Language of document : ECLI:EU:T:1998:95

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

14 maggio 1998 (1)

«Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE — Ammenda — Determinazione dell'importo — Circostanze attenuanti — Motivazione»

Nella causa T-319/94,

Fiskeby Board AB, società di diritto svedese, con sede in Norrköping (Svezia), con gli avv.ti Carl Wetter, del foro di Stoccolma, e Christopher Vajda, barrister, del foro d'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger, Hoss & Prussen, 15 Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Curall e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino, GU L 243, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
     La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

2.
    Con lettera 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.

3.
    Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative

al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.

4.
    Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

5.
    In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.

6.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

7.
    Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.

8.
     Al termine di tale procedimento, la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard — the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

—    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

—    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

—    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

—    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

—    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

—    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

—    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

—    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

—    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

—    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

vi) Fiskeby Board AB, un'ammenda di 1 000 000 di ECU;

(...)»

9.
    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.

10.
     Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

11.
    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

12.
    Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

13.
    Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

14.
    Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

15.
    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

16.
    Nella decisione viene riferito che la Fiskeby Board AB è stata acquisita dalla società statunitense Manville Forest Products il 1° giugno 1990. Attenendosi alle istruzioni della nuova capogruppo, la ricorrente ha smesso di partecipare alle riunioni del JMC sin dal mese di giugno del 1990. Tuttavia, essa non si è ritirata né dalla PC né dal Nordic Paperboard Institute, l'associazione di categoria dei produttori scandinavi (in prosieguo: l'«NPI»).

17.
    In essa si rileva inoltre che, successivamente al giugno 1990, la ricorrente ha continuato a ricevere e ad utilizzare informazioni provenienti da altri produttori sugli aumenti di prezzo da applicare (punto 163, primo comma, del preambolo della decisione).

18.
    Per i suddetti motivi, ai termini dell'art. 1 della decisione, la ricorrente ha preso parte all'intesa per tutto il periodo a cui si riferisce la decisione, vale a dire dalla metà del 1986 fino al mese di aprile del 1991.

Procedimento

19.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

20.
    Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).

21.
    La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

22.
    Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).

23.
    Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

24.
    Con lettera 5 febbraio 1987, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.

25.
    Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione

orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa.

26.
    Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.

27.
     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.

28.
    Le parti nelle cause menzionate al punto 28 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.

Conclusioni delle parti

29.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    ridurre in modo sostanziale l'ammenda che le è stata inflitta;

—    condannare la Commissione alle spese.

30.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

Sul motivo secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, delle fluttuazioni del fatturato della ricorrente sul mercato comunitario del cartoncino nel periodo dell'infrazione

Argomenti delle parti

31.
    La ricorrente fa valere che, qualora si registri una fluttuazione del fatturato realizzato con i prodotti che costituiscono l'oggetto dell'infrazione durante il periodo interessato dall'infrazione stessa, la Commissione deve prendere in considerazione, per valutare adeguatamente l'ampiezza dell'infrazione, il fatturato realizzato nell'intero periodo di cui trattasi. Ora, per determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione avrebbe considerato soltanto il fatturato realizzato nel 1990 sul mercato comunitario del cartoncino.

32.
    Sarebbe iniquo, nel suo caso, basarsi su quell'unico dato in quanto esso non sarebbe rappresentativo del fatturato realizzato durante il periodo dell'infrazione, vale a dire dalla metà del 1986 all'aprile 1991. Il fatturato del 1990 sul mercato comunitario del cartoncino sarebbe stato quattro volte più elevato del fatturato medio per il 1987 e il 1988, nonché superiore dell'80% al fatturato medio realizzato nel periodo 1987-1990. In effetti, l'esiguo giro d'affari realizzato nel 1987 e nel 1988 sarebbe dovuto alla sostituzione dell'unico macchinario per la lavorazione del cartone in suo possesso.

33.
    Il fatto che il 1990 fosse l'ultimo anno completo dell'infrazione non potrebbe consentire, da solo, alla Commissione di tralasciare eventi intervenuti prima di tale anno. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la situazione individuale della ricorrente, in quanto destinataria della decisione che le infligge un'ammenda (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69, Boehringer Manheim/Commissione, Racc. pag. 769, punto 55). Del pari, essa avrebbe dovuto tener conto del fatto che la ricorrente era uscita dal mercato nel 1987 e nel 1988 a causa della sostituzione dell'unico macchinario di cui disponeva. Essa avrebbe infatti riconosciuto che si può derogare alla scelta del dato di fatturato dell'ultimo anno completo dell'infrazione quando ricorrano circostanze particolari, come l'uscita dal mercato di un'impresa.

34.
    La particolarità della situazione della ricorrente, vale a dire la contrazione anomala e rilevante del suo fatturato, avrebbe dovuto essere presa in considerazione a maggior ragione in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, il fatturato realizzato nel settore di cui trattasi dovrebbe di regola fornire indicazioni sulla gravità dell'infrazione (v. sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 94), sulla potenza economica nonché sull'influenza sul mercato dell'impresa considerata.

35.
    Infine, nella sentenza 6 aprile 1995, causa T-142/89, Boël/Commissione (Racc. pag. II-867), il Tribunale avrebbe accolto un motivo analogo per il fatto che la ricorrente aveva dimostrato che il fatturato realizzato nell'anno di riferimento fissato dalla Commissione era più elevato rispetto al fatturato del periodo dell'infrazione, considerato complessivamente.

