Ai sensi della versione non riservata comunicata alla Kaysersberg, la P&G
proponeva impegni relativi all'attività Camelia, riguardanti tra l'altro: a) lo
stabilimento industriale di Forschheim e le linee di produzione adibite alla
fabbricazione di prodotti per l'igiene femminile, b) il marchio Camelia e c) tutti gli
altri attivi e passivi che rientravano nello, o erano necessari per lo, svolgimento
dell'attività Camelia. Queste proposte d'impegni erano le seguenti: «1) La P&G si impegna a nominare, il più sollecitamente possibile dopo
l'adozione da parte della Commissione di una decisione favorevole a norma
del regolamento (CEE) n. 4064/89 e comunque non più tardi del 1° luglio
1994, la Goldman Sachs International Limited (Goldman Sachs) affinché
avvii per suo conto trattative secondo buona fede con terzi interessati a
rilevare l'attività Camelia. La P&G provvederà a concordare con la
Goldman Sachs l'ammontare del compenso di quest'ultima, fermo restando
che una parte di detto compenso sarà costituita da una provvigione
commisurata al corrispettivo della vendita.
2) La P&G si impegna a conferire alla Goldman Sachs un mandato
irrevocabile per reperire un acquirente per l'attività Camelia entro (...)
essendo inteso che l'acquirente in questione dovrà essere un concorrente
esistente o potenziale, economicamente sano, indipendente dalla P&G e
non collegato ad essa in alcun modo, in grado di mantenere e di sviluppare
l'attività Camelia come un soggetto competitivo attivo sul mercato
considerato. La P&G farà quanto è ragionevolmente in suo potere per
incoraggiare il personale attualmente addetto all'attività Camelia, compreso
il personale di vendita e amministrativo, ad entrare al servizio del suddetto
terzo. Si considererà che P&G abbia ottemperato a questo impegno se,
entro tale termine di (...), avrà sottoscritto una lettera di intenti vincolante
per la vendita dell'attività Camelia, purché la vendita sia perfezionata entro
un termine (...). La P&G si impegna a fornire alle normali condizioni di
mercato, tutta l'assistenza richiesta dalla Goldman Sachs prima della vendita
dell'attività Camelia a un terzo.
3) Solo la P&G sarà libera di accogliere qualsiasi offerta o di scegliere
autonomamente l'offerta che considera migliore in caso di pluralità di
offerte. Il valore di un'offerta sarà determinato dal prezzo offerto e dagli
eventuali obblighi accessori che incidano sulla convenienza dell'offerta
stessa).
4) La P&G si impegna a che, entro il termine di (...), lo stabilimento di
Forschheim sia messo in grado di essere trasferito ad un terzo e, in
particolare, essere gestito separatamente dalla P&G.
5) Prima del perfezionamento della vendita dell'attività Camelia ad un terzo,
la P&G provvederà a che l'attività Camelia sia gestita come un'insieme
separato ed alienabile, con una propria contabilità gestionale e una vendita
e distribuzione per l'attività Camelia separata da quella delle altre attività
della P&G nel settore dei prodotti di protezione per il periodo mestruale.
La P&G si impegna altresì a che l'attività Camelia sia affidata ad una
direzione autonoma, che avrà istruzioni di gestirla in modo indipendente al
fine di assicurare il perdurare della sua efficienza economico-finanziaria e
del suo valore di mercato e metterà a disposizione a tal fine risorse
finanziarie sufficienti per la gestione corrente. Prima del perfezionamento
della vendita dell'attività Camelia ad un terzo, la P&G non integrerà
l'attività Camelia in alcuna delle unità operative della P&G. La P&G si
impegna inoltre a non apportare alcuna modifica strutturale all'attivitàCamelia senza il previo consenso della Commissione.
6) La P&G non si farà comunicare dai dirigenti addetti alla gestione
dell'attività Camelia segreti industriali, know how, informazioni commerciali
o qualsiasi altra informazione industriale o oggetto di diritti di proprietà che
abbiano carattere riservato o la cui conoscenza sia di esclusiva pertinenza
dei proprietari in relazione all'attività Camelia.
