Language of document : ECLI:EU:F:2009:103

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

10 settembre 2009

Causa F‑47/07

Joachim Behmer

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2005 – Legittimità delle istruzioni che disciplinano la procedura di promozione – Consultazione del comitato dello Statuto – Scrutinio per merito comparativo – Discriminazione nei confronti dei rappresentanti del personale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Behmer chiede in particolare l’annullamento della decisione del Parlamento di non promuoverlo al grado A*13 con decorrenza 1° gennaio 2005 per l’esercizio di promozione 2005.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Nozione

(Statuto dei funzionari, artt. 45 e 110)

2.      Funzionari – Promozione – Passaggio da un sistema all’altro

3.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Modifica del regime di promozione

4.      Funzionari – Promozione – Decisione con cui viene stabilito l’elenco dei funzionari promossi

(Statuto dei funzionari, art. 45)

5.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Presa in considerazione dell’anzianità nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 45)

6.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)

1.      L’espressione le «disposizioni generali di esecuzione» che figura all’art. 110 dello Statuto riguarda, in primo luogo, i provvedimenti di applicazione espressamente previsti da talune disposizioni specifiche dello Statuto, e, in mancanza di pattuizione espressa, l’obbligo di emanare provvedimenti di esecuzione soggetti alle condizioni formali del detto articolo può essere ammesso solo in via eccezionale, cioè quando le disposizioni dello Statuto mancano di chiarezza e di precisione a un punto tale che non si prestano ad un’applicazione esente da arbítri.

Non costituiscono disposizioni generali di esecuzione ai sensi dell’art. 110 dello Statuto le istruzioni che disciplinano la procedura di promozione adottate da un’istituzione comunitaria in applicazione dell’art. 45 dello Statuto. Infatti, da una parte, le disposizioni dell’art. 45, n. 1, dello Statuto non prevedono espressamente l’obbligo che vengano adottate disposizioni generali di esecuzione ai sensi del detto art. 110. Dall’altra, le dette disposizioni sono sufficientemente precise da prestarsi ad un’applicazione non arbitraria, anche in assenza di disposizioni esecutive formali.

(v. punti 47 e 48)

Riferimento:

Corte: 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione (Racc. pag. 174, in particolare pag. 188), e 8 luglio 1965, cause riunite 19/63 e 65/63, Prakash/Commissione (Racc. pag. 616, in particolare pag. 634)

Tribunale di primo grado: 9 luglio 1997, causa T‑156/95, Echauz Brigaldi e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑509, punto 53)

2.      Il potere regolamentare è libero di apportare in ogni momento le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio e ciò anche quando le disposizioni introdotte siano meno favorevoli ai funzionari, a condizione però che siano salvaguardati i diritti regolarmente acquisiti dai funzionari o dagli agenti e che le persone specificamente interessate dalla nuova normativa siano trattate in maniera identica.

Di conseguenza, un funzionario non può far valere la violazione del principio di certezza del diritto qualora l’amministrazione modifichi il regime di promozione, sapendo, in primo luogo, che quest’ultima ha potuto legittimamente ritenere che fosse nell’interesse del servizio modificare tale regime, in secondo luogo, che la riforma del detto regime non modifica i principi guida riguardanti, tra l’altro, i criteri, la procedura e la trasparenza applicabili all’esercizio di promozione dei funzionari in seno all’istituzione interessata e pertanto non pregiudica i diritti eventualmente già regolarmente acquisiti in materia di promozione, e che, in terzo luogo, tutti i funzionari dello stesso grado sono stati trattati in maniera identica.

Inoltre, dato che il passaggio da un regime di promozione ad un altro è legittimo, non può contestarsi all’amministrazione di aver violato il principio di parità di trattamento con la riforma del regime di promozione, sostenendo che le modifiche adottate sarebbero state a detrimento dei funzionari in possesso di un’anzianità di grado elevata.

(v. punti 52-54)

Riferimento:

Corte: 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/Commissione (Racc. pag. 463, punti 5 e 6)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II‑3885, punti 98 e 104), e 18 settembre 2008, causa T‑47/05, Angé Serrano e a./Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 107, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi alla Corte, causa C‑496/08 P)

Tribunale della funzione pubblica: 19 ottobre 2006, causa F‑59/05, De Smedt/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑109 e II‑A‑1‑409, punto 71); 24 aprile 2008, causa F‑61/05, Dalmasso/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78)

3.      Il diritto di far valere il principio di tutela del legittimo affidamento si estende ai singoli che si trovano in una situazione da cui risulti che l’amministrazione comunitaria ha fatto sorgere in capo ad essi aspettative fondate. Per contro, nessun funzionario può far valere una violazione del principio di legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise che gli siano state fornite dall’amministrazione.

