Language of document : ECLI:EU:F:2009:121

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

24 settembre 2009

Causa F‑37/05

Michael Brown

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Concorso interno all’istituzione – Requisiti per l’ammissione – Agenti ausiliari – Rigetto di una candidatura»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Brown chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del «concorso interno di passaggio dalla categoria C alla B», COM/PB/04, indetto ai fini della costituzione di un elenco di riserva di assistenti aggiunti, di assistenti di segreteria aggiunti e di assistenti tecnici aggiunti, di grado B 4/B 5, del 19 luglio 2004, che conferma, previo riesame, la decisione del 22 giugno 2004 con cui si negava la sua ammissione alle prove del concorso controverso.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

2.      Funzionari – Assunzione – Concorso – Concorsi interni – Presupposti e modalità di organizzazione

(Statuto dei funzionari, artt. 27 e 29, n. 1; Regime applicabile agli altri agenti, art. 12, n. 1)

3.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Funzionario e agente temporaneo – Agente ausiliario – Criterio distintivo

(Statuto dei funzionari, artt. 5, 6, 27, primo comma, e 32; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3, 8, 9 e 12, n. 1)

4.      Funzionari – Assunzione – Concorso interno all’istituzione – Partecipazione estesa agli agenti ausiliari – Obbligo – Insussistenza

1.      Qualora un candidato la cui domanda di ammissione ad un concorso comunitario sia stata respinta chieda il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, è la decisione adottata dalla commissione giudicatrice, previo riesame, che costituisce l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, o, se del caso, dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, sia nella sua versione in vigore prima del 1° maggio 2004 sia nella sua versione in vigore dopo tale data. È altresì questa decisione, adottata previo riesame, che fa decorrere i termini di reclamo e di ricorso, senza che occorra verificare se, in una situazione del genere, la detta decisione possa eventualmente essere considerata come un atto meramente confermativo.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑673, punto 58); 31 gennaio 2006, causa T‑293/03, Giulietti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑5 e II‑A‑2‑19, punti 27 e 28), e 13 dicembre 2006, causa T‑173/05, Heus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑329 e II‑A‑2‑1695, punto 19)

2.      Al fine di rispettare lo scopo assegnato dall’art. 27 dello Statuto ad ogni procedura di assunzione, vale a dire «assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità», è necessario assumere i funzionari su una base il più possibile ampia. Pertanto, l’espressione «concorso interno all’istituzione» riguarda, in linea di massima, tutte le persone che si trovano al servizio di quest’ultima, a qualunque titolo. Tuttavia, lo Statuto attribuisce un ampio potere discrezionale alle istituzioni per determinare i criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e per determinare, in funzione di tali criteri e, più in generale, nell’interesse del servizio, i presupposti e le modalità di organizzazione di un concorso. L’esercizio di questo potere discrezionale dev’essere tuttavia compatibile in particolare con le disposizioni imperative dell’art. 27, primo comma, e dell’art. 29, n. 1, dello Statuto e, di conseguenza, deve sempre essere esercitato in funzione delle esigenze connesse con i posti da coprire e, più in generale, nell’interesse del servizio. Pertanto, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se l’autorità interessata si sia tenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea. Tale sindacato non implica che quest’ultimo sostituisca la propria valutazione a quella dell’istituzione.

Un’istituzione non fa uso del suo potere discrezionale in maniera erronea esigendo la qualità di funzionario o di agente temporaneo, ad esclusione di quella di agente ausiliario, come requisito di ammissione ad un concorso interno essenzialmente destinato al passaggio dalla categoria C alla categoria B. Infatti, i funzionari e gli agenti temporanei, contrariamente agli agenti ausiliari, devono dar prova delle più alte qualità di competenza, di rendimento e di integrità al momento della loro assunzione iniziale, conformemente all’art. 27, primo comma, dello Statuto e all’art. 12, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti.

L’esclusione degli agenti ausiliari non implica una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la situazione giuridica di questi ultimi non è analoga a quella degli agenti temporanei e dei funzionari a causa delle differenze esistenti tra lo status amministrativo, i requisiti di assunzione e le condizioni di assunzione rispettivi di queste due categorie. Infatti, si configura una violazione del principio di parità di trattamento solo qualora due categorie di persone le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano alcuna differenza sostanziale si vedano applicare un trattamento diverso o qualora situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che trattamenti siffatti non siano obiettivamente giustificati.

(v. punti 54-58, 60, 64, 66, 71, 72 e 76)

Riferimento:

Corte: 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione (Racc. pag. 174), e 9 ottobre 2008, causa C‑16/07 P, Chetcuti/Commissione (Racc. pag. I‑7469, punti 40‑50 e 77)

Tribunale di primo grado: 8 novembre 1990, causa T‑56/89, Bataille e a./Parlamento (Racc. pag. II‑597, punto 42); 5 febbraio 1997, causa T‑207/95, Ibarra Gil/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑31, punto 66); 21 novembre 2000, causa T‑214/99, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punto 53); 15 novembre 2001, causa T‑142/00, Van Huffel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑219 e II‑1011, punto 52); 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73, punto 50); 15 febbraio 2005, causa T‑256/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑99, punto 36), e 8 novembre 2006, causa T‑357/04, Chetcuti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑255 e II‑A‑2‑1323, punti 48‑51, 53, 56 e 62)

3.      Risulta dalle disposizioni dello Statuto e del Regime applicabile agli altri agenti che esistono differenze tra lo status amministrativo, i requisiti di assunzione e le condizioni di assunzione degli agenti ausiliari e quelli dei funzionari e degli agenti temporanei. Da tali differenze risulta che gli agenti ausiliari non sono assunti al fine di espletare una funzione permanente presso le istituzioni comunitarie. Al contrario, la caratteristica che distingue il contratto di agente ausiliario è la precarietà della sua assunzione nel tempo, dato che tale contratto può essere utilizzato solo per garantire una sostituzione momentanea o per effettuare compiti amministrativi che presentano carattere passeggero o rispondenti ad un’esigenza urgente o non nettamente definiti. Gli agenti ausiliari costituiscono quindi una categoria distinta di agenti che risponde ad esigenze distinte delle istituzioni che li impiegano.

(v. punti 58 e 74)

Riferimento:

Corte: Chetcuti/Commissione, cit., punto 42

4.      Anche se l’autorità che ha il potere di nomina gode della facoltà di ammettere la partecipazione degli agenti ausiliari ad un concorso interno all’istituzione, non per questo essa è tenuta a rendere accessibile ogni concorso interno a tutte le persone che si trovano alle sue dipendenze. Un obbligo del genere pregiudicherebbe l’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni comunitarie nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione, nell’interesse del servizio, dei presupposti e delle modalità di concorso.

(v. punti 55 e 68)

Riferimento:

Corte: Rauch/Commissione, cit.; Chetcuti/Commissione, cit., punti 71‑74, 76 e 77

Tribunale di primo grado: Bataille e a./Parlamento, cit., punto 42; Ibarra Gil/Commissione, cit., punto 66; Carrasco Benítez/Commissione, cit., punto 52; Van Huffel/Commissione, cit., punto 51; Pyres/Commissione, cit., punto 36, e Chetcuti/Commissione, cit., punto 49