7) La P&G si impegna ad incaricare la Goldman Sachs di preparare una
relazione scritta in base (...) sull'andamento delle sue trattative con terzi
interessati all'acquisto dell'attività Camelia ed a far trasmettere detta
relazione alla Commissione, con i documenti illustrativi pertinenti. La
documentazione a corredo comprenderà una relazione dei dirigenti
incaricati di gestire l'attività Camelia sulle operazioni commerciali correnti.
8) Qualsiasi controversia tra la P&G e l'acquirente dell'attività Camelia che
abbia per oggetto o sia connessa con l'attuazione di detti impegni sarà
sottoposta ad un arbitro indipendente designato di comune accordo dalla
P&G e dal terzo acquirente».
[«P&G hereby gives the following undertakings to the Commission with
respect to VP's Camelia-branded feminine hygiene products business, which
comprises: (i) the Forschheim plant and the production lines dedicated to
the manufacture of feminine hygiene products; (ii) the Camelia brand name;
and (iii) all other assets and liabilities that form part of or are necessary for
the operation of VP's Camelia-branded feminine hygiene products business
(hereafter referred to as the Business").
1. P&G undertakes that, as soon as practicable after the Commission has
adopted a favourable decision under the Regulation 4064/89 and in any
event no later than July 1, 1994, it shall appoint Goldman Sachs
International Limited (Goldman Sachs") to act on its behalf in conducting
good faith negotiations with interested third parties with a view to selling
the Business. P&G and Goldman Sachs shall agree on the latter's
remuneration, it being understood that part of such remuneration shall
consist of a fee related to the consideration of the sale.
2. P&G undertakes that it shall give Goldman Sachs an irrevocable mandate
to find a purchaser for the Business within [confidential] of its appointment,
it being understood that such purchaser shall be a viable existing or
prospective competitor independent of and unconnected to P&G and
capable of maintaining and developing the Business as an active competitive
force on the market concerned. P&G shall take all reasonable steps to
encourage the relevant personnel currently employed in the Business,
including sales and administrative personnel, to take up employment with
such independent third party. P&G shall be deemed to have complied with
this undertaking if, within [confidential], it has entered into a binding letter
of intent for the sale of the Business, provided that such sale is completed
within [confidential]. P&G undertakes to give, on an arm's length basis, all
assistance requested by Goldman Sachs prior to the sale to the third party.
3. P&G alone shall be free to accept any offer or to select the offer it
considers best in case of a plurality of offers. The value of any such offers
shall be determined by the price offered plus other obligations affecting the
value of such offers.
4. P&G undertakes that, within [confidential], the Forcheim plant shall be
rendered capable of being transferred to an independent third party and,
most particularly, that the Forcheim plant is capable of being managed
separately from P&G.
5. Prior to the completion of the sale of the Business to a third party, P&G
shall ensure that the Business is managed as a distinct and saleable entity
with its own management, accounts and a sales distribution effort for the
Business that is separate from P&G's catamenials business. P&G further
undertakes that the Business shall have its own management that shall be
under instructions to manage it on an independent basis in order to ensure
its continued viability and market value, and that P&G shall provide
sufficient financial resources to this end in the ordinary course of business.
Prior to the completion of the sale of the Business to a third party, P&G
shall not integrate the Business into any P&G business unit. P&G further
undertakes that it shall make no structural changes to the Business without
prior Commission approval.
6. P&G shall not obtain from the Business management any business
secrets, know-how, commercial information, or any other industrial
information of a confidential or proprietary nature relating to the Business.
7. P&G undertakes that it shall cause Goldman Sachs to provide a written
report on a [confidential] basis on any relevant developments in its
negotiations with third parties interested in purchasing the Business, and
that such reports, together with supporting documentation, shall be
furnished to the Commission. Such supporting documentation shall include
a report prepared by the management of the Business on its on-going
commercial operations.
8. Any dispute between P&G and the third party purchasing the Business
arising out of or in the connection with the implementation of these
undertakings shall be submitted to independent arbitration to be mutually
agreed between P&G and such third party.»]
