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Ricorso presentato il 22 novembre 2006 - Italia/Commissione

(Causa T-335/06)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    dichiarare la carenza della Commissione per aver illegittimamente omesso, a seguito di formale messa in mora ai sensi dell'art. 232 CE, di adottare misure eccezionali di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 2777/75, per quanto riguarda i pulcini distrutti per impossibilità di accasamento nelle zone colpite da influenza aviaria e soggette a misure veterinarie restrittive della circolazione nel periodo compreso tra il dicembre 1999 ed il settembre 2003.

-    con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

Il Governo della Repubblica italiana ha proposto davanti al Tribunale di primo grado delle comunità europee un ricorso in carenza per la mancata adozione da parte della Commissione europea di misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Italia, per quanto attiene al mercato del pollame.

A sostegno dell'impugnativa il Governo italiano ha dedotto:

1)    la violazione del principio di non discriminazione tra produttori comunitari di cui all'art. 34, n. 2, comma 2, CE in quanto essendo state concesse all'Italia le misure eccezionali di sostegno al mercato solo in relazione al settore delle uova, sono state negate analoghe misure in relazione al settore del pollame, con la conseguente discriminazione dei produttori avicoli italiani rispetto a quelli olandesi e quindi in violazione dell'art. 34, n. 2, comma 2 del Trattato CE;

2)     lo sviamento di potere e l'errore manifesto di valutazione della Commissione che, rifiutando di adottare le misure eccezionali di sostegno del mercato anche in relazione ai pulcini di un giorno distrutti per impossibilità di accasamento, ha ecceduto i poteri conferitile dal regolamento di base relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ed è incorsa in un errore di valutazione della situazione del mercato avicolo italiano, nonché dei dati relativi alla struttura della produzione a sua disposizione;

3)     la violazione e falsa interpretazione dell'art. 14 del regolamento n. 2777/75 in quanto l'ingiustificato rifiuto da parte della Commissione di concedere le misure eccezionali di sostegno al mercato in relazione ai pulcini di un giorno distrutti per impossibilità di accasamento è il risultato di un'errata interpretazione dell'art. 14 del regolamento n. 2777/75;

4)    la violazione dei principi di buona amministrazione, di imparzialità, di equità e di trasparenza.

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