36.
    La Commissione afferma che, scegliendo come base l'esercizio 1990, essa si era intenzionalmente proposta di cercare di valutare la potenza economica delle imprese nell'ultimo anno completo dell'infrazione, al fine di tener conto del profitto tratto dalle imprese coinvolte nell'infrazione in termini di incremento del fatturato. Richiamandosi alla sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione (Racc. pag. II-49), essa rileva come questa considerazione abbia un peso in qualsiasi strategia di dissuasione.

37.
    La produzione della Fiskeby nel 1987 e nel 1988 non rifletterebbe la realtà della sua potenza economica, poiché essa era impegnata nella sostituzione dell'apparato produttivo.

38.
    In ogni caso, al fine di eliminare ogni fonte di discriminazione, le ammende dovrebbero essere calcolate partendo da una base comune, salvo quando ricorrono circostanze particolari, come nel caso di un'impresa che abbia precedentemente abbandonato il mercato.

Giudizio del Tribunale

39.
    E' pacifico che l'importo delle ammende individuali è stato calcolato in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990.

40.
    La Commissione ha correttamente scelto di tener conto di quel fatturato tra i vari elementi presi in considerazione in modo sistematico per determinare l'importo delle ammende.

41.
     Infatti, dal momento che il 1990 costituisce l'ultimo anno completo nel quale sussisteva l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione, la presa in considerazione del fatturato realizzato in quell'anno ha consentito alla Commissione di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nel settore del cartoncino nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 120 e 121).

42.
    Occorre rilevare che, quando è opportuno basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella stessa infrazione onde stabilire i rapporti tra le ammende da infliggere, è necessario delimitare il periodo di cui si deve tener conto in modo che i dati ottenuti siano quanto più possibile paragonabili (medesima sentenza, punto 122). Ne consegue che un'impresa non può pretendere che la Commissione tenga conto, nei suoi confronti, di un periodo diverso da quello stabilito in via generale, a meno che essa dimostri che il fatturato che ha realizzato in quest'ultimo periodo non è, per motivi specificamente connessi alla sua situazione, rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica né dell'entità dell'infrazione da essa commessa.

43.
    Nel caso di specie, nulla consente di ritenere che la Commissione avrebbe dovuto, nel caso specifico della ricorrente, basarsi su un dato di fatturato relativo ad un periodo diverso da quello effettivamente prescelto, il quale rappresentava, anche per la ricorrente, l'ultimo anno completo dell'infrazione ad essa addebitata.

44.
    Infatti, benché risulti dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente che, nel periodo 1987-1988, essa ha intrapreso la sostituzione del proprio apparato produttivo, il che ha determinato una diminuzione rilevante del fatturato realizzato in quei due anni, era tuttavia prevedibile — se non addirittura certo — che si sarebbe trattato di una

diminuzione temporanea e che, completata l'operazione di sostituzione, il fatturato sarebbe nuovamente risalito ad un livello normale ed equivalente, se non superiore, a quello realizzato nel corso dell'anno precedente l'inizio dei lavori di sostituzione.

45.
    Pertanto, la Commissione ha potuto ritenere che il fatturato realizzato dalla ricorrente durante l'anno di riferimento (1990) fosse rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica nel settore del cartoncino nonché dell'entità dell'infrazione che aveva commesso. Essa avrebbe invece valutato in modo inesatto la situazione dell'impresa di cui trattasi e l'entità dell'infrazione se si fosse basata, come chiede la ricorrente, sul fatturato medio realizzato negli esercizi 1987-1990, poiché esso era eccezionalmente basso.

46.
    Di conseguenza, la presente controversia differisce da quella che ha dato origine alla citata sentenza Boël/Commissione, a cui si richiama la ricorrente. In quella causa la ricorrente aveva sostenuto, senza essere contraddetta dalla Commissione, che il fatturato realizzato nell'anno di riferimento stabilito era eccezionalmente elevato, in particolare in relazione al fatturato realizzato da ciascuno degli altri destinatari della decisione. Pertanto, il Tribunale ha potuto considerare che il fatturato sul quale si era basata la Commissione per determinare l'importo dell'ammenda non rappresentava un'indicazione delle effettive dimensioni e della potenza economica dell'impresa ricorrente, nonché dell'entità dell'infrazione da essa compiuta (punto 133 della sentenza).

47.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente motivo dev'essere respinto.

Sul motivo riguardante l'esistenza di circostanze attenuanti

48.
    La ricorrente fa valere una serie di circostanze che avrebbero dovuto, a suo parere, essere prese in considerazione come attenuanti ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda ad essa inflitta. Nel caso di specie, ciascuna di queste circostanze va esaminata separatamente.

Sulla censura secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto del ruolo minore e passivo svolto dalla ricorrente

- Argomenti delle parti

49.
    La ricorrente sostiene che dall'entità dell'ammenda ad essa inflitta si può dedurre che la Commissione non ha tenuto conto del ruolo minore e passivo da essa svolto negli accordi collusivi.