37. Il 16 giugno 1994 la P&G inviava alla Commissione una lettera nella quale
dichiarava di confermare che gli impegni assunti il 14 giugno 1994 modificavano e
sostituivano quelli del 17 gennaio 1994 per i prodotti per l'igiene femminile della
VPS e che, di conseguenza, qualora la Commissione avesse deciso favorevolmente,
la P&G avrebbe potuto legittimamente acquisire e conservare il controllo
dell'attività non Camelia della VPS.
38. Il venerdì 17 giugno 1994 la Kaysersberg presentava le sue osservazioni alla
Commissione. Nella sua lettera la Kaysersberg osservava anzitutto che gli impegni
proposti dalla P&G dovevano considerarsi inaccettabili, dato il ritardo della
proposta e la brevità del termine concesso ai terzi per reagire, ed elencava poi le
ragioni per le quali riteneva che gli impegni proposti non fossero soddisfacenti,
come pure le modifiche che essa richiedeva.
39. Il 20 giugno 1994 il comitato consultivo in materia di concentrazioni tra imprese si
riuniva per la seconda volta. Nel suo parere il comitato osservava che:
«9. (...) dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalla Commissione circa le
soluzioni proposte dalla Procter & Gamble con la lettera del 15 giugno 1994 al fine
di superare i problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione proposta, (il
comitato) è d'accordo per ritenere che la concentrazione proposta è compatibile
con il mercato comune e con lo Spazio economico europeo a condizione che venga
fatta rinuncia all'attività protezione igienica femminile del marchio Camelia.
10. (...) detti impegni sono sufficienti (...) purché vengano chiariti ed effettivamente
messi in pratica i seguenti punti:
a) la nomina di un mandatario fiduciario trustee, indipendente dalla
Procter & Gamble, che provvederà all'abbandono dell'attività relativa
ai prodotti del marchio Camelia e che la gestirà indipendentemente
dalla Procter & Gamble fino al completo abbandono;
b) la fissazione di termini brevi per l'effettuazione dell'abbandono;
c) l'acquirente potenziale deve disporre delle risorse finanziarie
sufficienti e di una comprovata esperienza nel settore dei prodotti di
consumo che gli consentirà di conservare e sviluppare attivamente la
vendita dei prodotti Camelia nei confronti della concorrenza Procter
& Gamble;
d) l'indipendenza della direzione della Camelia nei confronti della
Procter & Gamble fino al completo abbandono;
e) la Commissione deve poter esaminare in anticipo le caratteristiche dei
potenziali acquirenti, pur rispettando l'indipendenza della Procter &
Gamble nella sua scelta dell'acquirente finale;
f) la Commissione deve disporre di facoltà di controllo e di decisione
sufficienti per garantire lo scrupoloso adempimento degli impegni.
11. Inoltre una minoranza ritiene che la Procter & Gamble dovrebbe anche essere
costretta ad abbandonare l'attività relativa ai prodotti per l'igiene femminile con
i marchi di distributori e secondari" della VPS Schickedanz».
La Commissione conclude che: «In mancanza di una sovrapposizione in questo settore tra P&G e VPS e viste le
modeste quote di mercato di VPS, l'operazione non suscita preoccupazioni sotto
il profilo della concorrenza in questi prodotti» (decisione, punto 13).
49. Quanto ai prodotti per gli adulti incontinenti, i prodotti di cotone e i prodotti
cosmetici, la Commissione conclude del pari, dopo aver analizzato in particolare
le situazioni della P&G e della VPS su questi mercati, che l'operazione non suscita
gravi preoccupazioni circa la sua compatibilità con il mercato comune (decisione,
punti 14-23).
50. Quanto ai pannolini per neonati, la Commissione ritiene che, in mancanza
dell'impegno di cui alla notifica e nonostante un esiguo aumento delle quote di
mercato, l'operazione creerebbe una posizione dominante a vantaggio della P&G,
date le sue quote di mercato nella Comunità, varianti fra il 45 e il 50%, le sue
risorse finanziarie, le tecnologie avanzate impiegate e la sua forte posizione nei
confronti dei rivenditori (decisione, punti 24-26).
