Language of document : ECLI:EU:T:2010:160

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 aprile 2010 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management – Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Nelle cause riunite T‑303/06 e T‑337/06,

UniCredito Italiano SpA, con sede in Genova, rappresentata dagli avv.ti G. Floridia, R. Floridia e F. Polettini,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Union Investment Privatfonds GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall’avv. J. Zindel,

avente ad oggetto i ricorsi proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la Union Investment Privatfonds GmbH e la UniCredito Italiano SpA,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 6 e il 28 novembre 2006,

visti i controricorsi dell’UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale l’8 e il 30 marzo 2007,

visti i controricorsi dell’interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 28 marzo e il 23 aprile 2007,

viste le osservazioni scritte della ricorrente, dell’UAMI e dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 23 gennaio, il 28 gennaio e il 30 gennaio 2009 riguardo all’eventuale riunione delle presenti cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza,

vista l’ordinanza 10 luglio 2009 che ha disposto la riunione delle cause T‑303/06 e T‑337/06 ai fini della fase orale del procedimento,

in seguito all’udienza del 15 settembre 2009,

vista l’ordinanza 30 novembre 2009 che ha disposto la riapertura della fase orale nella causa T‑337/06,

viste le osservazioni depositate dall’interveniente il 15 dicembre 2009, entro il termine prescritto dal Tribunale, sulla formulazione esatta del suo secondo capo della domanda,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In data 29 maggio 2001 e 7 agosto 2001, la ricorrente, UniCredito Italiano SpA, depositava presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) due domande di registrazione di marchi comunitari, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        I due marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i marchi denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management.

3        I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

–        «affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; affari immobiliari; informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa; servizi di carte di credito/debito; servizi bancari e finanziari via Internet», compresi nella classe 36, per il marchio denominativo UNIWEB;

–        «affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; affari immobiliari; informazioni finanziarie», compresi nella classe 36, per il marchio denominativo UniCredit Wealth Management.

4        Le due domande di marchio comunitario venivano pubblicate nel Bollettino dei marchi comunitari, rispettivamente, n. 108/2001 del 17 dicembre 2001 e n. 24/2002 del 25 marzo 2002.

5        In data 6 marzo 2002 l’interveniente, Union Investment Privatfonds GmbH, presentava opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), contro la registrazione del marchio richiesto UNIWEB per i servizi di cui al precedente punto 3.

6        In data 21 giugno 2002, l’interveniente presentava opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto UniCredit Wealth Management per i servizi di cui al precedente punto 3.

7        Le due opposizioni erano basate sui seguenti diritti anteriori:

–        il marchio tedesco denominativo UNIFONDS, depositato il 2 aprile 1979 e registrato il 17 ottobre 1979 con il n. 991 995, avente per oggetto, in particolare, servizi compresi nella classe 36, corrispondenti, segnatamente, a «collocamento di fondi»,

–        il marchio tedesco denominativo UNIRAK, depositato il 2 aprile 1979 e registrato il 17 ottobre 1979 con il n. 991 997, avente per oggetto, in particolare, servizi compresi nella classe 36, corrispondenti, segnatamente, a «collocamento di fondi»,

–        il marchio tedesco figurativo UNIZINS, depositato il 6 marzo 1992 e registrato il 10 luglio 1992 con il n. 2016954, avente per oggetto, in particolare, servizi compresi nella classe 36, corrispondenti, segnatamente, a «collocamento di fondi», qui di seguito rappresentato:

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8        I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

9        Con decisione 17 dicembre 2004, la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione proposta contro la registrazione del marchio richiesto UNIWEB, per quanto riguarda una parte dei servizi contestati, vale a dire gli «affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa; servizi di carte di credito/debito; servizi bancari e finanziari via Internet», e la respingeva in relazione agli altri servizi, vale a dire gli «affari immobiliari».

10      Con decisione 28 febbraio 2005, la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione contro la registrazione del marchio richiesto UniCredit Wealth Management, per quanto riguarda una parte dei servizi contestati, vale a dire gli «affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; informazioni finanziarie», e la respingeva in relazione agli altri servizi, vale a dire gli «affari immobiliari».