50.
    Essa sottolinea di non aver mai partecipato alle riunioni del PWG, prima promotore e poi elemento trainante dell'intesa, la cui funzione risiedeva nel «fornire un supporto all'introduzione di una disciplina sul mercato» e comportava «la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi,

aumenti di prezzo e capacità» (punto 37 del preambolo della decisione). Essa avrebbe assistito per l'ultima volta ad una riunione del JMC nonché della Paper Agents Association (v. punti 94 e seguenti del preambolo della decisione) nell'aprile del 1990, abbandonando il JMC di sua iniziativa nel mese di giugno 1990, vale a dire circa cinque mesi prima che il BPIF presentasse la sua denuncia alla Commissione (novembre 1990).

51.
    Trovandosi in effetti fuori dal mercato nel 1987 e nel 1988, essa avrebbe avuto scarso interesse a svolgere un ruolo attivo nel JMC. Essa ammette di aver ricevuto, dopo aver lasciato il JMC, informazioni sui prezzi provenienti da altri produttori fino all'autunno del 1990 e di averne fatto uso (punto 163 del preambolo della decisione). Tuttavia, questo aspetto riguarderebbe la durata dell'infrazione piuttosto che il ruolo svolto nell'intesa.

52.
    La sua adesione al JMC, agli aumenti di prezzi e agli annunci di tali aumenti sarebbe stata minore e passiva, poiché essa non avrebbe mai proposto un aumento di prezzo.

53.
    Uno degli obiettivi fondamentali dell'intesa sarebbe stato, ai termini del punto 51 del preambolo, il controllo delle quantità in modo da mantenere un quasi equilibrio tra produzione e consumi. Ebbene, la ricorrente non avrebbe mai limitato la propria produzione per effetto della sua partecipazione all'intesa.

54.
    In questo contesto e con particolare riguardo all'affermazione della Commissione secondo cui è stata accertata un'infrazione unica, consistente in «un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza» che comportava segnatamente un accordo per la ripartizione dei mercati nonché l'adozione di misure concordate per il controllo dell'offerta del prodotto, la ricorrente riconosce di aver svolto un ruolo minore nelle azioni di cui trattasi fornendo nell'ambito del JMC informazioni di cui potevano avvalersi i membri del PWG al fine di limitare la produzione. Tuttavia, il controllo delle quantità avrebbe assunto una rilevanza concreta soltanto dai primi mesi del 1990, dopo che l'industria aveva smesso di funzionare a regime di massima capacità.

55.
    La ricorrente conclude che la sua partecipazione ad un'infrazione riguardante il controllo dell'offerta non poteva che essere limitata ad un periodo massimo di quattro anni (dalla metà del 1986 al mese di aprile del 1991), mentre le informazioni hanno assunto una rilevanza pratica solo nei primi mesi del 1990.

56.
    La Commissione precisa di aver accertato l'esistenza di un'infrazione unica,consistente in «un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza» che comportava aumenti concordati dei prezzi, un accordo per la ripartizione dei mercati, l'adozione di misure concordate per il controllo dell'offerta del prodotto e lo scambio di informazioni commerciali a sostegno di queste strategie. Tutti i destinatari della decisione avrebbero commesso tale infrazione integralmente, anche

quando non hanno avuto la necessità di compiere ognuna delle azioni previste per il funzionamento del sistema. Di conseguenza, la ricorrente non potrebbe chiedere la riduzione dell'ammenda che le è stata inflitta adducendo il fatto di non aver adottato misure volte a limitare la propria produzione.

57.
    Le misure dirette a limitare la produzione sarebbero state effettivamente applicate dai produttori che aderivano al PWG, nell'interesse di tutti. Esse sarebbero state destinate a rafforzare i provvedimenti in materia di prezzi, che comportavano il coinvolgimento diretto dei piccoli produttori.

58.
    Il contributo della ricorrente al controllo delle quantità sarebbe confermato dalla sua conoscenza e accettazione della politica di ripartizione del mercato condotta dal PWG, dal fatto che aveva fornito informazioni alla Fides sulla sua produzione, sulle vendite effettuate e sull'utilizzazione delle sue capacità, nonché dalla sua partecipazione a discussioni relative agli ordini inevasi nell'ambito del JMC.

59.
    La Commissione riconosce che la ricorrente non era una delle imprese «capofila» dell'intesa. Tuttavia, questa circostanza non implica di per sé che abbia svolto un ruolo minore e passivo. La ricorrente avrebbe aderito alla PC, al JMC e al COE, collaborando con il PWG in quanto membro del JMC e partecipando alla stregua degli altri membri alle iniziative in materia di prezzi.

- Giudizio del Tribunale

60.
    Per calcolare l'ammenda da infliggere a ciascuno dei destinatari, la Commissione dichiara di aver tenuto conto, in particolare, del ruolo svolto da ognuno di essi negli accordi collusivi (punto 169, primo comma, primo trattino, del preambolo della decisione). Essa spiega inoltre, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno assistito alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. E' pacifico, infine, che, per calcolare l'ammenda da infliggere alle imprese «capofila» e ai membri ordinari dell'intesa sono stati applicati tassi di base pari, rispettivamente, al 9 e al 7,5% del fatturato realizzato da ciascuno dei destinatari della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990.

61.
    La ricorrente ha precisato in udienza che non contesta la sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione. Essa si limita a contestare il giudizio formulato dalla Commissione sul ruolo che avrebbe svolto nell'ambito dell'infrazione accertata.

