Language of document : ECLI:EU:T:2015:988





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2015 –
British Airways / Commissione

(causa T‑48/11)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Accordi e pratiche concordate su elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare commissioni sui supplementi) – Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Obbligo di motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Difetto o insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 29)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Chiarezza e precisione del dispositivo della decisione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 23, § 5) (v. punti 32‑36)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Identificazione delle infrazioni sanzionate – Identificazione dei destinatari di una decisione – Prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punto 37)

4.                     Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Modalità d’esercizio – Infrazioni oggetto di una decisione della Commissione – Vincolatività della decisione per i giudici nazionali – Portata – Importanza della chiarezza e della precisione del dispositivo della decisione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 16, § 1) (v. punti 38‑44)

5.                     Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Obiettivo unico e piano globale (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 58, 63)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Contraddizioni interne alla decisione – Conseguenze – Annullamento – Presupposti – Lesione dei diritti della difesa dell’impresa sanzionata – Impossibilità per il giudice dell’Unione di esercitare il proprio sindacato (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 61, 77‑79, 85, 86)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 83, 84)

8.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita (Art. 263 TFUE) (v. punto 88)

9.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Determinazione dell’oggetto della domanda – Modifica delle conclusioni iniziali in corso di causa – Presupposti [Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 44, § 2, e 48, § 2] (v. punti 90, 91)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento parziale della decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci), per quanto riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci), è annullata nella parte in cui la Commissione europea, da un lato, ha ritenuto che la British Airways plc avesse, in primo luogo, partecipato al rifiuto di pagamento di commissioni, in secondo luogo, commesso un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’accordo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul traporto aereo tra il 22 gennaio e il 1° ottobre 2001 e, in terzo luogo, partecipato a infrazioni a tali disposizioni per servizi di trasporto di merci effettuati a partire da Hong Kong (Cina), dal Giappone, dall’India, dalla Tailandia, da Singapore, dalla Corea del Sud e dal Brasile e, dall’altro, le ha inflitto un’ammenda.

2)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla British Airways.