11      Nelle due menzionate decisioni, la divisione di opposizione riteneva, in sostanza, che l’interveniente avesse provato sia l’uso effettivo dei marchi anteriori sia l’esistenza di una famiglia di marchi. Riguardo ai servizi «affari immobiliari», essa riteneva che detti servizi e quelli oggetto delle registrazioni anteriori non fossero simili.

12      Avverso le decisioni della divisione di opposizione la ricorrente proponeva, in data 17 febbraio e 21 aprile 2005, due ricorsi dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

13      Avverso le decisioni della divisione di opposizione l’interveniente proponeva, in data 11 febbraio e 28 aprile 2005, due ricorsi dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94.

Con decisioni 5 settembre e 25 settembre 2006 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la seconda commissione di ricorso respingeva i ricorsi sia della ricorrente sia dell’interveniente.

 Conclusioni delle parti

14      La ricorrente chiedeva, inizialmente, che il Tribunale annullasse le decisioni impugnate. All’udienza ha precisato, rispondendo a un quesito posto dal Tribunale, che i suoi ricorsi erano intesi unicamente all’annullamento parziale delle decisioni impugnate, nella parte in cui esse hanno accolto le opposizioni avverso la registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management, riguardo ai servizi richiesti diversi dai servizi immobiliari.

15      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare la ricorrente alle spese.

16      L’interveniente, nella causa T-303/06, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 5 settembre 2006 (procedimento R 196/2005‑2) e accogliere le opposizioni avverso la registrazione del marchio comunitario UNIWEB per la prestazione di servizi immobiliari.

17      L’interveniente, nella causa T‑337/06, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 25 settembre 2006 (procedimento R 502/2005‑2) e accogliere le opposizioni avverso la registrazione del marchio comunitario UniCredit Wealth Management per la prestazione di servizi immobiliari.

 In diritto

 Sulla riunione delle cause

18      Avendo sentito le parti riguardo alla riunione delle presenti cause ai fini della sentenza e queste non essendovisi opposte, il Tribunale ritiene opportuno procedere a tale riunione ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

 Sull’ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

19      La ricorrente ha allegato ai ricorsi i risultati di una ricerca compiuta nel registro delle imprese tedesco, avente ad oggetto, in particolare, società operanti nel settore finanziario. Tali risultati, che non hanno potuto essere analizzati dalla commissione di ricorso, sono volti a dimostrare la registrazione di un gran numero di denominazioni che iniziano con «uni» o che contengono detto termine.

20      L’UAMI e l’interveniente ritengono che dette prove, prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possano essere ammesse.

21      I ricorsi presentati dinanzi al Tribunale vertono sul controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009). Pertanto, non è compito del Tribunale riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. L’ammissione di tali prove, infatti, è in contrasto con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), Racc. pag. II‑701, punto 18]. Pertanto, nel caso di specie, i risultati della ricerca svolta nel registro delle imprese tedesco, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, sono inammissibili.

 Nel merito

22      La ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

23      L’interveniente, da parte sua, deduce un motivo anch’esso relativo, in sostanza, alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a sostegno della sua domanda ex art. 134, n. 3, del regolamento di procedura, volta all’accoglimento delle opposizioni proposte avverso la registrazione dei marchi comunitari UNIWEB e UniCredit Wealth Management per la prestazione di servizi immobiliari.

 Sul motivo dedotto dalla ricorrente, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

–       Argomenti delle parti 

24      La ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i marchi su cui si fondavano le opposizioni dell’interveniente soddisfacessero i presupposti di applicazione della protezione ampliata riservata ai marchi seriali.

25      In primo luogo, non sarebbe corretto ritenere che tali marchi siano da ricollegare ad una serie, dato che l’elemento comune «uni», integralmente riprodotto da ciascuno di essi, sarebbe divenuto di uso comune nel linguaggio corrente e non sarebbe sufficientemente distintivo.

26      In secondo luogo, riguardo alla prova dell’uso dei marchi da ricollegare alla pretesa serie, la commissione di ricorso sarebbe incorsa in un grave errore accettando una semplice prova dell’uso ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009) anziché accertare se, per effetto dell’uso dei tre marchi anteriori dedotti, il consumatore interessato fosse in condizione di imputare, per associazione, il marchio richiesto a tali registrazioni anteriori considerate come componenti di una serie.