51. Quanto ai prodotti per l'igiene femminile, la decisione conclude anzitutto, dopo
talune considerazioni fondate essenzialmente sul complesso degli elementi contenuti
nella comunicazione degli addebiti (decisione, punti 27-182), che l'operazione, come
è stata notificata, cioè con l'offerta iniziale della P&G di cedere l'attività dei
prodotti per l'igiene femminile non Camelia della VPS, consentirebbe alla nuova
entità P&G di agire senza tener conto della propria clientela e dei propri
concorrenti sui mercati tedesco e spagnolo degli assorbenti igienici (decisione,
punto 183). Si rileva in particolare che in Germania, dopo l'operazione di
concentrazione, la P&G deterrebbe quote di mercato varianti tra il 60 e il 65% in
valore e tra il 40 e il 45% in volume, mentre il suo maggiore concorrente detiene
solo il 10-15% del mercato in valore e il 5-10% del mercato in volume, e si
aggiunge che l'acquisizione da parte della P&G del marchio Camelia della VPS
renderebbe più difficile l'accesso al mercato tedesco per altri concorrenti,
obbligandoli ad insediarsi direttamente piuttosto che tramite l'acquisizione di
un'impresa già esistente (decisione, punto 184).
52. La Commissione sottolinea poi che la P&G ha offerto di modificare il progetto di
concentrazione notificato, assumendo impegni per quanto riguarda l'attività
Camelia della VPS (decisione, punto 186).
53. Nel testo degli impegni della P&G riportati nella decisione, si prevede in
particolare che:
«P&G assume nei confronti della Commissione gli impegni formulati in appresso
per quanto riguarda le attività di VPS nel settore dei prodotti per l'igiene
femminile facenti capo alla marca Camelia, che comprendono: i) lo stabilimento
di Forschheim e le linee di produzione adibite alla fabbricazione di prodotti per
l'igiene femminile; ii) la marca Camelia; iii) tutti gli altri elementi dell'attivo e del
passivo che fanno parte o sono necessari per il funzionamento delle attività di VPS
nel settore dei prodotti per l'igiene femminile facenti capo alla marca Camelia dellaVPS (le attività di cui trattasi").
1) P&G si impegna a nominare, il più sollecitamente possibile dopo l'adozione
da parte della Commissione di una decisione favorevole a norma del
regolamento (CEE) n. 4064/89 e comunque non più tardi del
perfezionamento della sua acquisizione delle azioni di VPS, un
amministratore fiduciario indipendente, la cui designazione sarà sottoposta
all'approvazione della Commissione, incaricato di provvedere per suo conto
alla supervisione della gestione corrente delle attività Camelia in modo da
assicurare il mantenimento della sua efficienza economico-finanziaria e del
suo valore di mercato e il suo rapido ed effettivo scorporo dal resto
dell'attività P&G. L'amministratore fiduciario incaricherà simultaneamente
Goldman Sachs International Limited (Goldman Sachs) di avviare per suo
conto trattative secondo buona fede con terzi interessati a rilevare le attività
di cui trattasi [...].
2) P&G si impegna a conferire all'amministratore fiduciario un mandato
irrevocabile a trovare un valido acquirente per le attività entro [...] essendo
inteso che l'acquirente in questione dovrà essere un concorrente, esistente
o potenziale, economicamente sano, indipendente da P&G e non collegato
ad essa in alcun modo, in possesso delle risorse finanziarie e della
comprovata esperienza dei mercati dei beni di consumo indispensabili per
mantenere e sviluppare le attività di cui trattasi, in modo tale da presentarsi
come un soggetto competitivo attivo, in concorrenza con i prodotti di P&G
per la protezione nel periodo mestruale sui vari mercati interessati [...].
[...]
8) Le attività secondarie di produzione per i marchi dei rivenditori di VPS nel
settore dei prodotti per la protezione nel periodo mestruale non verranno
integrate da P&G nelle proprie strutture commerciali e di produzione del
medesimo settore finché non sarà stata perfezionata la vendita delle attività
Camelia.
[...]» (decisione, punto 186).
