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Ricorso presentato il 29 novembre 2006 - Commissione / Northumbrian Water

(Causa T-334/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: sig. R. Lyal, agente)

Convenuta: Northumbrian Water Ltd. (Durham, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Condannare la convenuta, Northumbrian Water Ltd.:

a versare alla Commissione l'importo di EUR 561 732,65, composto dall'importo principale di EUR 443 307,67 oltre a EUR 10 922,84 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 4,75% sulla somma inizialmente dovuta (EUR 456 159,71) relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 31 dicembre 2002, EUR 99 795,87 a titolo di interessi di mora calcolati sulla suddetta somma originaria al tasso del 6,75% relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 28 marzo 2006 e EUR 17 790 a titolo di interessi di mora calcolati sul nuovo importo principale al tasso del 6,75% relativamente al periodo compreso tra il 29 marzo 2006 e il 31 ottobre 2006;

a versare EUR 81,98 al giorno a titolo di interessi maturati dal 1° novembre 2006 fino al completo rimborso del debito;

al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, nel 1997 ha stipulato un contratto con vari soggetti, tra cui la convenuta, per l'esecuzione del progetto "Produzione di energia elettrica mediante gassificazione in base al processo LR di fanghi derivanti dalla depurazione non digeriti e disidratati" nell'ambito delle attività comunitarie condotte nel settore dell'energia non nucleare 1.

Nel 2000 la convenuta ha informato la Commissione che aveva deciso di risolvere il contratto in ragione dell'incremento dei costi. La Commissione ha effettuato una valutazione del lavoro svolto e ha ritenuto che corrispondesse alla fase di progettazione. La Commissione ha pertanto tentato, invano, di recuperare gli anticipi percepiti dalla convenuta che eccedevano l'importo previsto per la progettazione, ossia la fase iniziale del progetto.

A sostegno del suo ricorso la Commissione sostiene che le condizioni generali del contratto non la obbligano a pagare per la fase di progettazione più dell'importo previsto nel contratto e che non è possibile procedere, tra una fase e l'altra del progetto, a un trasferimento delle disponibilità di bilancio da una categoria di spesa a un'altra.

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1 - Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU L 334, pag. 87).