62.
    Per di più, la ricorrente non contesta la descrizione del ruolo di ciascuno degli organi del PG Paperboard. A tale riguardo, risulta dalla decisione che il PWG è stato l'organo nell'ambito del quale sono state adottate le principali decisioni aventi un oggetto anticoncorrenziale. Inoltre, benché la Commissione abbia accertato che tutti i destinatari della decisione hanno partecipato al complesso degli elementi

costitutivi dell'infrazione menzionati nell'art. 1 della decisione, risulta dalla decisione stessa che la collusione diretta a mantenere a livelli costanti le quote di mercato dei principali produttori, con alcune modifiche occasionali, ha inciso esclusivamente sulle quote di mercato delle imprese aderenti al PWG (punti 51-60 del preambolo della decisione). Infine, la Commissione ammette che, per quanto riguarda la collusione sugli arresti degli impianti, «anche in questo caso, a quanto pare, erano i produttori principali ad assumersi l'onere di ridurre la produzione in modo da mantenere costante il livello dei prezzi» (punto 71, secondo comma, del preambolo della decisione).

63.
    Alla luce di questi elementi, la censura della ricorrente, secondo cui la Commissione non avrebbe valutato correttamente il suo ruolo nell'intesa, non può essere accolta.

64.
    In primo luogo, la ricorrente non è stata considerata come una delle «capofila» dell'intesa. La Commissione ha quindi tenuto conto della mancata partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG.

65.
    In secondo luogo, viene precisato nella decisione che le imprese che non hanno preso parte alle riunioni del PWG sono state informate delle decisioni adottate da quest'ultimo durante le riunioni del JMC e che questo organismo costituiva l'ambito principale in cui sono state preparate le decisioni adottate dal PWG e si sono svolte discussioni dettagliate sull'attuazione delle dette decisioni (v., in particolare, punti 44-48 del preambolo della decisione).

66.
    La ricorrente riconosce di aver partecipato alle riunioni del JMC nonché alle riunioni dell'organismo che lo ha preceduto, il Marketing Committee, durante l'intero periodo iniziatosi il 1983 e conclusosi nell'aprile 1990, ma non è stata in grado di fornire informazioni precise sulle riunioni a cui aveva assistito nel periodo precedente l'inizio del 1989 (v. tabella 4 allegata alla decisione). Per quanto riguarda le riunioni del JMC svoltesi nel corso del periodo che va dall'inizio del 1989 al mese di aprile 1990, in ordine al quale sono state fornite informazioni precise, la ricorrente ammette di aver partecipato a cinque delle nove riunioni del JMC (medesima tabella). Essa riconosce infine che, in alcune occasioni, un rappresentante del NPI le ha fornito informazioni per telefono riguardanti i temi trattati nelle riunioni del JMC alle quali non era rappresentata (punto 46, primo comma, del preambolo della decisione).

67.
    Di conseguenza, poiché la ricorrente non contesta né la descrizione delle funzioni del JMC contenuta nella decisione, né la sua partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione, essa non può validamente sostenere che la Commissione avrebbe dovuto considerare il ruolo da essa svolto nell'intesa meno importante di quello delle altre imprese qualificate come «membri ordinari».

68.
    Questa considerazione non è in alcun modo modificata dalla circostanza che la ricorrente non avrebbe più partecipato alle riunioni del JMC dopo il mese di aprile 1990.

69.
    Infatti, la ricorrente non contesta l'affermazione figurante al punto 163, primo comma, del preambolo della decisione, secondo cui, pur non avendo più partecipato al JMC, essa ha continuato a ricevere e utilizzare informazioni provenienti da altri produttori sugli aumenti di prezzo da applicare. Benché risulti dalla decisione, come ha sottolineato la ricorrente, che soltanto nel corso del 1990 la situazione del mercato è stata tale da costringere i produttori a procedere ad arresti degli impianti per mantenere il livello dei prezzi (punto 70 del preambolo), risulta del pari che la questione dell'utilizzo delle capacità e dell'arresto degli impianti è stata esaminata, in seno al JMC, nel contesto della preparazione degli aumenti di prezzo concordati, prima ancora della data alla quale gli arresti degli impianti sono stati effettivamente attuati (punto 69 del preambolo).

70.
    Dal momento che la ricorrente ha partecipato, prima del mese di aprile 1990, alle riunioni del JMC, non poteva non esserle noto il contesto collusivo più generale al quale facevano capo le informazioni che essa ha ottenuto e utilizzato dopo il mese di aprile 1990 per stabilire la propria politica in materia di prezzi. Il solo fatto che alcuni arresti degli impianti siano stati effettivamente applicati solo successivamente alla data alla quale la ricorrente ha assistito, per l'ultima volta, ad una riunione del JMC, è quindi privo di pertinenza rispetto alla valutazione del ruolo da essa svolto nell'infrazione.

71.
    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la censura della ricorrente non può essere accolta.

Sulla censura secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto, come circostanza attenuante, delle perdite subite dalla ricorrente

- Argomenti delle parti

72.
    Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto riconoscere che le perdite da essa subite nel periodo cui si riferisce l'infrazione costituivano una circostanza attenuante. Questa considerazione troverebbe conferma nella decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene, GU L 230, pag. 1, in prosieguo: la «decisione Polipropilene»). La Commissione avrebbe inoltre erroneamente considerato che la ricorrente aveva tratto profitto dall'intesa.

