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Ricorso proposto il 4 giugno 2008 - Putters International / Commissione

(Causa T-211/08)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Putters International NV (Cargovil, Belgio) (rappresentante: K. Platteau, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione, nella parte in cui detto articolo stabilisce che la ricorrente ha violato l'art. 81, n. 1, CE, in quanto essa e altre imprese hanno stabilito direttamente e indirettamente i prezzi dei servizi di traslochi internazionali, hanno ripartito tra di loro una parte di detto mercato e hanno alterato la procedura per la presentazione delle offerte;

annullare l'art. 2 della decisione, in quanto con esso è stata irrogata alla ricorrente un'ammenda di EUR 3 955 000;

qualora il Tribunale ritenga opportuno irrogare alla ricorrente un'ammenda, nell'esercizio della sua piena competenza giuridica discendente dagli artt. 229 CE e 31 del regolamento n. 1/2003, stabilire un'ammenda notevolmente inferiore all'importo dell'ammenda fissata dalla Commissione;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008)926 def., relativa ad una procedura a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali).

In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione affermando che la ricorrente ha partecipato ad un cartello complesso e consolidato, mirante a stabilire direttamente e indirettamente i prezzi dei servizi di traslochi internazionali in Belgio, a ripartire fra loro una parte di detto mercato e ad alterare la procedura per la presentazione delle offerte, mentre la ricorrente partecipava soltanto alle pratiche quanto alle commissioni e ai preventivi ombra, e soltanto molto sporadicamente.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione, nel calcolare l'importo base dell'ammenda, indipendentemente dal numero e dal tipo delle violazioni commesse dalla ricorrente e dall'impatto delle stesse sul mercato rilevante, considera il fatturato totale dei servizi di traslochi internazionali.

In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione nel calcolare l'ammenda, indipendentemente dal ruolo delle parti nel cartello e dal tipo delle pratiche cui esse hanno partecipato, non opera alcuna distinzione tra di esse, ma applica a tutte una percentuale identica per quanto attiene alla gravità della violazione e all'importo a parte stabilito a titolo di deterrente.

In quarto luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione ad un partecipante con ruolo limitato come la ricorrente applica il massimo consentito dell'ammenda.

In quinto e ultimo luogo, la ricorrente deduce una violazione dei principi di legittimo affidamento e della parità di trattamento ed un'errata valutazione della Commissione, in quanto essa non ha rilevato alcuna circostanza attenuante a favore della ricorrente.

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