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Ricorso proposto il 14 aprile 2014 – CBM Creative Brands Marken / UAMI – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Causa T-228/14)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Roma, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 gennaio 2014, procedimento R 594/2013-1, nella parte in cui essa ha accolto la decisione della divisione di opposizione di rigetto della domanda n. 009 877 391 per i prodotti delle classi 18 e 25 e per i servizi «Servizi al dettaglio, inclusi siti web e televendita, in relazione al vestiario, calzature, cappelli, occhiali da sole, metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie, pelli di animali, pellame, bauli e valigie, borse, borsette, portafogli, borsellini, buste per chiavi, sacchi a spalla, borsette, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria» della classe 35;

rigettare integralmente l’opposizione alla domanda di registrazione n. 009 877 391;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «TRECOLORE» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 – Domanda di marchio comunitario n. 9 877 391.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Aeronautica Militare – Stato Maggiore.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo e denominativo comunitario e nazionale «FRECCE TRICOLORI» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 e 41.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.