27      In terzo luogo, i marchi anteriori dedotti, che indicano i nomi dei fondi collocati dall’interveniente, non sarebbero percepiti dal pubblico degli investitori come costitutivi di una serie di marchi, dal momento che i fondi in questione, ancorché distinti l’uno dall’altro dal punto di vista delle caratteristiche finanziarie, costituirebbero, in realtà, un solo ed unico prodotto dal punto di vista commerciale. 

28      L’UAMI sostiene, in primo luogo, che il carattere distintivo dell’elemento comune «uni» debba essere valutato secondo la percezione del pubblico di riferimento ed in relazione ai servizi in questione. In tal senso, il prefisso «uni» sarebbe intrinsecamente distintivo in relazione a servizi finanziari.

29      In secondo luogo, riguardo alla prova dell’uso dei marchi anteriori, l’UAMI ritiene che gli elementi di prova di cui la commissione di ricorso disponeva fossero sufficienti per dimostrare il loro uso effettivo, non solo ai fini della prova richiesta dall’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, ma anche ai fini della prova dell’esistenza di una famiglia di marchi.

30      In terzo luogo, benché i marchi anteriori dell’interveniente siano destinati a contraddistinguere lo stesso tipo di prodotti finanziari, l’UAMI sostiene che essi non possano essere considerati parte di un’offerta commerciale unica, dal momento che l’interveniente offre ai potenziali sottoscrittori la possibilità di scegliere tra i differenti fondi di investimento contraddistinti da caratteristiche tecnico-finanziarie diverse.

31      L’interveniente conferma gli argomenti dedotti dall’UAMI, aggiungendo che la capacità del prefisso «uni» di raggruppare in una famiglia tutti i marchi che lo contengono è rafforzata, nel caso particolare dei fondi di investimento, dal momento che sarebbe abituale che un operatore che offra fondi indichi prodotti differenti con denominazioni aventi un elemento comune, per indicare che i fondi provengono dal medesimo operatore o che appartengono alla medesima categoria.

–       Giudizio del Tribunale

32      In limine, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se sussiste un rischio di confusione per il pubblico interessato tra tale marchio e un marchio anteriore. Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico interessato ha dei segni e dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33, e la giurisprudenza citata].

33      Dalla giurisprudenza risulta inoltre che, qualora l’opposizione ad una domanda di marchio comunitario si fondi su più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa «serie» o «famiglia», come può avvenire, in particolare, laddove riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l’aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzi l’uno dall’altro, oppure laddove si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, una simile circostanza costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione. In tal caso, il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l’uno o l’altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie [sentenza del Tribunale 23 febbraio 2006, causa T‑194/03, Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Racc. pag. II‑445, punti 123 e 124].

34      Nella menzionata sentenza BAINBRIDGE è stato affermato che il rischio di associazione del marchio richiesto alla serie di marchi anteriori può essere invocato solo se ricorrono cumulativamente due presupposti. In primo luogo, l’opponente deve fornire la prova dell’utilizzo di un numero di marchi in grado di costituire una «serie». In secondo luogo, il marchio richiesto non soltanto deve essere simile ai marchi facenti parte della serie, ma deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l’elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto (sentenza BAINBRIDGE, cit., punti 126 e 127).

35      Nel caso di specie, la valutazione della commissione di ricorso, secondo cui i marchi anteriori UNIFONDS, UNIRAK e UNIZINS invocati dall’interveniente sono costitutivi di una «serie» ai sensi della menzionata sentenza BAINBRIDGE, si fonda essenzialmente sul rilievo che il prefisso «uni», comune a tali tre marchi, è dotato di carattere distintivo nel contesto dei servizi finanziari e che l’uso effettivo di tali marchi è stato dimostrato dall’interveniente.

