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Impugnazione proposta il 15 aprile 2014 dall’Agenzia europea per i medicinali avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2014, causa F-29/13, Drakeford/EMA

(Causa T-231/14 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)Controinteressato nel procedimento: David Drakeford (Dublino, Irlanda)ConclusioniLa ricorrente chiede che il Tribunale voglia:annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-29/13, nella parte in cui essa annulla la decisione dell’EMA di non rinnovar

do, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)Controinte

ressato nel

are respingere il ricorso presentato dalla controparte in primo grado in quanto del tutto in

fondato;condannare la controparte nell’impugnazione alle spese del presente grado di giudizio e di quello che si è svolto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.Motivi e principali argomentiA sostegno del suo ricorso, la ricorrente dedu

ce tre motivi.Primo motivo, vertente su errori di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in merito all’interpretazione dell’articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell’Uni

one europea nella parte in cui esso ha ritenuto che l’espressione «qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto» dovesse essere intesa nel senso che essa incl

ude qualsiasi modus operandi p

er il quale il rapporto di lavoro di un agente temporaneo, ai

sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, alla scadenza del suo contratto a tempo determinato prosegue, in tale qualità, con il proprio datore di lavoro, anche se a tale rinnovo si accompagna una progressione di grado o un’evoluzione delle funzioni esercitate.Secondo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica sul testo dell’eccezione all’interpretazione dell’articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.Terzo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale della funzione pubblica in quanto ha fatto uso della propria competenza estesa al merito.