Pertanto, in mancanza di un impegno dell’amministrazione di mantenere in essere un vecchio regime di promozione, un funzionario non può far valere il principio del legittimo affidamento per opporsi alla riforma del detto regime.

(v. punti 55 e 56)

Riferimento:

Corte: 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis/Parlamento (Racc. pag. 1731, punto 21)

Tribunale di primo grado: 27 marzo 1990, causa T‑123/89, Chomel/Commissione (Racc. pag. II‑131, punto 25); 30 novembre 1994, causa T‑498/93, Dornonville de la Cour/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑813, punto 46), e Angé Serrano e a./Parlamento, cit., punto 121

4.      L’autorità che ha il potere di nomina non ha l’obbligo di rinviare la pubblicazione dell’elenco dei funzionari promossi quando la decisione di attribuzione dei punti di merito di uno dei candidati non sia ancora definitiva. Infatti, la circostanza che l’autorità che ha il potere di nomina adotti le sue decisioni di promozione senza disporre di tutte le decisioni di attribuzione dei punti di merito non costituisce di per sé un’irregolarità. Solo qualora la mancanza di decisione definitiva sia dovuta ad un ritardo sostanziale imputabile unicamente all’amministrazione, può essere constatata un’irregolarità.

(v. punto 76)

Riferimento:

Corte: 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione (Racc. pag. 103, punto 27), e 17 dicembre 1992, causa C‑68/91 P, Moritz/Commissione (Racc. pag. I‑6849, punto 17)

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2000, causa T‑202/99, Rappe/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑911, punto 39), e 15 novembre 2001, causa T‑194/99, Sebastiani/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑991, punti 44 e segg.)

5.      L’anzianità nel grado non figura tra i criteri di cui all’art. 45 dello Statuto per determinare quali tra i funzionari debbano essere promossi, giacché tale criterio interviene solo in maniera accessoria. Pertanto, la circostanza secondo cui un funzionario non ha potuto essere promosso, pur avendo ottenuto lo stesso punteggio di merito di altri funzionari con anzianità nel grado inferiore e che sono stati promossi, non può configurare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione dal momento che l’amministrazione ha potuto ritenere che l’applicazione di altri criteri giustificasse la loro promozione. Inoltre, la presa in considerazione del criterio di anzianità nel grado non significa che si debba tener conto di tutto il percorso professionale di un funzionario.

(v. punti 84 e 85)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 aprile 2003, causa T‑134/02, Tejada Fernández/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 42 e giurisprudenza citata)

Tribunale della funzione pubblica: 10 settembre 2009, causa F‑124/07, Behmer/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 106‑110)

6.      Se l’autorità che il potere di nomina non ha l’obbligo di motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, essa è per contro tenuta a motivare la sua decisione recante rigetto di un reclamo presentato, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, da un candidato non promosso, dato che si presuppone che la motivazione della decisione di rigetto del reclamo coincida con la motivazione della decisione contro cui il reclamo era diretto. L’amministrazione non è tuttavia tenuta a precisare come abbia valutato ciascuno dei criteri che l’hanno portata ad adottare una decisione.

Soddisfa l’obbligo di motivazione una decisione di rigetto di un reclamo nella quale l’autorità che ha il potere di nomina specifichi che i meriti dell’interessato non erano sufficienti per giustificare la sua promozione, in quanto le responsabilità rivestite dai funzionari promossi erano innegabilmente superiori. Infatti, gli elementi ivi menzionati permettono all’interessato di dedurre la motivazione della decisione di mancata promozione e di esperire il ricorso necessario alla tutela dei suoi diritti e interessi. Essi rendono inoltre possibile il sindacato di legittimità su tale decisione.

(v. punti 94-97)

Riferimento:

Corte: 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punto 13); 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Racc. pag. 1971, punto 12), e 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22)

Tribunale della funzione pubblica: 8 ottobre 2008, causa F‑44/07, Barbin/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35), e 8 ottobre 2008, causa F‑81/07, Barbin/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27)