36      Dopo aver accertato l’esistenza di una «serie» di marchi, la commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione, in modo quasi automatico, che il pubblico interessato associa il prefisso «uni» all’interveniente quando è utilizzato in relazione con fondi di investimento e che sussiste, pertanto, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

37      Occorre tuttavia ricordare che, come risulta dalla citata sentenza BAINBRIDGE (punto 123), la presenza di una «serie» o di una «famiglia» di marchi costituisce solo un fattore rilevante, che non è l’unico di cui tener conto, ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione. La mera qualificazione dei marchi invocati come ricollegati ad una «serie» o a una «famiglia» non è pertanto sufficiente per fondare una conclusione definitiva quanto all’esistenza di un tale rischio. La prova dell’uso di tali marchi e il carattere distintivo del loro elemento comune, pur necessari per la costituzione di una «serie» o di una «famiglia», non possono nemmeno, in assenza di prova supplementare del rischio di confusione, costituire elementi sufficienti per fondare il diniego di registrazione di un marchio che presenti il medesimo elemento.

38      Per giustificare tale diniego, l’UAMI deve non solo dimostrare l’esistenza di una serie di marchi, ma anche accertare che il marchio richiesto presenti caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie (sentenza BAINBRIDGE, cit., punto 127).

39      Se tali caratteristiche si limitano alla sola presenza dell’elemento comune alla serie, tale elemento deve presentare un carattere distintivo tale da consentire all’elemento di cui è causa di far sorgere, di per sé, un’associazione diretta, nel pubblico interessato, alla serie in questione.

40      Un rischio di confusione può parimenti essere accertato sulla base di somiglianze tra il marchio richiesto e la serie di marchi invocata, che vadano oltre la mera presenza di un elemento comune e che possano, segnatamente, riguardare la posizione in cui tale elemento compare abitualmente nei marchi o il suo contenuto semantico (v., in tal senso, sentenza BAINBRIDGE, cit., punto 127).

41      Nel caso di specie, l’UAMI non ha proceduto ad un esame approfondito del requisito del collegamento dei marchi richiesti alla serie invocata in opposizione. La commissione di ricorso si è limitata a sottolineare che ciascuno dei marchi è formato dalla combinazione di due elementi individuali, vale a dire l’elemento comune «uni» e espressioni differenti, rispettivamente «web» e «credit wealth management», prive di carattere distintivo in relazione ai servizi richiesti.

42      Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rilevare che né il potere distintivo del prefisso «uni», né gli altri aspetti del raffronto tra i marchi de quibus consentono di concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.

43      Quanto al potere distintivo, occorre rilevare che, in linea di principio, esso deve essere valutato secondo la percezione del pubblico interessato tenendo conto non solo delle qualità intrinseche dell’elemento di cui trattasi, ma anche dell’uso che ne è fatto e, eventualmente, della sua notorietà. Orbene, sul piano intrinseco, il prefisso «uni» non ha la capacità di provocare, di per sé solo, l’associazione dei marchi richiesti alla serie invocata.

44      Nemmeno l’uso effettivo di marchi seriali nel settore finanziario e la pubblicazione regolare di informazioni sul corso dei fondi di investimento in ordine alfabetico sono tali da dimostrare la capacità del prefisso «uni» di indicare, di per sé solo, la provenienza dei fondi nei nomi nei quali esso è presente.

45      Dalle decisioni impugnate risulta che gli articoli di giornale prodotti nel procedimento di opposizione menzionano fondi contenenti il prefisso «uni» che non appartengono all’interveniente. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato che, nel caso dei fondi i cui nomi iniziano per «united» («United Kingdom C» e «United Kingdom D») e «universal» («Universal Effect», «Universal AS», «Universal-Effect» e «Universal-Value Trust») si tratta di un termine indivisibile le cui le prime lettere, «uni», costituiscono parte integrante della struttura della parola. Non è tuttavia scontato che, come afferma la commissione di ricorso, lo stesso valga per i marchi che iniziano per «unico» («Unico Equity» e «Unico Investment»), ove tale termine non viene necessariamente associato dal pubblico interessato in Germania alla parola italiana «unico», potendo invece essere inteso anche come costitutivo di un’abbreviazione senza significato.

