisita prima del 30 aprile 2004 è diverso da quello applicato alla retribuzione dei funzionari in attività nel Regno Unito o in Danimarca;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, tutti ex funzionari delle Comunità europee residenti nel Regno Unito o in Danimarca, sono stati collocati a riposo dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto.

A sostegno del loro ricorso essi invocano l'illegittimità dell'art. 82 dello Statuto, degli artt. 1, n. 3, e 3, n. 5, dell'allegato XI dello Statuto, nonché l'art. 20 dell'allegato XIII dello Statuto, nel testo entrato in vigore il 1° maggio 2004.

Essi invocano altresì la violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione, in quanto, nell'applicazione delle summenzionate disposizioni, i funzionari collocati a riposo dopo il 1° maggio 2004 non beneficiano della garanzia del medesimo potere di acquisto, a prescindere dal loro luogo di residenza. Analogamente, essi non beneficerebbero, a parità di retribuzione, dello stesso potere di acquisto dei loro colleghi in attività, poiché alla loro pensione è applicato un coefficiente correttore calcolato in relazione al paese mentre i loro colleghi in attività vedono applicare alla loro retribuzione un coefficiente correttore calcolato in relazione alla capitale.

Inoltre, i ricorrenti invocano la violazione dei diritti acquisiti e il principio di tutela del legittimo affidamento, poiché essi potevano avere l'aspettativa di vedere calcolare i loro diritti pensionistici in conformità delle regole in vigore al momento della loro entrata in servizio e durante la quasi totalità della loro carriera.

Infine, essi invocano la violazione del principio della libertà di circolazione e di stabilimento dei lavoratori, in quanto la soppressione del coefficiente correttore applicabile alla totalità dell'importo della loro pensione non garantisce più loro la libertà di stabilimento del loro centro di interessi a meno di non essere, eventualmente, penalizzati dalla diminuzione del loro potere d'acquisto rispetto a quello dei colleghi residenti in altri luoghi in cui il costo della vita è meno elevato.

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