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Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 - Italia/Commissione

(Causa T-335/06)1

("Polizia sanitaria - Mercato italiano del pollame - Mancata adozione da parte della Commissione di misure eccezionali per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di influenza aviaria - Ricorso per carenza - Presa di posizione che pone fine alla carenza - Non luogo a provvedere")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Oggetto

Ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 CE e diretto a far constatare che la Commissione, non avendo adottato misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore del pollame, a titolo di compensazione per i produttori di pulcini di un giorno soggetti alle misure veterinarie adottate per ovviare alle conseguenze dell'influenza aviaria e che limitano la circolazione per il periodo compreso tra il dicembre 1999 e il settembre 2003, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77).

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 326 del 30.12.1996.