Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 - Nycomed / UAMI - Bayer Consumer Care (ALEVIAN DUO)
(Causa T-561/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nycomed GmbH (Costanza, Germania) (rappresentante: avv. A. Ferchland)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bayer Consumer Care AG (Basilea, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 luglio 2011, procedimento R 1953/2010-1, e respingere l'opposizione; e
condannare l'opponente a sopportare i costi e le spese dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione ed alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ALEVIAN DUO", per prodotti della classe 5 - domanda di marchio comunitario n. 6303201
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 786863 del marchio denominativo "ALEVE", per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente l'esistenza del rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
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