46      Si deve inoltre sottolineare che, negli articoli di giornale prodotti dall’interveniente, i nomi dei fondi di investimento sono presentati dalla società di gestione, ove il nome di ogni società di gestione risulta in cima all’elenco dei fondi da essa gestiti. I marchi anteriori dedotti e gli altri marchi detenuti dall’interveniente, contenenti il prefisso «uni», sono menzionati in tutti gli articoli sotto la rubrica «Union Investment». Pertanto, è difficilmente concepibile che il pubblico interessato, al quale la commissione di ricorso riconosce correttamente una capacità di attenzione relativamente elevata, possa credere che i fondi indicati dai marchi richiesti siano gestiti da una società diversa da quella il cui nome compare in capo al gruppo di cui fanno parte.

47      Infine, per quanto riguarda le eventuali somiglianze che vadano oltre il prefisso comune «uni», si deve rilevare che l’interveniente non ne ha dimostrato l’esistenza. Si deve, per contro, segnalare una differenza per quanto attiene al contenuto semantico dei marchi. I termini accostati al prefisso «uni» sono espressi in inglese in tutti i marchi richiesti («web» e «credit wealth management»), e in tedesco in ciascuno dei marchi anteriori dedotti in opposizione («fonds», «rak» e «zins»).

48      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che, nonostante l’uso effettivo dei marchi anteriori e la presenza del prefisso «uni» comune a tutti questi marchi e ai marchi richiesti, gli elementi di prova forniti all’UAMI non sono tali da dimostrare la capacità di tale prefisso, di per sé solo o unitamente ad altri fattori, di indurre ad associare i marchi richiesti alla serie anteriore.

49      Pertanto, erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto presentassero un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

50      Conseguentemente, deve essere accolto il motivo unico della ricorrente e le decisioni impugnate devono essere annullate nella parte in cui hanno accolto le opposizioni alla registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management, per quanto riguarda i servizi richiesti diversi dai servizi immobiliari di cui al precedente punto 3.

 Sul motivo dedotto dall’interveniente, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

–       Argomenti dell’interveniente

51      L’interveniente rileva, a sostegno delle domande di accoglimento delle opposizioni avverso la registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management per la prestazione di servizi immobiliari, che la distinzione operata dalla commissione di ricorso tra la raccolta di capitali, da un lato, e l’acquisto e la gestione di immobili, dall’altro, non può essere applicata in alcun modo alla realtà dei fondi immobiliari. Sussisterebbe, al contrario, una contiguità indissociabile tra la prestazione di servizi finanziari e quella dei servizi forniti nel settore immobiliare, segnatamente in ragione dell’obbligo ex lege, che l’art. 67, nn. 1 e 2, dell’Investmentgesetz (legge tedesca sui fondi di investimento) imporrebbe agli istituti di servizi finanziari, di non limitare le proprie attività all’emissione o al riscatto dei certificati di partecipazione ai fondi immobiliari, bensì, inoltre, di acquistare, gestire e rivendere gli immobili interessati.

–       Giudizio del Tribunale

52      Le domande dell’interveniente di accogliere le sue opposizioni avverso la registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management per la prestazione di servizi immobiliari si fondano, essenzialmente, sul presupposto che l’esistenza di un rischio di confusione tra tali marchi e i marchi anteriori sia confermata dal Tribunale con riguardo ai servizi di cui al precedente punto 3 diversi dai servizi immobiliari. Poiché tale tesi è stata respinta, anche dette domande devono esserlo.

 Sulle spese

53      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

54      Nel caso di specie, la ricorrente non ha domandato che l’UAMI o l’interveniente fossero condannate alle spese.

55      Si deve pertanto condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T-303/06 e T-337/06 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito Italiano SpA nel procedimento R 211/2005‑2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UNIWEB, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni, informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa, servizi di carte di credito/debito, servizi bancari e finanziari via Internet», compresi nella classe 36.

3)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005‑2 e R 502/2005‑2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito Italiano SpA nel procedimento R 456/2005‑2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UniCredit Wealth Management, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni e informazioni finanziarie», compresi nella classe 36.

4)      Le domande della Union Investment Privatfonds GmbH sono respinte.

5)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato in Lussemburgo il 27 aprile 2010.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.