54. La Commissione espone in seguito quanto segue:
«La Commissione è convinta che la cessione da parte di P&G di un insieme di
attività comprendenti la marca di assorbenti Camelia, secondo quanto offerto dalla
stessa P&G, impedirà a quest'ultima di acquisire una posizione dominante in
Germania e di rafforzare la sua posizione dominante in Spagna. A concentrazione
avvenuta e dopo la cessione di Camelia si avrà in Germania e in Spagna la
struttura di mercato esposta nella tabella che segue, tenendo conto del fatto che
la P&G non cederà le attività di VPS non facenti capo a Camelia
(2).
Come si può constatare, P&G accrescerà di 6,9 punti percentuali la sua quota del
mercato tedesco, giungendo ad una quota complessiva del 43,2% in valore, mentre
Camelia deterrà il 24,5% e J&J il 13,4%. L'incremento della quota di mercato di
P&G sarà unicamente dovuto alla sua acquisizione delle attività di VPS relative alle
marche secondarie e ai prodotti destinati alla vendita con i marchi dei rivenditori
(ossia a marche non primarie), mentre le attuali attività di P&G facenti capo alla
marca Always saranno soggette alla concorrenza di due significativi fornitori di
assorbenti di marche prestigiose. In Spagna la quota di P&G crescerà di meno di
0,1 punti percentuali. La Commissione è perciò giunta alla conclusione che gli
impegni che P&G si è offerta di assumere per quanto riguarda le attività di VPS
nel settore dei prodotti per l'igiene femminile facenti capo alla marca Camelia
siano sufficienti ad impedire la creazione e il rafforzamento di una posizione
dominante sui mercati tedesco e spagnolo o in qualsiasi altro paese del SEE»
(decisione, punto 187).
Effetti della decisione
55. Con lettera 5 luglio 1994, la P&G informava la Commissione che erano in corso
negoziati con la Kimberly Clark per la cessione dell'attività Camelia della VPS e
che la cessione avrebbe potuto effettuarsi al momento o nel periodo della vendita
definitiva degli attivi della VPS alla P&G, o poco dopo.
56. Il 20 luglio 1994 la Commissione annunciava, tramite comunicato stampa, che la
vendita della VPS alla P&G era stata perfezionata il 16 luglio 1994, che
simultaneamente tutte le attività della VPS nel settore dei prodotti per l'igiene
femminile (in particolare l'attività Camelia) erano state cedute alla società
Kimberly Clark e che l'attività della VPS nel settore dei pannolini per neonati era
stata trasferita al gruppo Wirths.
57. A detta dell'interveniente P&G, i marchi Camelia, Tampona e i marchi privati
sarebbero stati venduti alla Kimberly Clark e il marchio Blümia sarebbe stato
concesso su licenza alla stessa società il 16 luglio 1994. Quanto al marchio Femina
della VPS, la Commissione e l'interveniente sottolineano che è stato acquisito dalla
rete di distribuzione tedesca Rewe.
Procedimento e conclusioni delle parti
58. In questa situazione, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale 19
settembre 1994, la Kaysersberg ha proposto il presente ricorso.
59. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1995, la P&G ha
chiesto di intervenire a sostegno della Commissione e di essere autorizzata, ai sensi
dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, ad usare la
lingua inglese tanto nella fase scritta quanto nella fase orale.
60. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale 1° febbraio 1995, la ricorrente
ha chiesto che fossero trattati in modo riservato taluni documenti del fascicolo
qualora fosse stata accolta l'istanza di intervento.
61. Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 19
maggio 1995, è stata accolta l'istanza d'intervento della P&G ed è stato concesso
il trattamento riservato richiesto dalla ricorrente per diversi documenti del
fascicolo.
62. Con ordinanza 16 agosto 1995, causa T-290/94, Kaysersberg/Commissione (Racc.
pag. II-2249), il Tribunale ha respinto la domanda di deroga al regime linguistico
presentata dalla P&G per quanto riguarda la fase scritta e ha autorizzato la P&G
ad usare l'inglese nel corso della fase orale.
63. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale
senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, nell'ambito delle misure di organizzazione
del procedimento contemplate all'art. 64 del regolamento di procedura, la
Commissione è stata invitata, il 24 gennaio 1997, a rispondere a taluni quesiti scritti
e a produrre versioni non riservate di taluni documenti. La Commissione ha
risposto ai quesiti scritti posti dal Tribunale ed ha prodotto i documenti richiesti il
19 febbraio 1997.
64. Le parti principali e l'interveniente hanno svolto le loro difese ed hanno risposto
ai quesiti orali posti dal Tribunale all'udienza del 23 aprile 1997.
65. La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della Commissione 21 giugno 1994;
condannare la Commissione alle spese.
66. La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
67. L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare, senza esaminare il merito della causa, irricevibile il ricorso in
quanto la ricorrente non ha dimostrato l'interesse ad agire, oppure;
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese le spese sostenute
dell'interveniente.
68. Replicando alla memoria d'intervento, la ricorrente conclude che il Tribunale
voglia:
respingere tutti i motivi dedotti dalla convenuta;
condannare l'interveniente alle spese.
Sulla ricevibilità
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
69. Nell'atto introduttivo la ricorrente sostiene di essere legittimata, in virtù dell'art.
173, quarto comma, del Trattato CE, a chiedere l'annullamento della decisione.
Dichiara anzitutto di aver partecipato attivamente al procedimento che ha
preceduto l'adozione della decisione. D'altro canto, sarebbe direttamente e
individualmente interessata in quanto operatore primario in Francia ed in Belgio
nel settore dell'igiene femminile, della carta per uso domestico e dell'igiene per
neonati, dal momento che l'operazione sarebbe idonea a restringere ulteriormente
l'accesso al mercato tedesco, in particolare a quello degli assorbenti igienici.
Orbene, questo sarebbe già un mercato chiuso nel quale essa avrebbe tentato di
inserirsi, invano, nonostante investimenti commerciali continui e la vicinanza dei
suoi stabilimenti di produzione. Infine la decisione l'avrebbe privata della possibilità
di acquisire l'attività Camelia, lasciando la possibilità alla P&G di cedere detta
attività in condizioni non trasparenti alla Kimberly Clark.
70. La Commissione non ha presentato osservazioni sulla ricevibilità del ricorso.
71. L'interveniente P&G ritiene che il ricorso di annullamento vada dichiarato
irricevibile. Pur ammettendo che la Commissione non ha contestato la ricevibilità
del presente ricorso e che, come interveniente, non è legittimata a sollevare
eccezioni di irricevibilità, fa osservare che in un caso analogo la Corte ha già
effettuato un esame d'ufficio della ricevibilità (sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 13).
72. Nella fattispecie la decisione non avrebbe avuto alcuna ripercussione di rilievo sulla
posizione concorrenziale della ricorrente, sicché questa non potrebbe considerarsi
direttamente e individualmente interessata ai sensi dell'art. 173 del Trattato
(sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania
e.a/Commissione, Racc. pag. 459). A questo proposito l'interveniente sostiene di
non aver acquisito alcuna nuova parte di mercato nel settore dell'igiene femminile
poiché, contemporaneamente all'acquisto della VPS, essa ha abbandonato non solo
l'attività Camelia conformemente alla decisione, ma anche l'attività non Camelia.
Analogamente, l'interveniente osserva di non aver acquisito alcuna delle attività
della VPS sul mercato dei pannolini per neonati. Quanto al settore della carta
sanitaria e domestica, le quote di mercato acquisite sarebbero trascurabili.
73. D'altro canto, la decisione non avrebbe privato la ricorrente della possibilità di
acquisire l'attività Camelia e, d'altra parte, la ricorrente mai ha manifestato
l'intenzione di farlo, nonostante l'impegno di cessione assunto dalla P&G.
74. Infine, la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire in quanto un eventuale
annullamento della decisione non le offrirebbe alcuna compensazione e in
particolare non le consentirebbe di acquisire l'attività Camelia. Inoltre, la
Commissione avrebbe tenuto ben presenti le obiezioni formulate dalla ricorrente
durante il procedimento amministrativo.
