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Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008 - 2K-Teint e altri / Commissione e BEI

(Causa T-336/06) 1

("Responsabilità extracontrattuale - Contratto di finanziamento concluso con il Marocco - Pretesi inadempimenti e negligenze della BEI nella gestione di un prestito finanziato dal bilancio comunitario - Prescrizione - Irricevibilità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: 2K-Teint SARL (Casablanca, Marocco); Mohammed Kermoudi, Khalid Kermoudi, Laila Kermoudi, Mounia Kermoudi, Salma Kermoudi e Rabia Kermoudi (Casablanca) (rappresentante: P. Thomas, avvocato)

Convenute: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e V. Joris, agenti); e Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: C. Gómez de la Cruz e J.-P. Minnaert, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito a causa degli inadempimenti e delle negligenze che la BEI avrebbe commesso nel gestire l'attribuzione dei fondi destinati alla realizzazione del progetto della 2K-Teint, in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato tra la BEI, quale mandataria della Comunità, e il Regno del Marocco.

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La 2K-Teint SARL, i sigg. Mohammed Kermoudi, Khalid Kermoudi, le sig.re Laila Kermoudi, Mounia Kermoudi, Salma Kermoudi e Rabia Kermoudi sopporteranno, oltre alle loro spese, le spese sostenute dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

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1 - GU C 20 del 27.1.2007.