Language of document : ECLI:EU:F:2014:21

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

13 febbraio 2014

Causa F‑5/14 R

CX

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Procedimento disciplinare – Destituzione – Domanda di sospensione dell’esecuzione»

Oggetto: Ricorso, proposto a norma degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui CX ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione del 16 ottobre 2013, mediante la quale la Commissione europea l’ha destituito dalle sue funzioni, per ragioni disciplinari, con effetto dal 1° novembre 2013. Lo stesso giorno, il ricorrente ha adito il Tribunale con un ricorso diretto principalmente all’annullamento di tale decisione. Il ricorso nel merito è stato iscritto nella cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo F‑5/14.

Decisione:      La domanda di provvedimenti provvisori di CX è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – «Fumus boni juris» – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

2.      Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e allegato I, art. 7, § 3; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 34 e 35)

3.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Termini – Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole – Valutazione – Inosservanza – Circostanze particolari – Onere della prova

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 22)

4.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Termini – Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole – Inosservanza – Conseguenze

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 22)

5.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevalenti sull’interesse del ricorrente

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2; decisione della Commissione 1999/352)

1.      Per determinare se il presupposto relativo al fumus boni juris è soddisfatto, occorre procedere a un esame prima facie della fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente a sostegno del ricorso principale e quindi verificare se almeno una di esse presenti carattere sufficientemente serio tanto da giustificare che essa non sia disattesa nell’ambito del procedimento sommario.

(v. punto 30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 novembre 2007, Donnici/Parlamento, T‑215/07 R, punto 39, e la giurisprudenza citata

2.      Sebbene il ricorso, che obbedisce, tanto nel contesto di un procedimento sommario quanto in quello del procedimento principale, alle regole di forma sancite agli articoli 34 e 35 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, possa essere sostenuto e integrato, con riferimento a punti specifici, mediante il rinvio ai documenti ad esso allegati, gli allegati hanno una funzione meramente probatoria e strumentale. Gli allegati non possono quindi servire a sviluppare un motivo esposto sommariamente nel ricorso avanzando censure o argomenti che non compaiono in esso, dato che il ricorrente deve indicare nel ricorso le censure precise su cui occorre pronunciarsi, nonché, in modo quanto meno sommario, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure sono fondate.

Conseguentemente, il giudice dei procedimenti sommari non può tenere conto dell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto come risultante dal ricorso nel merito, allegato al ricorso del procedimento sommario e al quale quest’ultimo rinvia.

(v. punti 31 e 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 gennaio 2007, Francia Télécom/Commissione, T‑340/03, punto 167

Tribunale della funzione pubblica: 2 luglio 2009, Giannini/Commissione, F‑49/08, punto 86

3.      I termini rigorosi previsti all’art. 22 dell’allegato IX dello Statuto per lo svolgimento del procedimento disciplinare, pur senza essere perentori, sanciscono non di meno una regola di buona amministrazione il cui scopo è quello di evitare, nell’interesse sia dell’amministrazione che dei funzionari, un ritardo ingiustificato nell’adottare una decisione che pone termine al procedimento disciplinare.

Pertanto, le autorità competenti hanno l’obbligo di gestire diligentemente il procedimento disciplinare e di agire in modo che ciascun atto inerente all’esercizio dell’azione disciplinare intervenga in un termine ragionevole rispetto all’atto precedente. Tale dovere di diligenza e di rispetto di un termine ragionevole si impone anche in relazione all’avvio del procedimento disciplinare, segnatamente nel caso ed a partire dal momento in cui l’amministrazione abbia acquisito conoscenza dei fatti e dei comportamenti idonei a configurare violazioni degli obblighi incombenti a un funzionario in forza dello Statuto.

La ragionevolezza della durata del procedimento dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.

Qualora un procedimento riguardante un funzionario abbia superato quella che potrebbe essere considerata una durata ragionevole, spetta all’autorità che ha il potere di nomina accertare l’esistenza di circostanze particolari idonee a giustificare tale superamento.

(v. punti 36, 37, 42, 44 e 45)

Riferimento:

Corte: 5 maggio 1983, Ditterich/Commissione, 207/81, punto 26; 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, punto 29, e la giurisprudenza citata

Tribunale di primo grado: 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento, T‑26/89, punto 88; 3 luglio 2001, E/Commissione, T‑24/98, punto 52; 10 giugno 2004, François/Commissione, T‑307/01, punto 48, e la giurisprudenza citata

4.      Nel contesto dello svolgimento di un procedimento disciplinare, perché un’irregolarità procedurale possa sfociare nell’annullamento di un atto, occorre che, in assenza di tale irregolarità, il procedimento possa dare luogo ad un risultato diverso.

Al riguardo, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito ad un procedimento amministrativo viziato da ritardo. Infatti, solo qualora l’eccessivo periodo di tempo decorso possa avere influenza sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo il mancato rispetto del principio del termine ragionevole pregiudica la validità del procedimento amministrativo.

Ad ogni modo, anche qualora si dovessero considerare determinati atti viziati da irregolarità, la cui gravità sia talmente evidente da non poter essere tollerata nell’ordinamento giuridico dell’Unione, come improduttivi di effetti giuridici, la gravità delle conseguenze ricollegabili alla constatazione dell’inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione presuppone nondimeno che, per ragioni di certezza del diritto, tale constatazione possa essere formulata soltanto in ipotesi indiscutibilmente estreme.

(v. punti 40, 48 e 50)

Riferimento:

Corte: 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, C‑142/87, punto 48

Tribunale di primo grado: 23 aprile 2002, Campolargo/Commissione, T‑372/00, punto 39

Tribunale dell’Unione europea: 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P, punto 37, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: 9 ottobre 2013, Wahlström/Frontex, F‑116/12, punto 40

5.      Riguardo al bilanciamento degli interessi in gioco nell’ambito di un procedimento sommario, in assenza di censure abbastanza serie e pertinenti da determinare, allo stadio della domanda di provvedimenti provvisori, un fumus boni juris, il mantenimento in servizio di un funzionario al quale è stato per l’esattezza contestato di aver agito in modo contrario agli interessi finanziari dell’Unione, benché in servizio presso quest’ultima e obbligato a tenere una condotta irreprensibile, sarebbe idoneo a pregiudicare gravemente la credibilità delle istituzioni, nonché la fiducia degli Stati e del pubblico in generale nei loro confronti. Di conseguenza, anche supponendo che, ipoteticamente, sia stata accertata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, l’interesse dell’istituzione di cui trattasi a non vedersi imporre il mantenimento di un rapporto di lavoro in una situazione in cui un funzionario è stato destituito all’esito di un procedimento disciplinare deve prevalere sull’interesse di tale funzionario ad ottenere la sospensione della decisione impugnata.

Infatti, risulta dal preambolo alla decisione 1999/352, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita pregiudizievole di tali interessi. Inoltre, è noto che l’opinione pubblica è sensibile alla questione della tutela del denaro pubblico e del contribuente europeo.

(v. punti 80 e 81)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 agosto 2002, N/Commissione, T‑198/02 R, punto 60