Giudizio del Tribunale
75. Il Tribunale osserva che la convenuta non ha eccepito l'irricevibilità del ricorso e
si è limitata a chiedere che il ricorso sia respinto nel merito. Orbene, si deve
ricordare che, secondo l'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte,
applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma,
di detto Statuto, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come
oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, ai sensi
dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale l'interveniente
accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova al momento del suo
intervento.
76. Ne consegue che l'interveniente non è legittimata a sollevare un'eccezione di
irricevibilità e che il Tribunale non è quindi tenuto ad esaminare i motivi di
irricevibilità che essa deduce (sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90,
CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 20-22, e Matra/Commissione, già
ricordata, punto 12; sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94,
Skibsvaerftsforeningen e.a/Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 39, e 12
dicembre 1996, causa T-19/92, Leclerc/Commissione, Racc. pag. II-1851, punto 50).
77. Nelle circostanze del caso di specie il Tribunale ritiene che non sia il caso di
esaminare d'ufficio la ricevibilità del ricorso.
Nel merito
78. A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi relativi a varie violazioni
delle forme sostanziali e un sesto motivo relativo ad errori manifesti di valutazione.
79. Il primo motivo riguarda l'omessa consultazione effettiva e seria del comitato
consultivo in materia di concentrazioni, in ispregio dell'art. 19, nn. 5 e 6, del
regolamento n. 4064/89. Il secondo motivo concerne la violazione dell'art. 18 del
regolamento n. 4064/89, in quanto la ricorrente non sarebbe stata posta in grado
di esporre il suo punto di vista sul contenuto degli impegni della P&G. Con il terzo
motivo la ricorrente fa carico alla Commissione di aver accettato una modifica
sostanziale della notifica, in violazione degli artt. 6 e 8 del regolamento n. 4064/89
e della sezione I del regolamento n. 2367/90. Il quarto motivo riguarda la violazione
dei principi generali del diritto comunitario, del regolamento n. 4064/89 e del
regolamento n. 2367/90, in quanto la Commissione non avrebbe osservato termini
sufficienti e ragionevoli prima di adottare la decisione. Il quinto motivo riguarda
il difetto di motivazione, in ispregio dell'art. 190 del Trattato CE. Infine, il sesto
motivo concerne l'inosservanza degli artt. 2 e 8 del regolamento n. 4064/89, in
quanto la Commissione avrebbe commesso errori palesi di valutazione circa gli
effetti dell'operazione su diversi mercati.
Sul primo motivo, relativo all'omessa consultazione effettiva e seria del comitato
consultivo
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
80. La ricorrente sostiene che la consultazione del comitato consultivo non è stata
effettuata nelle condizioni prescritte dall'art. 19, nn. 5 e 6, del regolamento
n. 4064/89. Il comitato consultivo non avrebbe disposto del tempo necessario per
esaminare le proposte di impegno della P&G relative alla cessione di Camelia e
pronunciare un parere ponderato e serio sui progetti di concentrazione. Convocato
dalla Commissione il 15 giugno 1994, il comitato consultivo si sarebbe infatti riunito
il successivo 20 giugno, vale a dire meno di quattordici giorni dopo l'invio della
convocazione, contrariamente a quanto prescrive l'art. 19, n. 5, summenzionato.Orbene, la Commissione non avrebbe dimostrato, nella fattispecie, di aver
eccezionalmente abbreviato il termine di convocazione onde evitare un rischio di
pregiudizio grave nei confronti della P&G.
81. Inoltre, gli elementi trasmessi al comitato consultivo per la sua riunione non gli
avrebbero consentito di prendere conoscenza esatta e fedele del progetto di
concentrazione. Da un lato il comitato avrebbe emesso il suo parere senza avere
conoscenza della reale entità dell'attività non Camelia della VPS, mentre l'impegno
iniziale di cedere detta attività era ancora compreso nelle proposte di impegno
della P&G del 15 giugno, presentate all'analisi del comitato. D'altra parte, le
modalità di cessione dell'attività Camelia, contemplate nelle proposte del 15 giugno,
sarebbero state sostanzialmente modificate dopo la riunione del comitato in quanto,
mentre era inizialmente previsto che la P&G avrebbe ceduto questa attività ad un
terzo di sua scelta, gli impegni definitivi si sono rivelati più restrittivi.
