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Ricorso presentato il 29 novembre 2006 - Alcoa Trasformazioni / Commissione

(Causa T-332/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso) (Rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, T. Müller-Ibord, F. M. Salerno e T. Graf)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 19 luglio 2006 1, nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente e alle tariffe per l'energia elettrica pagabili dalla ricorrente a Portovesme e a Fusina o, in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui considera queste tariffe come un illegale aiuto nuovo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 230 CE per l'annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2006 (in prosieguo: la "decisione del 2006"), che ha qualificato le tariffe elettriche applicabili agli impianti di produzione di alluminio situati a Portovesme (Sardegna) e a Fusina (Veneto) come un illegale aiuto nuovo e ha avviato un procedimento formale contro tali tariffe ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

La ricorrente sostiene che la decisione del 2006 è erronea e illegittima in quanto si discosta dalla precedente decisione della stessa Commissione in cui si dichiarava che le tariffe in questione non costituivano un aiuto di Stato e travisa il procedimento che la Commissione dovrebbe applicare in un siffatto caso. In particolare, la ricorrente solleva i seguenti motivi:

in primo luogo, la ricorrente rileva che avendo avviato un procedimento formale contro le tariffe di cui trattasi e qualificato le stesse come un illegale aiuto nuovo la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione e ha violato l'art. 88, n. 2, in quanto (i) non si poteva concludere che le tariffe comportavano un vantaggio atto a tradursi in un aiuto di Stato e (ii) la Commissione non aveva effettuato alcuna valutazione pertinente sul se le tariffe effettivamente comportassero un siffatto vantaggio per la ricorrente. Inoltre, la ricorrente afferma che, come confermato dalla "decisione del 1996", le tariffe corrispondono ai prezzi che in base a una ragionevole previsione un razionale operatore del mercato applicherebbe in presenza di normali condizioni del mercato e che quindi non determinano un beneficio per la ricorrente comportante un aiuto. La decisione del 2006, invece, afferma semplicemente che le tariffe determinano un vantaggio, senza una previa valutazione in tal senso. Così facendo la Commissione ha ignorato le sue stesse conclusioni come esposte nella precedente decisione e le sue osservazioni in merito ai fatti formulate nella decisione di cui trattasi, che confermano che non esiste un beneficio di questo genere. Oltre a ciò, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo obbligo ai sensi dell'art. 253 CE di fornire un'adeguata motivazione.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento nel revocare, di fatto, la "decisione del 1996" e nel qualificare le tariffe come aiuto di Stato nuovo in chiaro contrasto con le sue previe constatazioni. Dal punto di vista della ricorrente, le iniziali conclusioni della Commissione restano valide finché non muteranno sostanzialmente le considerazioni su cui si è fondata l'originale decisione della Commissione.

In terzo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione ha violato l'art. 88 CE e il quadro procedurale determinato da tale disposizione per gli aiuti esistenti, nonché gli artt. 1, lett. b), sub (v) e 17-19 del regolamento (CE) n. 659/99 2 e i fondamentali principi del diritto comunitario.

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1 - GU 2006 C 214, pag. 5

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999 (GU 1999 L 83, pag. 1)