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Ricorso presentato il 27 novembre 2006 - 2K-Teint e a. / BEI e Commissione delle Comunità europee

(Causa T-336/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: 2K-Teint SARL, Mohamed Kermoudi, Khalid Kermoudi, Laila Kermoudi, Mounia Kermoudi, Salma Kermoudi e Rabia Kermoudi (Casablanca, Marocco) (Rappresentante: avv. P. Thomas)

Convenute: Banca europea per gli investimenti (Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo) e Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso e dichiarare fondata la domanda dei ricorrenti,

ordinare alla BEI di trasmettere l'intero fascicolo relativo al prestito partecipativo al capitale della società 2K-Teint, compresi tutti i documenti scambiati al riguardo con la BNDE, a pena di una multa di EUR 10 000 per giorno di ritardo;

dichiarare la responsabilità per fatto illecito della BEI nei confronti dei ricorrenti a causa degli errori, inadempimenti, delle negligenze e carenze della stessa nei confronti di questi ultimi;

dichiarare l'esistenza di un danno stimato subito dai ricorrenti (secondo le indicazioni del ricorso);

ordinare una perizia sull'entità e la fondatezza degli addebiti descritti;

condannare in solido o in alternativa la BEI e/o la Comunità europea a pagare ai ricorrenti, per le cause sopra enunciate, somme convertite in EUR (secondo le indicazioni che seguono) maggiorate degli interessi legali a partire dalla prima intimazione giudiziaria dei ricorrenti, vale a dire dalla citazione a comparire dinanzi al Tribunal d'arrondissement (Tribunale) di Lussemburgo in data 17 giugno 2003 e fino all'intero soddisfo;

dichiarare il provvedimento che interverrà provvisoriamente esecutivo indipendentemente dai mezzi di ricorso e senza prestazione di cauzione;

condannare inoltre la BEI e/o la Comunità europea in solido o in alternativa, al pagamento, quale somma non compresa tra le spese, di un importo provvisorio di EUR 12 500 che le ricorrenti hanno dovuto versare per la loro difesa e assistenza in udienza e che è iniquo porre a loro carico;

condannare alle spese la BEI e/o la Comunità europea;

riservare ai ricorrenti tutti i diritti, somme dovute e azioni.

Motivi e principali argomenti

Con un contratto di finanziamento sottoscritto in Lussemburgo il 28 aprile 1994, la BI, agendo in nome e per conto della Comunità europea in base a mandato attribuito dalla Commissione europea, ha concesso al Regno del Marocco, a titolo di partecipazione a capitali a rischio, un prestito condizionato diretto a finanziare progetti produttivi prevalentemente nel settore industriale, in particolare in associazione con alcune imprese (persone fisiche e giuridiche) dell'Unione europea (progetto Prestito Globale Settore Finanziario II). Secondo i termini del contratto, l'importo del prestito della BEI al Marocco doveva essere trasferito, in vista del finanziamento di progetti, attraverso convenzioni in forma di prestiti a istituti bancari marocchini, che avrebbero agito in seguito quali intermediari finanziari. I detti prestiti di retrocessione erano destinati ad assicurare il finanziamento da parte degli intermediari finanziari di prestiti o partecipazioni al capitale degli operatori marocchini, beneficiari finali. La concessione di ciascun prestito agli operatori doveva essere oggetto di un contratto stipulato fra l'istituto bancario e l'operatore interessato dalla partecipazione in parola. L'intermediario era obbligato a sottoporre ogni domanda che comportava il finanziamento di una partecipazione o di un prestito alla BEI, affinché quest'ultima la autorizzasse in concerto con lo Stato marocchino. La BEI era tenuta a notificare il suo assenso allo Stato marocchino, trasmettendo contemporaneamente una copia della notifica all'intermediario finanziario.

In data 12 ottobre 1994, è stata sottoscritta una convenzione di retrocessione tra il Regno del Marocco e la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE), che è divenuta pertanto uno degli intermediari finanziari ai sensi del contratto stipulato tra la BEI e il Regno del Marocco. Il 29 novembre 1995 è stato stipulato tra la BNDE e i ricorrenti un contratto di prestito nell'ambito della IIa Linea BEI, condizionato all'autorizzazione della BEI e al ricevimento dei fondi da parte della BNDE. Il contratto riguardava il finanziamento parziale di una partecipazione nella società 2K-Teint. Con lettera del 14 ottobre 1994 la BEI ha autorizzato il finanziamento del progetto 2K-Teint.

Con il presente ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno che essi avrebbero subito a causa del presunto comportamento negligente della BEI nell'esercizio delle proprie responsabilità di mandatario della Comunità in ordine alla gestione del prestito di cui trattasi. Essi rilevano in particolare un'estrema lentezza nella liquidazione del prestito, che sarebbe stata sbloccata soltanto nel luglio 1997, a causa della quale essi sarebbero stati indotti a contrarre un prestito a breve termine con la BNDE. Il mancato rispetto delle obbligazioni finanziarie incombenti ai ricorrenti ha condotto la BNDE ad avviare procedure di recupero dinanzi ai giudici nazionali. Con sentenza di un giudice nazionale marocchino la società 2K-Teint è stata condannata a vendere il suo fondo di commercio.

In primo luogo i ricorrenti invocano diverse irregolarità che la BNDE avrebbe commesso nella gestione dei fondi comunitari e che essi hanno comunicato alla BEI sollecitandone una reazione. I ricorrenti accusano la BEI di non dare alcun seguito alle informazioni che le sarebbero state trasmesse. Essi rilevano che la BEI sarebbe stata tenuta ad agire dal momento che la BNDE agiva altrimenti su istruzione quale sua mandataria, perlomeno come sua mandataria apparente, poiché la BEI si era riservata un ruolo importante nelle decisioni relative ai prestiti in parola.

Inoltre i ricorrenti sostengono che la BEI dovrebbe assumersi non solo la responsabilità degli errori della BNDE, commessi in occasione di tale rapporto giuridico, ma altresì le conseguenze delle proprie negligenze e inadempimenti. Essi accusano la BEI di non aver seguito e controllato efficacemente l'impiego dei fondi a partire dal loro ricevimento ad opera degli organismi marocchini, il che avrebbe avuto la conseguenza di favorire o addirittura avallare i presunti comportamenti fraudolenti della BNDE. Essi accusano la BEI di gravi inadempimenti, negligenze e carenze venendo meno agli obblighi di prudenza, diligenza e cautela nella gestione dei fondi comunitari.

I ricorrenti rilevano che i danni che essi asseriscono di aver subito sarebbero in relazione di causalità diretta con le carenze e gli inadempimenti della BEI e chiedono pertanto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei detti danni.

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