82. La Commissione sostiene che, secondo la giurisprudenza, l'inosservanza della
norma dei quattordici giorni non può di per sé inficiare di illegittimità una
decisione adottata in base al regolamento n. 4064/89, se la convocazione è stata
inviata in condizioni che hanno consentito al comitato di emettere il suo parere con
piena cognizione di causa (sentenza del Tribunale 10 luglio 1991, causa T-69/89,
RTE/Commissione, Racc. pag. II-485). Inoltre, nel settore delle concentrazioni, si
dovrebbe tener conto della brevità dei termini che caratterizzano l'economia
generale del regolamento n. 4064/89 (sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa
T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II-1169, punto 38). La
Commissione sottolinea a questo proposito che, in forza dell'art. 19, n. 5, terza
frase, del regolamento n. 4064/89, può eccezionalmente abbreviare il termine di
quattordici giorni onde evitare un pregiudizio grave a una o più delle imprese
interessate da un'operazione di concentrazione. Senza prospettare l'ipotesi di un
rischio di pregiudizio grave nei confronti della P&G, la Commissione osserva
tuttavia che poteva temere un deterioramento della situazione della VPS se non
fosse stata adottata subito una decisione.
83. La Commissione ritiene comunque che, tenuto conto delle circostanze della
fattispecie, il termine lasciato al comitato consultivo per esaminare le proposte
d'impegno della P & G del 15 giugno, consistenti in definitiva nel cedere l'attività
Camelia, era sufficiente per consentirgli di pronunciare il proprio parere con piena
cognizione di causa. Fa osservare che le autorità nazionali sono state strettamente
e costantemente associate al procedimento, in particolare mediante l'invio dei
principali documenti del fascicolo e la tenuta di due audizioni formali, e che il
comitato si era già riunito una prima volta il 27 maggio 1994.
84. D'altro canto, il contenuto dell'impegno definitivo della P&G, consistente nel non
acquisire l'attività Camelia, non sarebbe sostanzialmente diverso dalle proposte del
15 giugno comunicate al comitato consultivo. Solo le modalità d'esecuzione
sarebbero state rafforzate in esito al suo parere. Quanto all'impegno iniziale della
P&G di non acquisire l'attività non Camelia, la Commissione sostiene che era
sempre valido al momento della riunione del comitato consultivo e che, poiché solo
una minoranza del comitato ha ritenuto che la P&G dovesse anche disfarsi di
quest'attività, essa ha deciso, allineandosi al parere maggioritario, di non chiedere
alla P&G di metterlo in atto.
85. L'interveniente sottolinea che gli ultimi emendamenti alle sue proposte del 15
giugno 1994, che essa ha accettato dopo la riunione del comitato, sono d'indole
essenzialmente procedurale e sono stati apportati dalla Commissione onde tener
conto delle osservazioni delle autorità nazionali e dei terzi. La Commissione
avrebbe quindi ripreso integralmente l'opinione espressa dal comitato consultivo,
sebbene non sia vincolata dai suoi pareri. Essa osserva inoltre che il comitato
consultivo non ha obiettato alcunché per quel che riguarda il termine di
convocazione.
Giudizio del Tribunale
86. Si deve ricordare in primo luogo che, ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento
4064/89, il comitato consultivo in materia di concentrazioni tra imprese viene
consultato prima di adottare qualsiasi decisione basata, in particolare, sull'art. 8, n.
2, di detto regolamento. Secondo l'art. 19, n. 5, dello stesso regolamento, la
riunione del comitato si tiene non prima di quattordici giorni dall'invio della
convocazione e la Commissione può eccezionalmente abbreviare questo termine
in maniera adeguata per evitare un danno grave a una o più imprese interessate
da un'operazione di concentrazione. L'art. 19, n. 6, del regolamento dispone d'altro
canto che la Commissione «tiene in massima considerazione il parere espresso dal
comitato».