73.
    La Commissione sottolinea che la ricorrente non ha suggerito che il settore non fosse redditizio durante il periodo di cui trattasi. Eppure, l'assenza di difficoltà rilevanti nel settore in quel periodo differenzierebbe questa situazione da quella relativa alla decisione Polipropilene.

74.
    In ogni caso, essa non sarebbe tenuta a considerare sistematicamente le perdite alla stregua di una circostanza attenuante, in quanto una posizione del genere potrebbe essere ritenuta incompatibile con l'obiettivo di vietare le collusioni, soprattutto quando vengono messe in atto in settori in difficoltà.

- Giudizio del Tribunale

75.
    La ricorrente non sostiene che il settore del cartoncino abbia attraversato una fase critica durante il periodo a cui si riferisce la decisione, ma si limita a far valere che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la sua situazione economica in perdita come circostanza attenuante.

76.
    Tuttavia, come la Corte ha già stabilito, l'ammettere un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato (sentenza 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punto 55).

77.
    La censura dev'essere pertanto respinta.

Sulla censura secondo cui la Commissione avrebbe dovuto valutare, come circostanza attenuante, il programma di allineamento attuato dalla ricorrente

- Argomenti delle parti

78.
    La ricorrente sostiene che un'ulteriore circostanza attenuante risiede nel fatto che essa ha preso provvedimenti al fine di evitare nuove infrazioni, consistenti nell'attuazione di un programma di allineamento e nell'interruzione del flusso di informazioni all'associazione CEPI-Cartonboard, successore della società fiduciaria Fides per l'elaborazione delle informazioni, nell'attesa di un chiarimento della situazione in ordine allo scambio di informazioni.

79.
    Essa respinge l'argomento della Commissione secondo cui il programma di allineamento rappresenterebbe soltanto un elemento della sua politica, già ricompensata, consistente nel non contestare i fatti dopo la comunicazione degli addebiti. Il suo comportamento nei confronti della Commissione, alla luce dell'infrazione compiuta, e l'introduzione di un programma di allineamento diretto ad evitare un'infrazione futura costituirebbero due elementi distinti.

80.
    La Commissione riconosce che un programma di allineamento può costituire una circostanza attenuante (sentenza Parker Pen/Commissione, citata, punto 93), in funzione degli elementi di ciascun caso concreto. Nel caso in esame, il programma di allineamento attuato dalla ricorrente rientrerebbe nella sua politica, già ricompensata, consistente nel non contestare gli elementi di fatto dedotti nella comunicazione degli addebiti. Per di più, questo programma non avrebbe avuto

alcun effetto sull'infrazione stessa né sulla partecipazione della ricorrente alla medesima.

- Giudizio del Tribunale

81.
     La gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

82.
    Ciò posto, anche se l'attuazione di un programma di allineamento dimostra la volontà dell'impresa interessata di prevenire le future infrazioni e costituisce quindi un elemento che consente alla Commissione di meglio svolgere la sua missione, consistente in particolare nell'applicare in materia di concorrenza i principi sanciti dal Trattato e nell'indirizzare le imprese in tal senso, il solo fatto che, in alcuni casi, la Commissione abbia preso in considerazione, nella sua prassi decisionale precedente, l'attuazione di un programma di allineamento alla stregua di una circostanza attenuante non fa sorgere a suo carico l'obbligo di procedere allo stesso modo nel caso in esame.

83.
    Di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente considerare opportuno, nel caso di specie, ricompensare soltanto il comportamento delle imprese che le aveva consentito di accertare l'infrazione in oggetto con minore difficoltà. Pertanto, poiché è stato concesso alla ricorrente il beneficio di una riduzione di un terzo dell'importo dell'ammenda per la sua collaborazione con la Commissione durante il procedimento amministrativo, non si può censurare la Commissione per non aver riconosciuto alla ricorrente un'ulteriore riduzione dell'importo dell'ammenda ad essa inflitta.

84.
    Infine, se è certo importante il fatto che la ricorrente abbia adottato provvedimenti volti a impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà dell'infrazione rilevata nella fattispecie (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 357).

85.
    La presente censura dev'essere pertanto parimenti respinta.

Sul motivo riguardante la violazione del principio che sancisce la parità di trattamento in quanto l'ammenda inflitta alla Fiskeby sarebbe troppo elevata rispetto a quelle inflitte alle imprese «capofila»

Argomenti delle parti

86.
    La ricorrente rileva che l'ammenda di un milione di ECU che le è stata inflitta corrisponde al 5% del fatturato da essa realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990.

87.
    Essa ritiene che tale ammenda sia di gran lunga troppo elevata rispetto a quella inflitta alle imprese «capofila» che non hanno collaborato (di importo pari al 9% del loro fatturato in ambito comunitario), vale a dire la Finnboard, la Mayr-Melnhof e la MoDo. Su queste imprese dovrebbe gravare, come ha sottolineato la Commissione, una responsabilità particolare per l'infrazione. I tassi percentuali relativi alle ammende dovrebbero riflettere correttamente i livelli di partecipazione all'intesa, rispettivamente, delle «capofila» e delle imprese che hanno svolto un ruolo minore, il che non avverrebbe nel caso di specie in quanto alle «capofila» che hanno collaborato nella medesima misura della Fiskeby sarebbero state inflitte ammende corrispondenti al 6% del fatturato.

