Language of document : ECLI:EU:T:2009:124





Ordinanza del Presidente del Tribunale 28 aprile 2009 – United Phosphorus / Commissione

(causa T‑95/09 R)

«Procedimento sommario – Direttiva 91/414/CEE – Decisione riguardante la non iscrizione del napropamide nell’allegato I della direttiva 91/414 – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 225 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 17-19)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione della Commissione nell´ambito di un procedimento di iscrizione di una sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414 (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; direttiva del Consiglio 91/414; decisione della Commissione 2008/902) (v. punti 21, 30‑31)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 32-35, 67-71)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario che può essere oggetto di compensazione pecuniaria successiva (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 73-82)

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Preponderanza della tutela della salute rispetto a considerazioni economiche (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 83-88)

6.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Modifica o revoca (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 108) (v. punti 89-90)

7.                     Procedimento sommario – Competenza del giudice dei procedimenti sommari – Ingiunzioni dirette a evitare lacune nella tutela giuridica derivanti da una decisione di sospensione dell’esecuzione (Art. 243 CE) (v. punti 91-92)

Oggetto

Da un lato, domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 326, pag. 35), fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale e, dall’altro, domanda di provvedimenti provvisori.

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza, fino al 7 maggio 2010 ma comunque non oltre il giorno della pronuncia della decisione nella causa principale.

2)

Alla sospensione si accompagna la condizione che, entro il 15 marzo 2010, la United Phosphorus Ltd e la Commissione presentino alla cancelleria del Tribunale osservazioni sullo sviluppo della procedura accelerata avviata, riguardo al napropamide, in base all’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414 del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I.

3)

Si ordina alla Commissione di adottare, su eventuale richiesta della United Phosphorus, i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della presente ordinanza nei confronti degli Stati membri che, prima del 7 maggio 2009, abbiano già annullato, revocato o negato autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti il napropamide, in applicazione dell’art. 2 della decisione 2008/902.

4)

Le spese sono riservate.