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Cause riunite T-215/01, T-220/01 e T-221/01

Calberson GE

contro

Commissione delle Comunità europee

«Regolamento (CE) n. 111/1999 — Aiuto alimentare alla Russia — Regolamento (CE) n. 1799/1999 — Fornitura di carni bovine — Regolamento (CE) n. 1815/1999 — Fornitura di latte scremato in polvere — Gara per il trasporto — Rapporto contrattuale — Clausola compromissoria — Responsabilità contrattuale — Responsabilità extracontrattuale — Ricevibilità»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Adizione del Tribunale sulla base di una clausola compromissoria — Presupposto — Esistenza di un contratto — Rapporto tra l’aggiudicatario di una fornitura di aiuto alimentare e la Commissione — Natura contrattuale

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2802/98; regolamento (CE) della Commissione n. 111/1999, art. 16]

2.      Procedura — Adizione del Tribunale sulla base di una clausola compromissoria — Domanda di pagamento di interessi moratori — Ricevibilità

3.      Agricoltura — Politica agricola comune — Aiuto alimentare — Attuazione — Aggiudicazione per il trasporto di latte scremato in polvere — Obbligo per l’aggiudicatario di assumere la responsabilità dell’operazione di carico della merce — Insussistenza — Principio di buona gestione delle risorse finanziarie della Comunità

[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 1643/89 e (CE) n. 1815/1999, art. 2]

4.      Agricoltura — Politica  agricola comune — Aiuto alimentare — Attuazione — Aggiudicazione per la fornitura del trasporto di carni bovine — Obbligo per l’aggiudicatario di assumere la responsabilità dell’operazione di carico della merce

[Regolamenti della Commissione n. 1643/89 e n. 1799/1999, art. 2)

5.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      L’assenza di qualificazione contrattuale esplicita di un’attribuzione di fornitura di aiuto alimentare ad un aggiudicatario da parte della Commissione nel contesto del regolamento n. 111/1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento n. 2802/98, non esclude per questo che il rapporto tra la Commissione e l’aggiudicatario possa essere considerato di natura contrattuale. Infatti, in forza dell’offerta dell’aggiudicatario e dell’accettazione della stessa da parte della Commissione, è sorto un rapporto giuridico tra queste due parti che fa nascere tra loro diritti e obblighi reciproci e soddisfa i requisiti di un contratto bilaterale. A questo proposito, la clausola contenuta nell’art. 16 del regolamento n. 111/1999, secondo cui la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione, dall’inadempimento o dall’interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma di tale regolamento, ha ragionevolmente senso solo in presenza di un rapporto contrattuale tra la Commissione e un aggiudicatario come la ricorrente.

(v. punti 85-87)

2.      Negli ordinamenti degli Stati membri è generalmente ammesso che un ritardo nel pagamento implica un danno per il quale il creditore dev’essere risarcito. Il diritto comunitario riconosce tale obbligo di risarcimento come un principio generale di diritto. Laddove una domanda riguardi il pagamento degli interessi di mora come risarcimento forfettario e astratto, essa non dev’essere motivata in modo specifico e, in quanto tale, è ricevibile.

(v punti 90-91)

3.      L’art. 2 del regolamento n. 1815/1999, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Russia, ai sensi del quale la fornitura di cui si incarica l’aggiudicatario comporta, oltre al trasporto, la presa in consegna della merce presso la banchina di carico dei magazzini degli organismi di intervento, non può avere l’effetto di affidare all’aggiudicatario in questione l’operazione materiale di carico della merce interessata dato che la detta operazione di carico beneficia già di un finanziamento comunitario separato, in forza del regolamento n. 1643/89, che definisce gli importi forfettari destinati al finanziamento delle operazioni materiali inerenti all’ammasso pubblico dei prodotti agricoli. Il principio di buona gestione delle risorse finanziarie della Comunità osta a che tale operazione sia remunerata una seconda volta, affidandola all’aggiudicatario della fornitura nell’ambito della gara indetta dal detto regolamento n. 1815/1999 per la determinazione delle spese di trasporto di latte scremato in polvere, a partire dal magazzino d’intervento e sino a taluni luoghi di destinazione in Russia. Poiché l’operazione di carico della merce non può incombere all’aggiudicatario, essa rientra quindi nella responsabilità della Commissione, in quanto parte di un contratto di trasporto nel cui ambito la prestazione di carico è un’operazione preliminare necessaria per potere, in seguito, procedere al trasferimento della merce.

4.      L’art. 2 del regolamento n. 1799/1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia, ai sensi del quale la fornitura di cui si incarica l’aggiudicatario comporta, oltre al trasporto, la presa in consegna della merce presso la banchina di carico dei magazzini degli organismi d’intervento, non osta a che tale presa in consegna della merce comprenda la prestazione di carico di quest’ultima dato che l’operazione di carico non fruisce di un finanziamento comunitario separato ai sensi del regolamento n. 1643/89, che definisce gli importi forfettari destinati al finanziamento delle operazioni materiali inerenti all’ammasso pubblico dei prodotti agricoli. Di conseguenza, poiché la detta operazione di carico fa parte del contratto di trasporto concluso tra la Commissione e l’aggiudicatario della fornitura, essa incombe a quest’ultimo nell’ambito della gara indetta dal detto regolamento n. 1799/1999 per la determinazione delle spese di trasporto di talune partite di carni bovine a partire dal magazzino d’intervento e sino a taluni luoghi di destinazione in Russia.

(v. punti 148-149)

5.      Per essere conforme ai requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, un ricorso inteso al risarcimento, sulla base della responsabilità extracontrattuale della Comunità, del preteso danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione comunitaria, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno.

(v. punto 176)