88.
    Quanto all'ammenda inflitta alla Stora, il suo importo sarebbe pari soltanto al 3% del suo fatturato sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. La ricorrente reputa iniquo il fatto che l'ammenda inflittale sia di entità superiore a quella irrogata alla Stora.

89.
    Infine, l'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe del pari sproporzionata rispetto a quelle inflitte a due delle imprese «capofila», la KNP e la Weig.

90.
    Secondo la Commissione, la ricorrente non ha motivo di chiedere una riduzione dell'importo dell'ammenda. La maggiorazione dell'ammenda per le «capofila» (aliquote di base del 9% anziché del 7,5%) sarebbe ampiamente conforme a quanto già riconosciuto dalla Corte e dal Tribunale in altre controversie.

91.
    Per di più, l'ammenda della ricorrente, fissata al 5% del fatturato in quanto essa non aveva contestato i principali elementi di fatto esposti nella comunicazione degli addebiti, corrisponderebbe, in proporzione, a poco più della metà di quelle inflitte alle «capofila» che non avevano collaborato con la Commissione.

92.
    Tenuto conto delle caratteristiche particolari della loro adesione al PWG, le ammende inflitte alle «capofila» KNP e Weig sarebbero state calcolate con un tasso iniziale inferiore al 9%. Il tasso percentuale dell'ammenda inflitta alla KNP sarebbe stato successivamente ridotto in considerazione della collaborazione mostrata da tale impresa, collocandosi così tra il 5 e il 6% del fatturato comunitario di quest'ultima nel settore del cartoncino nel 1990.

93.
    Infine, il comportamento della Stora, rivelatosi ben più utile alla Commissione che non quello della ricorrente, avrebbe giustificato una riduzione rilevante dell'ammenda. Questa ricompensa non avrebbe peraltro alcuna connessione con il fatto che la Stora era una delle «capofila», come risulterebbe dalla situazione

della Rena, membro ordinario dell'intesa, a cui l'ammenda sarebbe stata parimenti ridotta di due terzi.

Giudizio del Tribunale

94.
    E' già stato precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990, applicando poi aliquote di base pari al 9 e al 7,5% di tale fatturato per determinare l'importo dell'ammenda che sarebbe stata inflitta, rispettivamente, alle «capofila» dell'intesa ed ai suoi «membri ordinari». E' inoltre pacifico che la Rena e la Stora hanno beneficiato di una riduzione di due terzi dell'importo delle ammende ad esse inflitte in considerazione della collaborazione attiva mostrata sin dall'inizio alla Commissione, mentre altre imprese, tra cui la ricorrente, hanno beneficiato di una riduzione di un terzo dell'ammenda in quanto non avevano contestato, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto sui quali la Commissione fondava le censure formulate nei loro confronti (v. punti 171 e 172 del preambolo della decisione).

95.
    L'ammenda inflitta alla ricorrente corrisponde quindi, conformemente ai criteri sopra menzionati, al 7,5% del fatturato da essa realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990, percentuale successivamente ridotta di un terzo in considerazione del fatto che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, l'impresa non ha contestato i principali elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato le censure formulate nei suoi confronti.

96.
    Prima ancora di esaminare se questo livello di ammende sia eccessivo rispetto al livello delle ammende inflitte alle imprese considerate come «capofila» dell'intesa, occorre sottolineare che, com'è già stato stabilito, la Commissione ha giustamente tenuto conto, in modo sistematico, del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino.

97.
    Quanto, in primo luogo, all'eventuale carattere eccessivo dell'ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelle inflitte alle «capofila» a cui non è stata concessa la riduzione dell'ammenda prevista in caso di collaborazione con la Commissione, si deve rilevare che la Commissione ha correttamente considerato che una responsabilità particolare gravava sulle imprese che hanno assistito alle riunioni del PWG (punto 170 del preambolo della decisione). Essa ha poi correttamente valutato la gravità dell'infrazione, rispettivamente commessa dalle imprese «capofila» dell'intesa e dai suoi «membri ordinari», applicando ai fini del calcolo delle ammende da infliggere alle due categorie di imprese tassi di base pari al 9 e al 7,5% del fatturato pertinente.

98.
    Si deve sottolineare, in questo contesto, che la ricorrente non ha contestato la descrizione dell'infrazione contenuta nella decisione, né ha addotto elementi precisi che potessero avvalorare la sua tesi secondo cui le aliquote base applicate ai fini

del calcolo dell'ammenda non rifletterebbero adeguatamente la particolare responsabilità gravante sulle imprese che hanno preso parte alle riunioni del PWG.

99.
    In secondo luogo, nulla consente di censurare la scelta della Commissione di concedere riduzioni dell'importo delle ammende inizialmente fissate. Ciò premesso, la ricorrente, che ha beneficiato della riduzione di un terzo dell'ammenda per la sua collaborazione con la Commissione, non è stata oggetto di alcun trattamento discriminatorio rispetto alle «capofila» a cui è stata concessa, ai termini del punto 172 del preambolo della decisione, una riduzione identica. In ogni caso, la ricorrente non ha neppure sostenuto che la propria collaborazione con la Commissione sia stata più importante rispetto a quella mostrata dalle altre imprese a cui è stata concessa la riduzione di un terzo dell'ammenda.

100.
    Per quanto riguarda, in terzo luogo, il confronto effettuato dalla ricorrente con il trattamento riservato alla KNP e alla Weig, risulta da una tabella fornita dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale che le ammende inflitte a queste due imprese sono di entità maggiore rispetto all'ammenda inflitta alla ricorrente, ma che esse sono state calcolate applicando un tasso inferiore all'aliquota base del 9% prevista per le altre imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG.

101.
    Ora, la decisione spiega adeguatamente le ragioni per le quali il tasso di base del 9% previsto per le «capofila» dell'intesa non è stato applicato alla KNP e alla Weig. Al punto 170, secondo comma, del preambolo, la KNP viene infatti considerata come una delle «capofila» dell'intesa soltanto per il periodo della sua partecipazione alle riunioni del PWG, vale a dire per un periodo più breve rispetto a quello della sua partecipazione all'intesa. Inoltre, la Commissione dichiara di aver tenuto conto del fatto che la Weig, pur avendo aderito al PWG, non sembra avere svolto un ruolo importante nel determinare la politica dell'intesa (punto 170, terzo comma, del preambolo). L'affermazione della ricorrente secondo cui l'ammenda che le è stata inflitta sarebbe sproporzionata rispetto a quelle irrogate alla KNP e alla Weig è quindi priva di fondamento.

102.
    In quarto luogo, infine, la Stora ha reso alla Commissione dichiarazioni che comportavano una descrizione esauriente della natura e dell'oggetto dell'infrazione, del funzionamento dei diversi organismi del PG Paperboard, nonché della partecipazione all'infrazione dei diversi produttori. Con tali dichiarazioni, la Stora ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17. Benché la Commissione affermi nella decisione di aver acquisito elementi probatori che avvalorano le informazioni contenute nelle dichiarazioni della Stora (punti 112 e 133 del preambolo), è indubbio che le dichiarazioni della Stora hanno rappresentato l'elemento di prova principale dell'esistenza dell'infrazione. Senza queste dichiarazioni, sarebbe stato quanto meno molto più arduo per la Commissione accertare l'infrazione che è oggetto della decisione ed, eventualmente, porvi fine.

103.
    Di conseguenza, riducendo di due terzi l'ammenda inflitta alla Stora, la Commissione non ha oltrepassato i limiti della discrezionalità di cui dispone ai fini della determinazione dell'importo delle ammende. La ricorrente non può quindi fondatamente sostenere che l'ammenda inflittale sia eccessiva rispetto a quella irrogata alla Stora.

104.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente motivo dev'essere respinto.

Sul motivo, dedotto in subordine, riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato

Argomenti delle parti

105.
    La ricorrente ritiene che la decisione sia viziata da un difetto di motivazione in quanto il suo contenuto non le consentirebbe di verificare adeguatamente le circostanze che hanno indotto la Commissione ad infliggerle un'ammenda di un milione di ECU. La decisione non sarebbe pertanto conforme ai requisiti posti dalla Corte (sentenze 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/Commissione, Racc. pag. 127, a pag. 141, e 7 aprile 1992, causa C-358/90, Compagnia italiana Alcool/Commissione, Racc. pag. I-2457, punto 40).

106.
    Benché alcune considerazioni, che sarebbero state rese note per la prima volta durante una conferenza stampa tenuta il 13 luglio 1994 da un membro della Commissione, avessero manifestamente pesato come elementi di particolare importanza nel ragionamento seguito dalla Commissione in sede di determinazione del livello delle ammende, non ne sarebbe stata fatta menzione alcuna nella decisione.

107.
    La Commissione non avrebbe indicato, come lo imporrebbe la giurisprudenza sopra citata, i principali elementi di fatto sui quali si è fondata, omettendo inoltre di far apparire il suo ragionamento, indicazioni queste necessarie per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento in modo da tutelare i loro diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo. La decisione non preciserebbe, infatti, l'anno di riferimento del fatturato scelto come dato di base per il calcolo delle ammende, la percentuale dell'ammenda inflitta alle imprese «capofila» e alle altre imprese, né l'importo delle riduzioni concesse alla Stora e alla ricorrente.

108.
    In particolare, la ricorrente contesta di aver ricevuto, come sostiene la Commissione, indicazioni in ordine alla scelta dell'esercizio 1990 ai fini del calcolo dell'ammenda. Per quanto riguarda il primo documento menzionato dalla Commissione, vale a dire una richiesta di informazioni ex art. 11 del regolamento n. 17, inviata con lettera datata 16 luglio 1991, esso conterrebbe un invito della Commissione a comunicare il fatturato realizzato «durante gli ultimi cinque anni». Quanto ai dati di fatturato figuranti nelle informazioni individuali allegate alle comunicazione degli addebiti, essi riguarderebbero quattro anni (dal 1987 al 1990). Infine, nel passo della decisione a cui rinvia la Commissione (punto 168, terzo

trattino, del preambolo), non si farebbe menzione del fatto che l'anno di riferimento prescelto era il 1990.

109.
    Anche nell'ipotesi in cui la Commissione avesse voluto basarsi sui criteri generali definiti al punto 169 del preambolo della decisione per giustificare l'ammenda inflitta alla ricorrente, la motivazione figurante in quel punto sarebbe comunque insufficiente. Infatti, i destinatari che hanno fatto valere l'esistenza di circostanze attenuanti (nozione che non viene peraltro definita dalla Commissione) si troverebbero nell'impossibilità di sapere quale tra queste circostanze è stata in definitiva presa in considerazione. La Commissione non potrebbe giustificare il mancato esame delle circostanze attenuanti invocate affermando che non si tratta di «circostanze attenuanti reali».

110.
    Essa avrebbe dovuto spiegare, inoltre, in che modo i criteri generali stabiliti pertutte le imprese ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda andavano applicati a ciascuna impresa considerata individualmente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087). Questa esigenza avrebbe dovuto essere rispettata in quanto la Commissione ha l'obbligo di spiegare di quali circostanze attenuanti tenga conto quando adotta una decisione riguardante l'ammenda inflitta ad un'unica impresa.

111.
    Infine, la Commissione avrebbe tanto più dovuto motivare la propria decisione in quanto l'importo dell'ammenda era elevato e i procedimenti in materia di concorrenza, che possono sfociare in un provvedimento sanzionatorio, rivestono un carattere penale, come ha stabilito la Commissione europea per i diritti dell'uomo (parere nella causa Stenuit/Francia, n. 11598/85, Rapporto 30 maggio 1991, serie A, n. 232-A).

112.
    La Commissione fa valere che la decisione è adeguatamente motivata.

113.
    Per quanto riguarda la scelta del fatturato realizzato nell'esercizio 1990, un riferimento a tale dato figurerebbe in numerosi documenti, vale a dire in una lettera inviata nel 1991 alla ricorrente ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 e nelle informazioni individuali allegate alla comunicazione degli addebiti. Inoltre, la scelta dell'anno di riferimento sarebbe desumibile dal contenuto del terzo trattino del punto 168 del preambolo della decisione, nel quale verrebbe indicato il valore del mercato comunitario del cartoncino. La presente decisione sarebbe quindi molto simile alla decisione Polipropilene, confermata dal Tribunale nei suoi aspetti sostanziali.

114.
    In ogni caso, la Commissione non sarebbe tenuta a precisare l'esercizio preso in considerazione nelle decisioni che infliggono un'ammenda. Questa prassi non sarebbe stata peraltro censurata dal giudice comunitario.

115.
    Quanto alle altre giustificazioni contenute nella decisione, la Commissione rinvia alla motivazione della decisione per ogni spiegazione relativa alla nozione d'infrazione unica, all'ammenda forfettaria ad essa conseguente (in particolare ai punti 61 e seguenti nonché 129 e seguenti del preambolo) e alla gravità dell'infrazione (punti 167 e 168 del preambolo e sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89, Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 227), e per la valutazione del ruolo delle imprese che hanno partecipato all'infrazione (punti 171 e 172 del preambolo).

116.
    Il solo fatto che il membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza abbia aggiunto taluni particolari nel corso della sua conferenza stampa del 13 luglio 1994 non implicherebbe in alcun modo che la decisione sia insufficientemente motivata. Il Tribunale non dovrebbe tener conto di tali indicazioni nel sindacare la decisione.

117.
    Infine, la Commissione non sarebbe tenuta a rispondere a ciascuno degli argomenti addotti da ogni impresa, ma soltanto alle loro argomentazioni principali (sentenze della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 14, e 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 55). Nel caso di specie, essa avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti reali e precisato nella decisione a chi venivano riconosciute, in particolare alla ricorrente (punti 171 e 172 del preambolo della decisione), e avrebbe inoltre stabilito che non vi erano altre attenuanti individuali né alcuna attenuante generica.

Giudizio del Tribunale

118.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

119.
    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

120.
    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

121.
    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

122.
    Nelle sue memorie presentate al Tribunale, nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

123.
    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

124.
    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. A tale riguardo, occorre sottolineare che, diversamente da quanto ha affermato la Commissione, non vi è alcuna indicazione dell'anno di riferimento prescelto né al punto 168, terzo trattino, del preambolo della decisione, né nelle informazioni individuali allegate alla comunicazione degli addebiti, né nella richiesta di informazioni a cui si è richiamata la Commissione.

125.
    Occorre poi ricordare che neppure le aliquote base, pari al 9% e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, tra cui la ricorrente, dall'altro.

126.
    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Petrofina/Commissione, citata, punto 264).

127.
    In questo contesto, non si può biasimare la Commissione per non aver espressamente indicato, nella decisione, le ragioni per le quali essa riteneva di non dover prendere in considerazione le possibili circostanze attenuanti invocate dalla ricorrente. Infatti, l'art. 190 del trattato, se da un lato obbliga la Commissione a menzionare i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l'hanno indotta ad adottarla, dall'altro non prescrive che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo (v. sentenza Michelin/Commissione, citata, punti 14 e 15).

128.
    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

129.
    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v.

sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

130.
    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in stessa data (causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione, Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria, e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria) che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

131.
    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

132.
    Nelle particolari circostanze descritte supra, al punto 129, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

133.
    Di conseguenza, il presente motivo dev'essere respinto.

134.
    Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

135.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta sostanzialmente soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese, in accoglimento delle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Vesterdorf
Brïet
Lindh

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.